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15.2011.27 • TRAC TI 15.2011.27 Generato dall'IA

Bankruptcy Liquidation Deadline Extension Granted Pending Resolution of Pending Litigation and Asset Disputes

Numero d'incarto 15.2011.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The special administrator in a bankruptcy proceeding, which commenced in 2007, requested a further extension of the final liquidation deadline, citing pending legal matters that must be resolved before closure. The court granted the request, reasoning that the administrator had completed all feasible tasks since the previous extension, but was still obligated to determine the auctionability of rights whose assignments were recently revoked and await creditor delegation consultation regarding the continuation of complex litigation involving recovered funds and disputes with assignees and former clients, all of which prevented the immediate closure of the liquidation as mandated by the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 260 LEF, Art. 260 cpv. 3 LEF, Art. 270 cpv. 1 LEF; Bankruptcy Liquidation Deadline Extension Granted Pending Resolution of Pending Litigation and Asset Disputes: The court granted the request, reasoning that the administrator had completed all feasible tasks since the previous extension, but was still obligated to determine the auctionability of rights whose assignments were recently revoked and await creditor delegation consultation regarding the continuation of complex litigation involving recovered funds and disputes with assignees and former clients, all of which prevented the immediate closure of the liquidation as mandated by the relevant statute.

Parole chiave

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liquidazione del fallimento nomina dell'amministratore fallimentare patrimonio del fondo d'investimento procedura pendente utile assemblea dei creditori Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 LEF

This article is the legal basis cited to grant the extension of the bankruptcy procedure term.

art. 270 cpv. 1 LEF

This specific paragraph of the article is cited in the operative order to grant the extension until January 31, 2012.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.27 · Lugano 11 aprile 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 28 febbraio 2011 dell’amministratore speciale

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.

2. Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la terza volta, con decisione 1° aprile 2010 (inc. 15.2010.14) fino al 31 gennaio 2011.

3. Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2012, allegando un rapporto intermedio al 28 febbraio 2011, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha gestito, con la delegazione dei creditori, la causa giudiziaria promossa contro la massa da __________ per il recupero degli importi incassati durante la moratoria concordataria e la procedura di fallimento;

– ha adempiuto le proprie incombenze nella procedura di ricorso inoltrata dall’avv. __________ (inc. 15.10.102);

– ha revocato alcune cessioni ex art. 260 LEF (decisioni 8 gennaio e 25 febbraio 2011).

Per l’istante, prima di poter chiedere la chiusura del fallimento, gli occorre ancora porre all’asta le pretese la cui cessione è stata revocata all’inizio del 2010 e attendere una decisione della delegazione dei creditori in merito alla continuazione della causa avviata da U__________.

4. In virtù dell’art.

270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1. In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto la verifica delle cessioni (cfr. cons. 4.2 della precedente decisione di proroga). Le rimane solo da verificare se il valore presunto dei diritti patrimoniali la cui cessione è stata revocata giustifica la loro messa all’asta (art. 260 cpv. 3 LEF) o se devono essere considerati impignorabili in quanto il possibile ricavo non sia sufficiente a coprire le spese di pubblicazione e di vendita (cfr. art. 92 cpv. 2 e 224 LEF).

4.2. In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui è tuttora pendente la causa che alcuni cessionari delle pretese della fallita (relative all’incasso dei suoi crediti verso (ex-)clienti) hanno promosso il 30 giugno 2009 presso la Pretura di Lugano, Sez. 1 (inc. OA.2009.403) nei confronti di tre banche per far accertare il diritto esclusivo degli attori sulle somme incassate dopo la scadenza delle cessioni pattuite a favore delle convenute (cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.14, cons. 4.2). D’altronde, sono pendenti anche otto cause promosse dai cessionari contro ex-clienti della fallita nonché la causa avviata da UBS SA nei confronti della massa (inc. OA.2009.6 della Pretura di Leventina) per il recupero degli importi

– determinati in fr. 483'396,22 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il fallimento. A dipendenza delle risultanze istruttorie della causa promossa da __________, l’amministra­zione speciale dovrà consultare la delegazione dei creditori giusta l’art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF sull’opportunità di continuare la causa.

4.3. Di conseguenza, l’istanza va accolta.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2012.

2. Intimazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario