Debtor v. Enforcement Order Notification Service at Father's Residence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed contesting the validity of a debt enforcement order notification which was served upon the debtor's father at his residence, despite the debtor asserting domicile in another country, being an adult, and having no authorization for her father to receive such documents. The court upheld the appeal and annulled the enforcement order because, while the debtor's working center might justify service at her workplace, the notification itself occurred at her father's address, and the debtor no longer resided or worked in the locality where the service was attempted, nor had she authorized her father to receive legal notices on her behalf.
Regesto Legislator
UfficialeForo dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, concerning the ordinary place of execution (related to domicile), is cited in the preamble before the operative part and justifies the ruling on the validity of the notification based on domicile.
This procedural rule determined the non-levying of the judicial fee in order 2.
This procedural rule determined the non-assignment of legal costs/indemnities in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2011.51 · Lugano 23 maggio 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da
PI 1
viste le osservazioni 9 maggio 2011 dell’Ufficio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, il 1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, secondo le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via __________ a __________;
che l’atto è stato consegnato al padre dell’escussa, il quale non ha interposto opposizione;
che con il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver autorizzato suo padre a ritirare l’atto esecutivo in questione;
che l’Ufficio ritiene che il centro degli interessi dell’escussa sia situato a __________, dove la stessa lavora presso il bar __________ grazie a un permesso di lavoro quale frontaliera;
che per determinarne il domicilio giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 LEF, deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46);
che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF
14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2);
che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46), mentre per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora, qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n. 36, citata da Schmid, op. cit., n. 48 ad art. 46; in materia fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2);
che l’Ufficio si è fondata su quest’ultima giurisprudenza per notificare il precetto esecutivo a __________;
che lo stesso è tuttavia stato consegnato al padre dell’escussa al proprio domicilio e non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale;
che dalle informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di __________ si evince che l’escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per consentirle di svolgere l’attività di cameriera presso il Bar __________ a __________, dal momento che si era trasferita a __________ (VA) in Italia;
che al momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l’escussa non risiedeva più presso i genitori;
che l’Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto;
che appare d’altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe essere notificato in un altro luogo a __________, siccome è assodato che l’escussa non risiede né lavora più in quel comune;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
– RI 1, __________ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (AR);
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________, per il tramite dell’Ufficio________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.