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15.2011.95 • TRAC TI 15.2011.95 Generato dall'IA

Realization of Debtor's Undivided Inheritance Share by Public Auction

Numero d'incarto 15.2011.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In enforcement proceedings, a creditor requested the determination of how to realize the debtor's unencumbered interest in an undivided inheritance, following the debtor's one-sixth share being attached and its value estimated at a specific amount without objection from any interested party (co-heirs or creditors) during conciliation or proposal periods. The court granted the request, reasoning that since the existence and proportion of the debtor's share in the estate were undisputed, and the value was sufficiently determined by the seizure documents, public auction of the inherited rights was the appropriate method of realization, as the alternative of dissolving the entire co-ownership and liquidating the assets was deemed inadequate given the limited value of the stake to be realized.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Realization of Debtor's Undivided Inheritance Share by Public Auction: The court granted the request, reasoning that since the existence and proportion of the debtor's share in the estate were undisputed, and the value was sufficiently determined by the seizure documents, public auction of the inherited rights was the appropriate method of realization, as the alternative of dissolving the entire co-ownership and liquidating the assets was deemed inadequate given the limited value of the stake to be realized.

Parole chiave

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successione indivisa incanto domanda di realizzazione determinazione del valore litigioso contratto successorio di rinuncia imputazione dei pagamenti Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
The main ground for the decision, as the court ordered the realization method for the seized interest in the inheritance.
Art. 9 cpv. 1 RDC
Avendo i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2011 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 settembre 2011.
Art. 10 cpv. 1 RDC
4 ottobre 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore limitato dell’attivo da realizzare.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Art. 9 RDC
Cited in the grounds for the decision, related to the procedure followed by the Office regarding the hearing/conciliation.
Art. 10 RDC
Cited in the grounds for the decision, related to the procedure for proposing the realization method.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 132 LEF

The main ground for the decision, as the court ordered the realization method for the seized interest in the inheritance.

Art. 9 RDC

Cited in the grounds for the decision, related to the procedure followed by the Office regarding the hearing/conciliation.

Art. 10 RDC

Cited in the grounds for the decision, related to the procedure for proposing the realization method.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the decision to waive the collection of judicial fees.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the decision not to award legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.95 · Lugano 4 novembre 2011 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 25 ottobre 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

CO 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

__________

composta oltre che dall’escusso di

1. PI 2 2. PI 3 3. PI 4

nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro l’escusso da

1. PI 5, __________ rappr. dall’RA 1, __________ 2. PI 6, __________ rappr. da RA 2, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Nelle procedure esecutive promosse

nei confronti di CO 1, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escusso,

di PI 2, PI 3 e PI 4. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato il valore di stima della quota di un sesto spettante all’escusso nella comunione ereditaria in complessivi fr. 18'729.50.

B. Avendo i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2011 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 settembre 2011. All’udienza, alla quale nessuno degli interessati si è presentato, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

Il

4 ottobre 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

25 ottobre 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

in diritto:

1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 4.

2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un sesto e che il suo valore assomma a fr. 18'729.50 (cfr. il verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dai fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del Comune di __________ (cfr. verbale di pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 18'729.50. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore limitato dell’attivo da realizzare.

5. L’istanza è quindi accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/6 spettante a CO 1 nella divisione della PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 3, PI 4.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.