Appeal on Enforcement Delay and Request for Execution Extract
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a delay in justice concerning enforcement procedures, where the initial German-language request for enforcement was processed, though one copy was mistakenly sent to the debtor instead of their representative, and a subsequent enforcement request concerning property in another canton was correctly forwarded. The court ruled the appeal was moot because the execution requests had already been acted upon, and further dismissed a request for an extract of direct executions as formally inadmissible due to being in German and materially unfounded because the appellant failed to sufficiently demonstrate a legitimate interest, requiring the appellant to resubmit that specific request correctly in the official Italian language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 LPR, Art. 51 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal on Enforcement Delay and Request for Execution Extract: The court ruled the appeal was moot because the execution requests had already been acted upon, and further dismissed a request for an extract of direct executions as formally inadmissible due to being in German and materially unfounded because the appellant failed to sufficiently demonstrate a legitimate interest, requiring the appellant to resubmit that specific request correctly in the official Italian language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles governed the decision not to levy court fees and not to award compensation, as cited in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.101 · Lugano 3 ottobre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 per ritardata giustizia di
__________, __________ rappr. da __________ RI 1, __________ contro
l’CO 1 in relazione con le procedure esecutive dirette nei confronti di
PI 1 rappr. dal tutore RA 1
viste le osservazioni 1° ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorso, in quanto redatto in lingua tedesca, andrebbe retrocesso al suo autore affinché ne produca una traduzione in lingua italiana (art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR]), la quale, è utile ricordarlo, è la lingua ufficiale nel Canton Ticino;
che nella fattispecie si può tuttavia prescindere da siffatta formalità per motivi di celerità e per il fatto che risulta comunque inutile notificare alla controparte il ricorso, visto il suo carattere manifestamente infondato (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per quanto concerne la (prima) domanda di esecuzione del 3 agosto 2012 (denominata nel ricorso in modo impreciso *“E-Betreibungsbegehren”*, mentre in realtà è stata inoltrata in via postale*)*, la stessa è stata evasa con l’emissione del precetto esecutivo n. __________;
che tuttavia, per un errore dell’Ufficio dovuto al fatto che la domanda era stata presentata sul formulario redatto in lingua tedesca, l’esemplare del precetto esecutivo per il creditore è stato inviato direttamente all’escusso, __________, invece che al suo rappresentante RI 1;
che per quanto concerne la seconda domanda di esecuzione (pure essa erroneamente denominata nel ricorso *“E-Betreibungsbegehren”* e pure essa redatta in lingua tedesca*),* datata 15 settembre 2012, la stessa è stata trasmessa all’ufficio d’esecuzione competente, ovvero il *Betreibungsamt* __________, dal momento che tendeva alla realizzazione del pegno immobiliare gravante un fondo situato a __________ nel Canton Grigioni (cfr. art. 51 cpv. 2 LEF);
che l’avvenuta trasmissione è stata comunicata al rappresentante del ricorrente con lettera raccomandata del 19 settembre 2012, ch’egli ha ritirato il giorno successivo (cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni dell’Ufficio), ovvero prima dell’inoltro del ricorso;
che il *Betreibungsamt* __________ ha del resto emesso il precetto esecutivo (n. __________) il 20 settembre 2012 e ne ha affidato all’CO 1 la notifica all’escusso (cfr. doc. 4);
che per contro l’Ufficio non ha ritrovato nei suoi incarti lo scritto 15 settembre 2012, con cui il ricorrente aveva anche chiesto il rilascio di un estratto delle esecuzioni dirette contro PI 1;
che siffatto scritto è verosimilmente stato trasmesso al *Betreibungsamt* __________ con l’annessa domanda di esecuzione di stessa data;
che in ogni caso la domanda d’informazione era formalmente irricevibile, in quanto redatta in lingua tedesca, e comunque materialmente irrita, nella misura in cui il ricorrente non ha minimamente reso verosimile – e nemmeno allegato – il proprio interesse ai sensi dell’art. 8a cpv. 1 e 2 LEF all’ottenimento dell’estratto richiesto;
che in queste condizioni, occorre invitare il ricorrente a sanare la sua domanda, presentando una nuova richiesta correttamente redatta e motivata in lingua italiana e debitamente corredata dei necessari giustificativi;
che in questa misura il ricorso è da considerare evaso nel senso dei considerandi;
che visto l’esito del ricorso si prescinde dal notificare la decisione all’escusso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 8a, 17, 20*a* LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.