Appeal Against Bankruptcy Warning Limited to Formal Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal against a bankruptcy warning issued during debt enforcement proceedings is generally limited to formal defects, such as issues of material scope, public law claims, or pending litigation regarding debt recognition. The court dismissed the appeal because the appellant solely raised substantive issues concerning the enforcement office's alleged failure to deduct a coordination adjustment from the claimed amounts, which falls outside the supervisory authority's material competence when reviewing the formal regularity of the bankruptcy warning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Limited to Formal Defects: The court dismissed the appeal because the appellant solely raised substantive issues concerning the enforcement office's alleged failure to deduct a coordination adjustment from the claimed amounts, which falls outside the supervisory authority's material competence when reviewing the formal regularity of the bankruptcy warning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning preceding the dispositive regarding the non-levying of court fees.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2011.81 · Lugano 19 settembre 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 13 settembre 2011 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 luglio 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni preliminari presentate il 13 settembre 2011 dall’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto laricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia la pretesa omissione da parte dell’escutente di dedurre “la deduzione di coordinamento” dalle pretese poste in esecuzione;
che siffatta censura non può essere esaminata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;
che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;
che il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;
che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza preventiva notificazione alla controparte;
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.