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15.2011.48 • TRAC TI 15.2011.48 Generato dall'IA

Creditor Reimbursement in Execution Sale Costs Dispute

Numero d'incarto 15.2011.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor who had advanced funds for the realization expenses of an auctioned property appealed the decision of the execution office that demanded repayment of uncovered costs from that advance. The court upheld the appeal, ruling that under prevailing legal interpretation, creditors whose collateral is realized in an execution procedure, even if they did not initiate it, are considered "interested creditors" and must bear the realization and distribution costs primarily from the gross proceeds of the sale, consistent with jurisprudence and doctrine, thus annulling the decision and reforming the distribution plan accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 3 LEF, Art. 262 cpv. 2 LEF, Art. 126 LEF, Art. 112 cpv. 3 RFF, Art. 81 RFF, Art. 146 cpv. 2 LEF; Creditor Reimbursement in Execution Sale Costs Dispute: The court upheld the appeal, ruling that under prevailing legal interpretation, creditors whose collateral is realized in an execution procedure, even if they did not initiate it, are considered "interested creditors" and must bear the realization and distribution costs primarily from the gross proceeds of the sale, consistent with jurisprudence and doctrine, thus annulling the decision and reforming the distribution plan accordingly.

Parole chiave

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rimborso delle spese utile anticipo delle spese costo di distribuzione appuramento dell'elenco oneri spese di mora

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 89 III 76
2 LEF (DTF 89 III 76-77 cons.
DTF 84 II 101
2 LAC e DTF 84 II 101), e ciò nel seguente modo (l’ultima parte rimanendo immutata):
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 144 cpv. 3 LEF

This article's interpretation regarding the charge of realization expenses against mortgage creditors formed the main ground for granting the appeal and annulling the challenged decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-levy of judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.48 · Lugano 6 maggio 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 1° aprile 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la richiesta 21 marzo 2011, con cui è stato chiesto al ricorrente il pagamento delle spese scoperte sorte in seguito all’incanto del fondo mapp. n. __________ nelle esecuzioni dirette nei confronti di

PI 1, __________

procedure che concernono anche i creditori:

1. PI 2 rappr. dall’RA 1 2. PI 3

viste le osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.Il RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di nove crediti per circa fr. 19'000.--. In seguito al deposito delle domande di realizzazione del fondo mapp. n. __________ (di proprietà dell’escussa), il RI 1 ha anticipato fr. 3'000.-- a garanzia delle spese di realizzazione. Ha poi notificato altri crediti garantiti da ipoteche legali per complessivi fr. 4'616,25 gravanti il fondo in questione, la cui realizzazione è avvenuta il 25 gennaio 2011 per fr. 166'777,80. Il piede d’asta era stato determinato in fr. 165'777,80, tenuto conto delle ipoteche legali del RI 1 e del Cantone (fr. 5'302,80) e delle ipoteche legali notificate dalla PI 3 (per fr. 160'475.--).

2.Il 21 marzo 2011, l’Ufficio ha depositato lo stato di riparto, che, nella sua prima parte, si presenta come segue:

Ricavo incanto 25.01.2011 fr. 166'777.80 di cui:

in contanti a UEF (saldo prezzo delibera) fr. 166'777.80

Totale fr. 166'777.80

Da RI 1

Anticipo spese di realizzazione fr. 3'000.00

Da __________

Acconto spese realizzazione fr. 10'000.00

Totale fr. 179'777.80

A. Ipoteche legali

1. Uff. esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55

2. RI

1 fr. 4'616.25

B. Ipoteche convenzionali

3. PI 3, __________

Capitale + int. e spese fr. 158'434.95

./. in contanti fr. 158'434.95 fr. 158'434.95

Scoperto fr. 0.00

4. Ufficio circondariale di tassazione

Tassa utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45

5. __________, __________

Retrocessione eccedenza spese fr. 8'010.00

6. RI 1, __________

Saldo spese da pagare fr. 1'705.90

7. Allo Stato per spese e competenze fr. 3'211.50

- da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00

TOTALI A PAREGGIO fr. 181'483.70 fr. 181'483.70

Con scritto separato datato 4 marzo 2011, ma spedito anch’esso il 21 marzo, l’Ufficio ha inoltre notificato al Comune che avrebbe trattenuto fr. 1'705,90 sul riparto di fr. 4'616,25 dovutogli per i crediti garantiti da ipoteca legale, quale eccedenza di spese non coperta dall’anticipo versato a suo tempo, e ciò secondo il seguente conteggio:

Spese da imputare sul prezzo di delibera CHF 3'211.50

./. vostro anticipo spese CHF 3'000.00

Totale parziale CHF 211.50

+ Tassa utile immobiliare massima dovuta CHF 4'534.45

Totale parziale CHF 4'745.95

./. diff. PI 3\* CHF 2'040.05

./. diff. tra piede d’asta e prezzo delibera CHF 1'000.00

Saldo spese a vostro carico CHF 1'705.90

*\* il conteggio finale allestito dalla PI 3 risulta inferiore rispetto all’importo notificato nell’elenco oneri.*

3. Con il ricorso in esame, il RI 1 contesta la decisione, chiedendone l’annullamento e il rimborso dell’anticipo di fr. 3'000.--, in quanto le spese di amministrazione, di realizzazione e di ripartizione del fondo andrebbero prelevate direttamente sul ricavo dell’asta in conformità dell’art. 144 cpv. 3 LEF.

3.1. Siccome gli importi contestati figurano tra gli attivi nello stato di riparto del 21 marzo 2011, le richieste ricorsuali costituiscono in realtà una contestazione di tale atto. Essendo lo stesso, come la decisione 4 marzo, giunto al ricorrente il 22 marzo 2011 (secondo l’attesta­zio­ne Track & Trace), il ricorso, inoltrato il 1° aprile 2011, è da considerare tempestivo per entrambi i punti.

3.2. Secondo il Tribunale federale e la dottrina quasi unanime, i creditori pignoratizi (garantiti da pegno) che non hanno promosso esecuzione sarebbero da considerare “creditori interessati” ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 LEF e dovrebbero quindi accettare che le spese di realizzazione e di riparto, limitatamente al pegno, siano prelevate in primo luogo sul ricavo lordo della realizzazione, in applicazione analogica dell’art. 262 cpv. 2 LEF (DTF 89 III 76-77 cons. 2; Jaeger, SchKG-Kommen­tar, Zurigo 1900, n. 4 e 5 ad art. 144; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 144; Gilliéron, n. 43 ad art. 144; Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­naco 2005, n. 32 ad art. 144; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 8 e

10 ad § 29; Eduard Brand, Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, Zurigo/Basi­lea/Ginevra 2008, p. 187 ad 3.4; Stöckli/Possa, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 20 ad art. 144; Schö­niger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 66 ad art. 144). D’altronde, la Camera ha avuto modo di confermare il principio in una procedura ricorsuale già allora inoltrata dal RI 1 (CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.88, RtiD I-2010 807 segg. n. 59c, cons. 2.2), pur esprimendo perplessità in merito alla motivazione giuridica addotta, che misconosce il principio di copertura stabilito all’art.

126 LEF (cons. 2.3).

3.3. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva che giusta l’art. 112 cpv.

3 RFF, “prima che i creditori pignoratizi non siano soddisfatti completamente e nella misura in cui i creditori partecipanti non li precedono in grado, il ricavo della vendita del fondo costituito in pegno non può essere impiegato né per coprire le spese d'esecuzione in via di pignoramento né per tacitare i creditori partecipanti a quest'esecuzione”. Misconosce tuttavia che la norma è inserita nel capitolo relativo alle esecuzioni in realizzazione di pegno (art.

85 segg. RFF) e non disciplina quindi l’esecuzione (in via di pignoramento) oggetto del ricorso. Il corrispondente art. 81 RFF, che elenca i principi di riparto nell’esecuzione ordinaria, ricalca, in modo più dettagliato, l’art. 146 cpv. 2 LEF, senza però indicazioni sulla questione delle spese esecutive.

3.4. Ciò posto, la Camera non può che confermare la sua precedente decisione, che risulta conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e all’opinione della dottrina maggioritaria. La decisione 4 marzo 2011 va quindi annullata e lo stato di riparto riformatonel senso chele spese di realizzazione del fondo devono essere poste a carico dei creditori ipotecari, tenuto conto, nel riparto interno tra questi, della precedenza dei crediti garantiti da un’ipo­te­ca legale rispetto ai crediti garantiti da un diritto di pegno convenzionale (cfr. art. 183 cpv. 2 LAC e DTF 84 II 101), e ciò nel seguente modo (l’ultima parte rimanendo immutata):

Ricavo incanto 25.01.2011 (saldo prezzo delibera) fr. 166'777.80

Da RI 1

Anticipo spese di realizzazione fr. 3'000.00

Da __________ (aggiudicatario)

Acconto spese realizzazione fr. 10'000.00

Totale fr. 179'777.80

A. Ipoteche legali

1. Uff. esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55

2. Comune di __________ fr. 4'616.25

B. Ipoteche convenzionali

3. Raiffeisen, __________

Capitale + int. e spese fr. 158'434.95

./. in contanti fr. 153'729.05 fr. 153'729.05

Scoperto fr. 4'705.90

4. Ufficio circondariale di tassazione

Tassa utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45

5. __________, __________

Retrocessione eccedenza spese fr. 8'010.00

6. Comune di __________, __________

Retrocessione anticipo fr. 3'000.00

7. Allo Stato per spese e competenze fr. 3'211.50

+ da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00

TOTALI A PAREGGIO fr. 179'777.80 fr. 179'777.80

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 144 cpv. 3 LEF, art. 112 cpv. 3 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 4 marzo 2011, con cui l’CO 1 ha chiesto al RI 1 il pagamento delle spese scoperte nella realizzazione del fondo mapp. __________.

1.2. Lo stato di riparto del 21 marzo 2011 è riformato nel modo indicato al considerando 3.4.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

– RA 1, __________;

– PI 1, __________;

– PI 3, __________

– RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.