Appeal of Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the issuance of a bankruptcy notice related to an execution proceeding for a specific debt amount, arguing that the claimed amount was incorrect and had already been disputed. The appellate court dismissed the appeal because objections regarding the substance of the debt, such as its correctness or prior contestation, are procedural grounds that cannot be raised in an appeal against the bankruptcy notice, which is limited to formal defects concerning the validity of the underlying execution procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 17 LEF, art. 39 LEF, art. 40 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal of Bankruptcy Notice Dismissed Due to Improper Grounds: The appellate court dismissed the appeal because objections regarding the substance of the debt, such as its correctness or prior contestation, are procedural grounds that cannot be raised in an appeal against the bankruptcy notice, which is limited to formal defects concerning the validity of the underlying execution procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is implicitly cited as the procedural basis for the appeal considered by the supervisory authority, which the court ultimately ruled on.
Cited among the articles upon which the decision is based, relating to the scope of execution.
Cited among the articles upon which the decision is based, relating to the scope of execution.
Cited among the articles upon which the decision is based, relating to public law claims.
Cited as the basis for not levying judicial fees (costs).
Cited as the basis for not awarding indemnities (costs).
Testo completo
Incarto n. 15.2012.11 · Lugano 9 febbraio 2012 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2012 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni:
- 18 gennaio 2012 di PI 1;
- 1° febbraio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n__________ il 9 gennaio 2012 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'850.00
oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 10 gennaio 2012.
B. Con ricorso 16 gennaio 2012 RI 1si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché l’importo del credito non sarebbe corretto e sarebbe già stato contestato.
C. Delle osservazioni 18 gennaio 2012 di PI 1 e 1° febbraio 2012 dell’ CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. Non riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, la debitrice allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito
della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la
comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito
sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza, il ricorso va pertanto respinto.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1;
- PI 1.
Comunicazione all’ CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria