Appellant v. Health Insurance Provider (Improper Service and Premature Enforcement)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the issuance of a certificate of lack of assets in an enforcement proceeding, arguing that the rejection of their opposition by the health insurance provider was not properly served on their appointed trustee and that the underlying debt was nonexistent. The court reasoned that while the rejection decision was incorrectly served directly on the debtor instead of the trustee, the fact that the trustee later attached the decision to the appeal meant the notification was effectively completed by the date of the appeal, rendering the subsequent enforcement action premature because the opposition decision had not yet become final; consequently, the appeal was granted, the certificate of lack of assets and prior attachment were nullified, and the opposition was to be forwarded to the creditor for a final determination.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in dispositive section 1.2 for transmitting the appeal as an objection.
Cited in dispositive section 1.2 for transmitting the appeal as an objection.
Cited in the preamble to the dispositive orders regarding the non-levying of court fees.
Cited in the preamble to the dispositive orders regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2011.85 · Lugano 29 settembre 2011 CJ/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicecancelliere, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di
RI 1 rappr. dal curatore RA 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro l’attestato di carenza di beni rilasciato il
10 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 2
viste le osservazioni 23 settembre 2011 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il curatore RA 1, a nome dell’escusso, chiede l’annullamento dell’attestato di carenza di beni impugnato, in quanto la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa dalla cassa malati procedente, non gli è stata notificata e allega l’inesistenza del credito posto in esecuzione;
che l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso;
che la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa l’8 aprile 2011, è stata notificata direttamente all’escusso anziché al suo curatore, in violazione dell’art. 37 cpv. 3 LPGA;
che la cassa non poteva ignorare che l’escusso fosse rappresentato da un curatore, siccome l’indicazione figura su tutti gli atti esecutivi ad essa comunicati (precetto esecutivo, avviso di pignoramento, attestato di carenza di beni) e l’opposizione è stata formulata proprio dal curatore;
che la decisione di rigetto dell’opposizione è però pervenuta al curatore, come dimostra il fatto ch’egli l’ha allegata al ricorso;
che si può pertanto considerare che la decisione gli è stata notificata al più tardi il 23 agosto 2011 (data del ricorso), siccome la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA);
che la contestazione del ricorrente va tuttavia considerata quale tempestiva opposizione ai sensi degli art. 52 LPGA e 85 LAMal, che in quanto tale va trasmessa alla cassa malati procedente, tanto più che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che i premi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010 (incluse le spese amministrative) sono stati pagati in parte dall’ufficio cantonale di assistenza sociale (scritto 16 giugno 2010 di PI 1) e per il saldo dallo stesso escusso (cfr. scritto 28 luglio 2010 di PI 1 ordine di pagamento 9 agosto 2010 ed estratto del conto Raiffeisen dell’escusso del 31 agosto 2010);
che siccome al momento della presentazione della domanda di continuazione dell’esecuzione, pervenuta all’Ufficio il 28 giugno 2011, la decisione di rigetto dell’opposizione non era ancora stata notificata al curatore dell’escusso e pertanto non era ancora passata in giudicato, l’esecuzione non poteva essere proseguita;
che il ricorso va pertanto accolto, con la precisazione che la procedente non potrà ripresentare la domanda di continuazione dell’opposizione prima del passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, ovvero prima di essersi determinata sull’opposizione giusta l’art. 52 LPGA;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullato l’attestato di carenza di beni emesso il 15 giugno 2011 nell’esecuzione n. __________ nonché il precedente pignoramento.
1.2. Il ricorso va trasmesso a PI 1 quale opposizione (art. 52 LPGA e 85 LAMal) contro la decisione di rigetto dell’opposizione dell’8 aprile 2011 (pratica n. 2'026’971/BOK).
1.3. L’esecuzione n. __________ potrà eventualmente essere continuata solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui al dispositivo 1.2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.