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15.2012.102 • TRAC TI 15.2012.102 Generato dall'IA

Debtor Domicile Dispute in Property Seizure Proceedings

Numero d'incarto 15.2012.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged property seizures, arguing that no jurisdiction existed in the country because they had been domiciled in Italy prior to the seizure notices. The court rejected the appeal, relying on population registry data and prior final judgments which established the debtor's continued domicile within the jurisdiction, finding that the indication of foreign domicile on the seizure notices was a mere administrative error, thus confirming that the seizures were correctly issued in the proper enforcement forum.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Domicile Dispute in Property Seizure Proceedings: The court rejected the appeal, relying on population registry data and prior final judgments which established the debtor's continued domicile within the jurisdiction, finding that the indication of foreign domicile on the seizure notices was a mere administrative error, thus confirming that the seizures were correctly issued in the proper enforcement forum.

Parole chiave

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domicilio procedura esecutiva recupero di crediti sfratto del conduttore procedura di realizzazione del pegno immobiliare sequestro di beni

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 cpv. 1 LEF

The court determined that the enforcement notices were correctly issued in the enforcement district provided for by this article, based on the debtor's domicile.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the consideration stating that no court fee would be collected.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the consideration stating that no indemnity would be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.102 · Lugano 8 ottobre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 29 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1 viste le osservazioni 25 settembre 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il ricorrente chiede l’annullamento degli avvisi di pignoramento impugnati e delle esecuzioni in quanto tali, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro esecutivo in Svizzera, giacché, come indicato sugli stessi avvisi, egli sarebbe stato domiciliato in Italia già prima della notifica del pignoramento;

che nelle sue osservazioni al ricorso l’CO 1 rileva come l’indicazione del domicilio dell’escusso sugli avvisi di pignoramento è errata, dal momento ch’egli risulta tuttora domiciliato a __________, come peraltro indicato nelle sentenze di rigetto definitivo dell’opposizione;

che risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della popolazione (MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a Gorduno, e ciò dal 2006;

che dalle predette sentenze di rigetto definitivo, emesse il 5 luglio 2012, si evince che l’escusso era ancora a quel momento domiciliato a __________, tanto ch’egli, ancorché già allora patrocinato dall’avv. PA 1, non ha ricorso contro le sentenze in questione, con cui il giudice, con motivazione puntuale, aveva respinto l’eccezione fondata sul suo asserito domicilio in Italia;

che nel ricorso in esame l’escusso non allega alcuna circostanza atta a contrastare le suddette risultanze, all’infuori dell’indicazio­ne che figura sugli atti impugnati, la quale, come rilevato, è frutto di un errore dell’Ufficio;

che il domicilio del ricorrente risultando essere situato nel circondario dell’CO 1, gli avvisi di pignoramento incriminati sono stati correttamente emessi nel foro esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 LEF;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.