Bankrupt's Post-Discharge Wage Garnishment for Pre-Bankruptcy Debts Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who had been declared bankrupt in May 2012 and whose bankruptcy proceedings were subsequently closed due to lack of assets without the issuance of certificates of non-attachment, appealed a subsequent wage garnishment initiated by creditors for debts incurred prior to the bankruptcy. The court rejected the appeal, reasoning that since the bankruptcy was closed without asset distribution, prior enforcement actions resume under the relevant statute, and because an individual operating a sole proprietorship is personally liable for all business debts with all their assets, the garnishment against the debtor's post-bankruptcy salary, exceeding the subsistence minimum, was permissible for the pre-bankruptcy obligations.
Regesto Legislator
UfficialeSospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale mancato ritorno a miglior fortuna
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the general pronouncements section, indicating it supports the decision to reject the appeal, as the execution resumed after the bankruptcy suspension due to lack of assets.
Cited regarding the decision not to charge court fees.
Cited regarding the decision not to award legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.107 · Lugano 25 ottobre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 27 settembre 2012 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento eseguito il 14 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1 esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che RI 1 è fallito il 2 maggio 2012;
che la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo l’8 giugno 2012;
che non avendo alcun creditore anticipato le spese della procedura fallimentare nel termine impartito, la stessa è da ritenere chiusa;
che il 14 agosto 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento a favore dei creditori del gruppo n. __________ della parte del salario di RI 1 che eccede il suo minimo d’esistenza, determinato in fr. 1'965.--;
che il verbale di pignoramento è stato spedito all’escusso il 18 settembre 2012;
ch’egli, con “reclamo” (recte: ricorso) del 27 settembre 2012, contesta il pignoramento, in quanto è avvenuto non per debiti personali successivi al fallimento della sua ditta individuale, bensì per quelli concernenti detta precedente attività;
che in realtà l’esecuzione può essere diretta soltanto contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale e non contro la ditta stessa, la quale non ha
personalità giuridica (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 cons. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, cons. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67);
che inoltre il titolare di una ditta individuale risponde di tutti i suoi debiti con tutti i suoi attivi (principio della responsabilità patrimoniale personale, generale ed illimitata, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 34 ad art. 1-37);
che siccome il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima del fallimento hanno ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), senza limiti riguardo al tipo di credito posto in esecuzione, dal momento che, in assenza del rilascio di attestati di carenza di beni, anche i crediti sorti prima del fallimento possono essere posti in esecuzione indipendentemente dal ritorno o dal mancato ritorno a miglior fortuna del debitore (cfr. art. 265 cpv. 2 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria