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15.2011.23 • TRAC TI 15.2011.23 Generato dall'IA

Debtor Appeal Regarding Enforcement Cancellation Post-Bankruptcy Suspension

Numero d'incarto 15.2011.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an enforcement office's decision to cancel previous bankruptcy notifications and proceed with attachment procedures for two of three outstanding debts, arguing that only a court could nullify enforcement acts, following the successful declaration of bankruptcy and subsequent suspension due to lack of assets in one execution. The court reasoned that pursuant to the relevant law, executions initiated prior to a bankruptcy declaration, except the one leading to the bankruptcy, may resume via attachment within two years after the bankruptcy suspension for procedural economy and to avoid failed repeated bankruptcies, thereby partially granting the appeal by annulling the decision regarding the bankruptcy notifications for the two executable claims while confirming the lapse of the execution that directly led to the failed bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 230 cpv. 3 LEF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 230 cpv. 4 primo, Art. 230 cpv. 4 LEF, Art. 38 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor Appeal Regarding Enforcement Cancellation Post-Bankruptcy Suspension: The court reasoned that pursuant to the relevant law, executions initiated prior to a bankruptcy declaration, except the one leading to the bankruptcy, may resume via attachment within two years after the bankruptcy suspension for procedural economy and to avoid failed repeated bankruptcies, thereby partially granting the appeal by annulling the decision regarding the bankruptcy notifications for the two executable claims while confirming the lapse of the execution that directly led to the failed bankruptcy.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione della procedura di fallimento esecuzione per debiti procedura di sequestro notificazione della decisione curatore del fallimento revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 230 cpv. 3 LEF

Cited as a legal basis for the continuation of executions in the context of resuming proceedings after bankruptcy suspension.

Art. 230 cpv. 4 LEF

Cited as a legal basis regarding the continuation of executions after bankruptcy suspension.

Art. 38 cpv. 2 LEF

Cited as a legal basis related to the mutation of the execution type.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited for the non-imposition of costs in the final order.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited for the non-award of legal indemnities in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.23 · Lugano 8 aprile 2011 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1

in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. A seguito delle domande di prosecuzione dell’esecuzione presentate da PI 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, il 27 ottobre 2009, il

28 aprile 2010 e il 2 agosto 2010 l’CO 1 ha emesso le comminatorie di fallimento contro RI 1.

B. Nell’esecuzione n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il

17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza d’attivo.

C. Con

provvedimento 17 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e ha

deciso di procedere all’emissione degli avvisi di pignoramento. Questo perché conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

D. Con ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 17 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).

E. Con osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. L’ufficio argomenta che la creditrice con scritti del 15 febbraio 2011, ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione delle esecuzioni in via di pignoramento. Per questo motivo il 17 febbraio 2011, conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare le comminatorie di fallimento per emettere gli avvisi di pignoramento.

Considerato

in diritto:

1. Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

2. La ratio di questa normativa quella è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).

3.Nel caso di specie l’esecuzione n. __________ ha determinato il fallimento di RI 1: questa esecuzione è pertanto definitivamente decaduta e non può riprendere il suo corso ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione del fallimento per mancanza d’attivo. Sebbene prima della pronuncia del fallimento siano già state emesse le comminatorie di fallimento, le esecuzioni n. __________ e n. __________ vanno invece proseguite in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'CO 1 dei relativi avvisi. Questo senza la necessità di annullare le comminatorie emesse il 27 ottobre 2009 e il 2 agosto 2010. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussite la necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.

4. Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38 cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

PRONUNCIA

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1.1. Il provvedimento 17 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla dichiarazione di caducità delle comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________.

1.2. È accertata la decadenza dell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.