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15.2011.64 • TRAC TI 15.2011.64 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Disposable Income Calculation Based on Matrimonial Property Agreement

Numero d'incarto 15.2011.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an execution office's determination of a disposable income surplus, arguing that a 1993 matrimonial property agreement granting the spouse 50% of the pension capital, and thus the annuity, should have been considered in calculating the minimum subsistence level. The court held that while the appeal was technically late, it must be examined on the merits because seizing income below the subsistence minimum renders the seizure void, but ultimately rejected the appeal because professional pension rights cannot be transferred before they are due under the relevant statute, and the debtor failed to prove he was only entitled to half the annuity, noting the spouse could pursue any claim under a separate provision for creditor challenges.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 22 LEF, Art. 39 cpv. 1 LPP, Art. 106 LEF, art. 39 cpv. 1 e 3 LPP, art. 17 LEF; Debtor's Appeal on Disposable Income Calculation Based on Matrimonial Property Agreement: The court held that while the appeal was technically late, it must be examined on the merits because seizing income below the subsistence minimum renders the seizure void, but ultimately rejected the appeal because professional pension rights cannot be transferred before they are due under the relevant statute, and the debtor failed to prove he was only entitled to half the annuity, noting the spouse could pursue any claim under a separate provision for creditor challenges.

Parole chiave

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eccedenza di reddito disponibile convenzione matrimoniale reddito minimo reddito acquisito sotto forma di rendita diritto a condizioni minime d'esistenza deficit dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 82
22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11;Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n.
DTF 97 III 11
22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11;Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n.
DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 39 cpv. 1 e 3 LPP

The court referred to this provision in the reasoning that justified the dismissal of the appeal regarding the division of the pension fund claim.

art. 22 LEF

Cited as a ground for examining the appeal on the merits, despite being late, because the seizure affected the vital minimum, rendering the act void.

art. 17 LEF

Cited in connection with the deadline for appeal, though the appeal was examined based on the nullity exception.

art. 93 LEF

Cited among the provisions considered, related to establishing circumstances during seizure.

art. 106 LEF

Cited as the appropriate procedural route for the wife to claim her alleged right, supporting the rejection of the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied to waive court fees because the appeal was rejected.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied to deny compensation for legal costs because the appeal was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.64 · Lugano 15 giugno 2011 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 maggio 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 1 rappr. da RA 2 es. n. __________ 2. PI 2 rappr. da RA 1 es. n. __________

viste le osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1 per il tramite ____________________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dal PI 1 e dallo PI 1, il 28° marzo 2011 l’CO 1 ha determinato in fr. 320.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitore fr. 2'740.00 67%

Contr. coniuge fr. 1'345.00 33%

Totale mensile fr. 4'085.00

Minimo d’esistenza:

Minimo base fr. 1’700.00

Riscaldamento fr. 200.00

Locazione fr. 1’175.00

Trasferte fr. 100.00

Cure mediche fr. 200.00

Occhiali e assicurazioni fr. 236.00

Totale deduzioni fr. 3'611.00 68% = fr. 2'420.00

Eccedenza mensile pignorabile fr. 320.00

B. Con ricorso 21 maggio 2011 RI 1 ha argomentato che il pignoramento della rendita LPP deve essere modificato, atteso che egli e la moglie hanno sottoscritto una

convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 6 agosto 1993, in base alla quale alla moglie spetterebbe il 50% del capitale pensionistico e quindi anche il

50% della rendita.

C. Delle osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedente la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Il ricorso 21 maggio 2011 di RI 1 verte sul pignoramento effettuato il 28 marzo 2011 dall'CO 1, il cui verbale è stato notificato al ricorrente 4 maggio 2011 (cfr. ricerca *Track & Trace* presso la Posta Svizzera effettuata dall’Ufficio). Di principio pertanto, ritenuto che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il 21 maggio 2011, lo stesso sarebbe intempestivo. Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la cui nullità deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11;Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell'escusso, questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso è stato inoltrato oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF.

2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

4. Il ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’avere della LPP spetterebbe a sua moglie. In due precedenti decisioni che riguardano altre esecuzioni (CEF 19 settembre 2007, inc. 15.07.69, cons. 4 e CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 3), la Camera ha già avuto modo di precisare che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo reputate nulle (cpv. 3) e che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita, ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.

5. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 93 LEF; 39 cpv. 1 e 3 LPP; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- RA 2, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.