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15.2011.88 • TRAC TI 15.2011.88 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Bankruptcy Distribution Based on Prior Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 15.2011.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor appealed the distribution statement in a bankruptcy proceeding, arguing that the inclusion of other creditors, whose claims were not evident in a prior seizure document, should alter the priority and resulting dividend for their own admitted third-class claim. The court dismissed the appeal, reasoning that upon the opening of bankruptcy, all ongoing individual enforcement actions cease, and creditors compete equally according to the statutory priority classes, meaning any procedural advantages gained in prior individual enforcement procedures lapse, and the distribution schedule is generally final and not subject to challenge via an appeal against the distribution statement based on prior enforcement proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LEF, Art. 219 LEF, Art. 220 LEF, Art. 199 cpv. 2 LEF, Art. 251 LEF, Art. 206 LEF; Creditor Appeal of Bankruptcy Distribution Based on Prior Enforcement Proceedings: The court dismissed the appeal, reasoning that upon the opening of bankruptcy, all ongoing individual enforcement actions cease, and creditors compete equally according to the statutory priority classes, meaning any procedural advantages gained in prior individual enforcement procedures lapse, and the distribution schedule is generally final and not subject to challenge via an appeal against the distribution statement based on prior enforcement proceedings.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento apertura del fallimento dividendi del fallimento decisioni incidentali azione collettiva utile

Disposizioni normative citate

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Art. 206 cpv. 1 LEF
che giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle classi stabilite all’art.
Art. 219 LEF
Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to explain creditor concurrence based on established classes.
Art. 220 LEF
che giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF);
Art. 199 cpv. 2 LEF
che pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie;
Art. 251 LEF
Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning regarding the deadline for lodging claims in bankruptcy.
Art. 206 LEF
Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to dismiss the appeal based on the cessation of individual executions in bankruptcy.
Art. 264 LEF
Cited in the concluding articles, although the decision does not explicitly apply it to the final order.
Art. 7 LPR
Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to question the admissibility of the appeal due to lack of precise demands.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 206 LEF

Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to dismiss the appeal based on the cessation of individual executions in bankruptcy.

Art. 219 LEF

Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to explain creditor concurrence based on established classes.

Art. 251 LEF

Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning regarding the deadline for lodging claims in bankruptcy.

Art. 264 LEF

Cited in the concluding articles, although the decision does not explicitly apply it to the final order.

Art. 7 LPR

Cited in the concluding articles, though primarily used in the reasoning to question the admissibility of the appeal due to lack of precise demands.

Art. 61 OTLEF

Cited in the concluding articles regarding the waiver of court fees.

Art. 62 OTLEF

Cited in the concluding articles regarding the non-assignment of indemnities.

Art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order 2 regarding the waiver of court fees and non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.88 · Lugano 17 ottobre 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di riparto 19 settembre 2011 allestito nella procedura fallimentare relativa a:

PI 1 già in __________

viste le osservazioni 10 ottobre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 19 settembre 2011, nella procedura fallimentare aperta il 26 febbraio 2010 nei confronti dell’PI 1, l’CO 1, sulla base della graduatoria depositata il 28 giugno 2010 e regolarmente passata in giudicato (cfr. attestazione della Pretura del 30 luglio 2010), ha allestito lo stato di riparto, che per il credito insinuato dall’avv. RI 1, pari a fr. 19'750,70 e ammesso in terza classe, è previsto un dividendo di fr. 151,35 (pari allo 0,766355%);

che l’avv. RI 1 contesta tale atto, “chiedendo che la graduatoria debba essere modificata, e ciò poiché nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, non risultavano gli altri creditori (cfr. riparto 21 settembre 2009)”;

che il ricorrente si riferisce al riguardo ad un verbale di pignoramento del 20 aprile 2007 e ritiene che il suo credito, per il cui incasso egli aveva inoltrato un’esecuzione il 17 febbraio 2006, “deve essere precedente a quelli indicati nello stato di riparto impugnato”;

che la ricevibilità del ricorso è dubbia, siccome il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), non ha formulato domande precise, sicché non si capisce se pretende che il proprio credito sia interamente tacitato o se fa valere unicamente un diritto preferenziale sul dividendo spettante ai crediti – ne cita solo due – che non figuravano nel verbale di pignoramento del 20 aprile 2007;

che in ogni caso il ricorso andrebbe respinto nel merito in quanto manifestamente infondato;

che infatti l’avv. RI 1, in modo invero sorprendente vista la sua professione, confonde esecuzione in via di pignoramento e fallimento;

che giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF);

che pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie;

che in ogni caso si evince dallo stato di riparto allestito il 21 settembre 2009 nella procedura di realizzazione immobiliare relativa ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza del defunto (doc. C allegato al ricorso) che nessuna eccedenza era potuta essere versata ai favori dei creditori pignoranti, tra cui figurava l’avv. RI 1 (es. n. __________);

che va infine ricordato che i creditori possono insinuare il proprio credito nel fallimento fino alla sua chiusura (art. 251 LEF), anche se non avevano in precedenza promosso un’esecuzione contro il fallito, e che la graduatoria di regola non può più essere rimessa in discussione con un ricorso contro lo stato di riparto (DTF56 III 22; CEF 27 settembre 2005, inc. 15.05.97);

che il ricorso va pertanto respinto;

che visto il suo carattere manifestamente infondato, si prescinde dal notificare agli altri creditori sia il ricorso che la presente decisione;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 206, 219, 251, 264 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione all’avv. RI 1.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.