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15.2011.24 • TRAC TI 15.2011.24 Generato dall'IA

Enforcement Office Decision on Attachment Continuation Post-Bankruptcy Suspension

Numero d'incarto 15.2011.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the initial declaration of bankruptcy and subsequent suspension due to lack of assets, the enforcement office, at the creditor's request to continue execution via attachment, correctly decided to proceed with a notice of attachment and, in doing so, the court found that the enforcement office's prior act of explicitly annulling the previous bankruptcy warning was unnecessary, as the law permits continuation of pre-bankruptcy executions via attachment within two years of the bankruptcy suspension to avoid futile repeated bankruptcy proceedings, thus partially accepting the debtor's appeal by annulling only the specific part of the enforcement office's decision that declared the bankruptcy warning void.

Regesto Legislator

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Art. 230 cpv. 3 LEF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 230 cpv. 4 primo, Art. 230 cpv. 4 LEF, Art. 38 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Enforcement Office Decision on Attachment Continuation Post-Bankruptcy Suspension: Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento esecuzione in via di pignoramento domanda di continuazione dell'esecuzione atto esecutivo concordato nel fallimento curatore del fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 2 LEF

Cited in the final orders as a relevant article concerning the required change in the type of execution.

art. 230 cpv. 3 LEF

Cited in the final orders as a relevant article governing execution via attachment following bankruptcy suspension.

art. 230 cpv. 4 LEF

Cited in the final orders as a relevant article concerning the continuation of prior executions after bankruptcy suspension.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders regarding the decision not to levy court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.24 · Lugano 8 aprile 2011 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. A seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata da PI 1 nell’esecuzione n. __________ il 27 ottobre 2009 l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1.

B. Nell’esecuzione n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il

17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza d’attivo.

C. Con

provvedimento 16 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ e ha deciso di procedere

all’emissione dell’avviso di pignoramento. Questo perché conformemente all’art.

230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

D. Con ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 16 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).

E. Con osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. L’ufficio argomenta che la creditrice con scritto 11 febbraio 2011, ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento. Per questo motivo il 16 febbraio 2011, conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare la comminatoria di fallimento per emettere l’avviso di pignoramento.

Considerato

in diritto:

1. Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

2. La ratio di questa normativa è quella di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).

3.Nel caso di specie sebbene prima della pronuncia del fallimento sia già stata emessa la comminatoria di fallimento, l’esecuzione n. __________ va proseguita in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'CO 1 del relativo avviso. Questo senza la necessità di annullare la comminatoria emessa il 27 ottobre 2009. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussiste la necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.

4. Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38 cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

PRONUNCIA

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1.1. Il provvedimento 16 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla dichiarazione di caducità della comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.