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15.2012.117 • TRAC TI 15.2012.117 Generato dall'IA

Application for Review of Garnishment Order Timeliness and Merits

Numero d'incarto 15.2012.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An application for review of a prior decision, which had cancelled a certificate of no assets and ordered the garnishment of the debtor's income based on an established minimum subsistence level, was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day deadline following notification. Furthermore, the court reasoned that even if timely, the application would have failed on the merits regarding the inclusion of a family allowance for an adult daughter in the subsistence minimum, as the original decision did not explicitly rule on the garnishment of that allowance; however, the court noted that family allowances are generally unattachable income, but for calculating the attachable excess, all income, including unattachable amounts like allowances, must be considered against the subsistence minimum, leading to the case being remanded to the enforcement authority to formally decide on the attachability of the specific family allowance given the debtor's lack of maintenance obligations toward an adult, non-resident child.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di revisione di una sentenza della Camera "per errore grave". Tardività. Censura comunque infondata, siccome la Camera non si era espressa sul modo di tenere conto nel minimo di esistenza del padre dell'assegno di famiglia per la figlia maggiorenne. Rinvio all'Ufficio esecuzione

Parole chiave

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esame nel merito istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione motivi di revisione obbligo di mantenimento del figlio reddito minimo pignoramento del salario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 28 LPR

Cited in the pronouncement preamble, related to the admissibility/timeliness of the revision request.

Art. 26 LPR

Cited in the pronouncement preamble, related to the grounds for revision (although the request was ultimately deemed inadmissible on timeliness).

Art. 17 LPR

Cited in the pronouncement preamble regarding the non-award of indemnities (costs).

Art. 16 LPR

Cited in the pronouncement preamble regarding the non-levy of judicial costs (fees).

Art. 93 LEF

Cited in the pronouncement preamble, relevant to the substance of the dispute regarding the minimum standard of living/garnishment.

Art. 17 LPR

Cited in Order 3, confirming that no indemnities are awarded.

Art. 16 LPR

Cited in Order 3, confirming that no judicial costs are levied.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.117 · Lugano 19 dicembre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza di revisione 16 dicembre 2012 di

PI 1

vertente sulla sentenza 26 novembre 2012 di questa Camera relativa al ricorso interposto il 24 settembre 2012 da

RI 1 patrocinata dall’ PA 1

contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni rilasciato il 6 settembre 2012 nei confronti dell’istante nell’esecuzione n. __________ da

CO 1

con la cui sentenza la Camera ha segnatamente annullato l’attestato di carenza di beni e ordinato all’CO 1 di pignorare il reddito di PI 1 ai sensi dei considerandi, con speciale riferimento al considerando 5, in cui sono stati enumerati le principali poste del minimo di esistenza dell’escusso, stabilito in modo indicativo a fr. 2'887,40;

preso atto che l’istante chiede la revisione della sentenza “per errore grave”, nel senso che l’assegno di famiglia per sua figlia maggiorenne __________ di fr. 365,35 venga conglobato nel suo minimo di esistenza, che pertanto dev’essere aumentato a fr. 3'252,75;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che giusta l’art. 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), il rimedio della revisione è dato se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’e­secuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);

che la domanda di revisione dev’essere proposta entro 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 28 cpv 1 LPR);

che nella fattispecie la sentenza 26 novembre 2012 è stata notificata all’istante il 3 dicembre (doc. 1 allegato all’istanza) e il termine per la domanda di revisione scadeva pertanto giovedì 13 dicembre 2012;

che l’istanza, inoltrata il 17 dicembre (data del timbro postale), è pertanto tardiva;

che in ogni caso, l’istanza sarebbe dovuta essere respinta nel merito, siccome la Camera, nella sentenza in questione, non si è esplicitamente pronunciata sulla pignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia maggiorenne Laura, ma si è limitata ad annullare l’attestato di carenza di beni e ad ordinare un nuovo pignoramento;

che del resto gli assegni di famiglia sono attivi che già per natura non possono essere aggiunti alle spese indispensabili dell’escusso giusta l’art. 93 LEF;

che invero gli assegni di famiglia sono impignorabili(art. 46 LAF), ma nel quantificare l'eccedenza pignorabile, devono essere considerati tutti i redditi dell'escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – tra cui appunto gli assegni

– che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons. 6);

che però, se il figlio non fa parte della comunione domestica dell’e­scus­so ai sensi dell’art. 93 LEF, in particolare se è maggiorenne e ha terminato la sua prima formazione, ci si può legittimamente chiedere se l’assegno di formazione a lui destinato non dovrebbe essere escluso dai redditi del genitore escusso, che per l’art. 93 LEF non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti;

che, come già rilevato, la decisione di cui si chiede la revisione ha statuito direttamente solo sul minimo di esistenza;

che, siccome non esiste una chiara decisione in merito, l’istanza va trasmessa all’CO

1 con l’invito ad emettere una decisione formale sulla pignorabilità o l’impignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________;

che la censura relativa all’estensione del pignoramento in rapporto all’importo posto in esecuzione è nuova e va quindi sottoposta in primo luogo all’Ufficio;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 e 17 LPR);

per questi motivi,

richiamati gli art. 93 LEF, 16, 17 26 e

28 LPR;

pronuncia:

1. L’istanza è irricevibile in quanto tardiva.

2. L’istanza è trasmessa all’CO 1 perché emetta una decisione formale sulla pignorabilità o l’impigno­rabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.