Debtor Fails to Overcome Presumption of Valid Service in Bankruptcy Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the bankruptcy order issued following an execution proceeding for an outstanding debt, claiming never to have received the bankruptcy notice or the summons to the hearing. The supervisory appellate authority reviewed the appeal, noting that the bankruptcy notice (comminatoria di fallimento) requires personal delivery as per statutory provisions, and the execution office is responsible for proving proper notification, with the official record creating full proof unless contradicted. Since the official record and a subsequent police confirmation attested to the act being personally delivered to the managing partner of the debtor, and the debtor failed to provide objective evidence casting doubt on these documents' veracity—further undermined by the debtor's failure to pay the debt even after the appeal—the court rejected the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 72 cpv. 2 LEF, Art. 161 cpv. 1 LEF, Art. 72 LEF, Art. 9 cpv. 1 CC, Art. 9 cpv. 2 CC; Debtor Fails to Overcome Presumption of Valid Service in Bankruptcy Appeal: The supervisory appellate authority reviewed the appeal, noting that the bankruptcy notice (comminatoria di fallimento) requires personal delivery as per statutory provisions, and the execution office is responsible for proving proper notification, with the official record creating full proof unless contradicted. Since the official record and a subsequent police confirmation attested to the act being personally delivered to the managing partner of the debtor, and the debtor failed to provide objective evidence casting doubt on these documents' veracity—further undermined by the debtor's failure to pay the debt even after the appeal—the court rejected the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for the decision not to levy court fees or award compensation (costs rule).
Testo completo
Incarto n. 15.2011.92 · Lugano 24 novembre 2011 CJ/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 21 settembre 2011 di
RI 1 rappr. dal socio gerente A__________, __________ contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 25 ottobre 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’ PA 1
viste le osservazioni 20 ottobre 2011 dell’CO 1, notificate alle parti l’8 novembre;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede esecutivamente contro RI 1 per l’incasso di fr. 1’926,05 oltre interessi e spese;
che l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento il 25 ottobre 2010;
che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha poi decretato il fallimento dell’escussa il 9 settembre 2011;
che quest’ultima, con reclamo 20 settembre, ne ha chiesto l’annullamento, affermando di non aver ricevuto né la comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento;
che con ordinanza 19 ottobre, il Presidente della Camera ha trasmesso il reclamo all’CO
1 quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro la comminatoria di fallimento, chiedendone una verifica delle modalità di notifica;
che il 20 ottobre 2011, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera una dichiarazione della Polizia comunale di________, che conferma l’avvenuta notifica della comminatoria il 1° dicembre 2010 nelle mani del socio gerente dell’escussa, A__________, come peraltro indicato sull’atto stesso;
che la forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore per il precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e la comminatoria di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF) – esige la consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto, essendo decisiva la dazione fisica (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12–13 ad art. 72 LEF);
che la prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta
all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 18 ad art. 72);
che come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, l'atto esecutivo (precetto o comminatoria) costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a);
che la controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC), dovendo essa essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2);
che nella fattispecie risulta sia dalla stessa comminatoria sia dalla conferma scritta del 20 ottobre 2011 che l’atto è stato personalmente consegnato al socio gerente dell’escussa;
che quest’ultimo non ha allegato – e ancor meno reso verosimile – alcuna circostanza oggettiva che potesse far dubitare dell'affidabilità del contenuto di questi documenti;
che in particolare l’affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe provveduto a pagare il credito se fosse tempestivamente venuta a conoscenza della comminatoria di fallimento è contraddetta dal fatto che dopo la presentazione del reclamo essa comunque nulla ha versato alla procedente;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 161 LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
– RI 1, c/o __________, __________;
– avv. PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.