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15.2011.49 • TRAC TI 15.2011.49 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Garnishment and Subsistence Level Calculation Dismissed

Numero d'incarto 15.2011.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an execution office's levying procedures and the calculation of their minimum subsistence level in two separate enforcement actions, arguing for a reduction in the garnishable amount from CHF 1,100 to CHF 900. The court rejected preliminary procedural objections regarding representation and dismissed the first ground of appeal because the debtor failed to demonstrate pursuing a debt dispute action regarding one enforcement, and the second ground because the minimum subsistence level calculation was deemed correct under existing tables for necessary expenses, specifically ruling that the costs associated with the debtor's automobile could not be included as the debtor failed to prove the vehicle was indispensable due to medical needs or extraordinary difficulties, as required for an unseizable asset under enforcement law.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 22 LPR, art. 17 LEF, art. 20a LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Debtor's Appeal of Garnishment and Subsistence Level Calculation Dismissed: The court rejected preliminary procedural objections regarding representation and dismissed the first ground of appeal because the debtor failed to demonstrate pursuing a debt dispute action regarding one enforcement, and the second ground because the minimum subsistence level calculation was deemed correct under existing tables for necessary expenses, specifically ruling that the costs associated with the debtor's automobile could not be included as the debtor failed to prove the vehicle was indispensable due to medical needs or extraordinary difficulties, as required for an unseizable asset under enforcement law.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento opposizione al precetto esecutivo minimo vitale spese di esecuzione calcolo delle spese eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 III 22
DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Pic­ci­ril­li, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.
7B.161/2004
Debtor Annuity Attachment: Car Expenses and Subsistence Minimum
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Substantive legal basis used to determine the required expenses for the debtor's subsistence minimum.

art. 17 LEF

A procedural/substantive article cited in relation to the application of the subsistence minimum calculation, which formed the basis of the appeal's rejection.

art. 20a LPR

Procedural article cited in the preamble to the decision, concerning the scope or procedure for review, though the substantive ground (Art. 93 LEF) was the core of the rejection.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Procedural provision cited regarding the decision not to charge court fees, as stated in the reasoning section immediately preceding the dispositive.

art. 62 OTLEF

Procedural provision cited regarding the decision not to award indemnities, as stated in the reasoning section immediately preceding the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.49 · Lugano 23 maggio 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 14 aprile 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento e il calcolo del minimo di esistenza eseguiti nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

1. PI 1 rappr. da RA 1 2. PI 2 rappr. dall’RA 2 viste le osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1 ;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che le osservazioni presentate da RA 1 a nome di PI 1 sono irricevibili, siccome quella società non rientra tra le persone abilitate a rappresentare una parte nella procedura di ricorso ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);

che non è poi necessario assegnare alla procedente un termine per ratificare le osservazioni, dal momento che il ricorso va respinto senza alcun riferimento alle medesime;

che infatti la sentenza prodotta dalla ricorrente, con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, il 13 gennaio 2011, ha respinto l’istan­za di rigetto dell’opposizione presentata da PI 1 (inc. EF.__________), non riguarda le esecuzioni oggetto dell’impu­gna­tiva (n. __________ e __________), bensì l’esecuzione n. __________;

che dall’incarto dell’Ufficio risulta che l’opposizione interposta dalla ricorrente contro l’esecuzione n. __________ (di PI 1) è stata rigettata in via provvisoria il 2 agosto 2010 (sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. __________) mentre la ricorrente ha ritirato l’opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dallo PI 2 (cfr. decreto di stralcio 30 dicembre 2010 della Segretaria assessore della Pretura di Bellinzona, inc. EF.__________) e comunque ha esplicitamente dichiarato nel ricorso di non opporsi a questa seconda esecuzione;

che la ricorrente non ha dimostrato, per quanto concerne la prima esecuzione, di aver promosso azione di disconoscimento di debito, sicché la prima censura ricorsuale va respinta;

che con la seconda censura, la ricorrente chiede che l’ecce­denza mensile pignorabile venga ridotta da fr. 1'100.-- ad un massimo di fr. 900.--;

che il 3 marzo 2011, l’Ufficio ha stabilito il minimo di esistenza dell’escussa in fr. 3'775.-- secondo il seguente conteggio:

Introiti debitrice fr. 4'875.--

Minimo base fr. 1'200.--

Locazione fr. 1'240.--

Riscaldamento fr. 60.--

AVS fr. 117.--

Cassa malati fr. 433.--

Prestito fr. 400.--

Spese mediche fr. 225.--

Spese dentista fr. 100.--

Totale fr. 3'775.--

che il fatto che il conto dell’escussa sia in passivo e che si siano accumulate diverse fatture scoperte non è determinante dal punto di vista del calcolo del suo minimo d’esistenza, dal momento che possono essere considerate soltanto le spese “assolutamente necessarie” ai sensi dell’art. 93 LEF;

che al riguardo le spese riconoscibili sono elencate nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che dagli si evince che l’Ufficio ha applicato correttamente detta Tabella, e anzi ha anche incluso un importo di fr. 400.-- per il rimborso di un prestito bancario che verosimilmente non rientra tra le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF;

che la questione non va però vagliata oltre, stante il divieto di riformare la decisione impugnata in modo sfavorevole alla ricorrente stabilito all’art. 22 LPR;

che secondo un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Pic­ci­ril­li, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.

171 ss., p. 51);

che secondo la giurisprudenza (STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004], cons. 5), l'automobile di un invalido può anche costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno ed altre persone;

che se l'automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono essere incluse nel suo minimo di esistenza;

che nel caso concreto, la ricorrente risulta essere invalida (percepisce una rendita AI) e sostiene di aver bisogno dell’automo­bile, in quanto vive da sola e non ha “negozi di alimentari abbastanza vicini per poter caricare pesi consistenti (es. bibite) fino a casa da sola (+ motivi di salute / lussazione a una spalla) ecc. ...”;

che l’Ufficio non si è determinato su questo punto nelle sue osservazioni;

che in adempimento dell’ordinanza 6 maggio 2011 di questa Camera, l’Ufficio ha nuovamente sentito la ricorrente il 10 maggio e il 13 maggio ha comunicato di ritenere l’automobile non indispensabile, in quanto l’escussa abita a 5 minuti dal centro di Bellinzona e può quindi fare la spesa a piedi, come può usare i mezzi pubblici per recarsi in visita dal fratello;

che pur avendone avuto la possibilità la ricorrente non ha dimostrato di necessitare di un’automobile per motivi medici o per ovviare a difficoltà straordinarie;

che al contrario l’Ufficio ha accertato ch’essa sia in grado di provvedere in modo indipendente ai propri bisogni;

che non lavorando l’escussa può del resto limitare il peso della spesa aumentandone la frequenza;

che il suo veicolo non essendole indispensabile anche le spese connesse al suo uso, comprese le spese di manutenzione, non possono essere computate nel minimo di esistenza;

che non si può dedurre alcunché dai documenti prodotti in occasione dell’audizione del

10 maggio, nella misura in cui si riferiscono a spese che l’Ufficio a già preso in considerazione (affitto, premi della cassa malati, contributi AVS, spese mediche e dentistiche, queste ultime in una misura che appare del resto superiore a quanto indicato nella documentazione) o che non sono indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (ad es. appunto le spese della AMAG);

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Intimazione a:

– RI 1, __________;

– RA 1, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.