Creditor Appeal Regarding Bankruptcy Estate Expectancy Right Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor in a bankruptcy proceeding appealed the special administrator's public auction notice, which intended to sell both the right to sue the bankrupt's organs and the "expectancy right of the bankruptcy estate," arguing the latter was included by manifest oversight. The court partially upheld the appeal, annulling the auction notice only regarding the "expectancy right of the bankruptcy estate," as the special administrator agreed the inclusion was an error, while noting the auction for the recoverable claims against the organs proceeded as planned and was not the subject of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 257 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Creditor Appeal Regarding Bankruptcy Estate Expectancy Right Auction: The court partially upheld the appeal, annulling the auction notice only regarding the "expectancy right of the bankruptcy estate," as the special administrator agreed the inclusion was an error, while noting the auction for the recoverable claims against the organs proceeded as planned and was not the subject of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is implicitly related to the annulment of the auction notice regarding the realization of assets in bankruptcy proceedings, which is the core of the decision's main order (Order 1.1).
Cited in the ruling on costs, specifying that court fees are not levied.
Cited in the ruling on costs, specifying that no compensation is awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2011.68 · Lugano 5 luglio 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 16 giugno 2011 di
RI 1 patrocinata dall’ PA 1 contro
l’operato di
CO 1
nella sua qualità di amministratore speciale del fallimento di
PI 1
viste le osservazioni 22 giugno 2011 dell’amministratore speciale;
richiamata l’ordinanza 21 giugno 2011 con la quale il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso, con facoltà per l’amministratore speciale di procedere all’asta delle pretese della massa contro gli organi della fallita in caso di adesione delle parti (ricorrente, altri ricorrenti e creditori presenti all’asta);
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con pubblicazione del 7 giugno 2011 sul Foglio Ufficiale cantonale n. 45/2011, l’amministratore speciale del fallimento di PI 1 ha comunicato che avrebbe proceduto il 21 giugno all’asta pubblica del “diritto di agire verso gli organi della fallita PI 1 (CO art. 754/art. 757)” nonché al “diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI 1”;
che la ricorrente, creditrice nel fallimento, chiede di dichiarare nulla, rispettivamente di annullare il provvedimento dell’amministratore speciale di realizzare il secondo oggetto (“diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI 1”) e di conseguenza anche l’asta pubblica;
che l’amministratore speciale del fallimento, con scritto 17 giugno 2011 (doc. 2 allegato alle osservazioni), ha aderito al ricorso nella misura in cui si limitava al secondo oggetto posto all’asta e ha proposto alla ricorrente di limitare l’asta del 21 giugno al primo oggetto (“diritto di agire verso gli organi della fallita”);
che il 20 giugno, la ricorrente ha ribadito che il ricorso verteva unicamente sul secondo oggetto e ha accettato la tenuta dell’asta prevista per il primo oggetto, a condizione che l’oggetto dell’asta fosse stato precisato all’apertura onde evitare malintesi (doc. 4 allegato alle osservazioni);
che dopo informazione degli astanti sul ricorso, sull’ordinanza 21 giugno 2011 e sui summenzionati scritti 17 e 20 giugno, la pretesa della massa contro gli organi della fallita è stata effettivamente aggiudicata il 21 giugno per fr. 350.--;
che come risulta dallo scritto del 17 giugno, l’inserimento del secondo oggetto nella pubblicazione impugnata procede da una manifesta svista;
che in queste condizioni, il ricorso va pertanto accolto, limitatamente alla domanda tendente all’annullamento del bando d’asta per quanto concerne il secondo oggetto messo in vendita;
che non può invece essere annullata un’asta che non ha avuto luogo, ritenuto che l’asta del 21 giugno, comunque avvenuta dopo il deposito del ricorso, è stata limitata alle pretese della massa contro gli organi della fallita, la cui realizzazione non era oggetto del ricorso in esame;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 256, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, l’avviso d’incanto pubblicato il 7 giugno 2011 sul Foglio Ufficiale cantonale n. 45/2011 è annullato nella limitata misura in cui verte sul “diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI 1”.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione a CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.