Appeal Against Supervisory Decisions Barred by Time Limits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed supervisory decisions made by an enforcement office, including executive orders and certificates of unsuccessful seizure, which were dated as far back as August 2, 2012, with the appeal itself being filed on September 26, 2012. The court dismissed the appeal as manifestly time-barred because the statutory ten-day deadline for appealing enforcement measures had expired. Furthermore, the court held that the enforcement laws, which condition the continuation of enforcement on the timely filing of opposition or judicial review, do not violate the right to judicial process, as this right is not absolute and the law provides alternative avenues for challenging the underlying claims, such as through opposition or tax appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 86 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 OTLEF; Appeal Against Supervisory Decisions Barred by Time Limits: The court dismissed the appeal as manifestly time-barred because the statutory ten-day deadline for appealing enforcement measures had expired. Furthermore, the court held that the enforcement laws, which condition the continuation of enforcement on the timely filing of opposition or judicial review, do not violate the right to judicial process, as this right is not absolute and the law provides alternative avenues for challenging the underlying claims, such as through opposition or tax appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to decide the appeal without notifying the opposing parties due to its manifest inadmissibility.
Cited in the concluding orders concerning the non-levy of court fees.
Cited in the concluding orders concerning the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.105 · Lugano 1 ottobre 2012 CJ/fp/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 26 settembre 2012 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro i precetti esecutivi e i verbali di pignoramento infruttuoso (attestati di carenza beni) emessi nelle esecuzioni promosse contro il ricorrente da:
1. PI 1 (es. n. __________) rappr. dal proprio Municipio 2. PI 2 (es. n. __________ e __________) rappr. dall’RA 2 3. PI 3 (es. n. __________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv.
2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto il ricorso, interposto solo il 26 settembre 2012, è diretto contro diversi atti esecutivi (citati in ingresso), il cui più recente risale al 2 agosto 2012;
che il ricorso è quindi manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;
che a titolo abbondanziale, va del resto osservato come l’art. 88 cpv. 1 LEF permetta la continuazione dell’esecuzione che non è stata sospesa da un’opposizione tempestivamente interposta entro il termine di dieci giorni stabilito all’art.
74 cpv. 1 LEF (e ricordato esplicitamente nello stesso testo del precetto esecutivo) o da una decisione giudiziale (ai sensi degli art. 85 o 85a LEF), anche se l’esistenza del credito posto in esecuzione non è stata oggetto di verifica giudiziaria;
che nessuna autorità giudiziaria svizzera, e nemmeno il Tribunale federale, può verificare la costituzionalità delle leggi federali (cfr. art. 191 della Costituzione federale);
che in ogni caso gli art.
74 e 88 LEF non violano la garanzia della via giudiziaria sancita all’art. 29*a* della Costituzione federale, siccome essa, come pure l’art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), non è assoluta, nel senso che il legislatore è autorizzato a stabilire condizioni formali per l’accesso al giudice
– dette condizioni d’ammissibilità (cfr. DTF 136 I 329, cons. 4.3) –, e segnatamente il rispetto di termini o l’esaurimento di una pregressa procedura amministrativa (cfr. Haefliger/ Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, p. 164-166 ad f), purché sia garantita la *possibilità* effettiva di adire il giudice ad un dato momento (cfr. Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 159 ad b);
che è poi il caso della LEF, la quale garantisce all’escusso in ogni tempo la facoltà di chiedere al giudice l’annullamento di un’esecuzione in corso relativo a un credito fondato sul diritto privato (art. 85 o 85a LEF) o la ripetizione dell’eventuale indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre per quanto riguarda i crediti di diritto pubblico, l’escusso ha la possibilità di contestarli davanti ad un’autorità giudiziaria facendo capo alle vie di ricorso (e in particolare al reclamo fiscale) previste dalla legislazione di riferimento;
che visto il carattere manifestamente irricevibile dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art.
9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alle controparti, a cui non appare d’altronde necessario intimare la sentenza;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 74, 88 LEF; 29 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.