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15.2011.16 • TRAC TI 15.2011.16 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Due to Manifest Abuse and Harassment

Numero d'incarto 15.2011.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed an appeal against an enforcement order for debt collection, which the debtor claimed was manifestly abusive, intended only to denigrate their reputation following prior, similar actions by the creditor. The court reasoned that while enforcement proceedings can generally be initiated without proving the claim's validity, the action becomes void if it is manifestly abusive, serving purposes unrelated to collection, such as deliberate harassment, pursuant to the principle against abuse of right. Given the creditor's extensive history of initiating numerous enforcement actions (all met with opposition and largely abandoned) coupled with a documented pattern of sending threatening and insulting communications to officials and bank employees involved in unrelated legal matters concerning the creditor, the court concluded the current execution was clearly intended as a punitive measure to damage the debtor's reputation rather than a genuine attempt to recover the claimed damages, thereby granting the appeal and annulling the enforcement order.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 2 CC, art. 17 LEF, art. 20a LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Enforcement Order Due to Manifest Abuse and Harassment: The court reasoned that while enforcement proceedings can generally be initiated without proving the claim's validity, the action becomes void if it is manifestly abusive, serving purposes unrelated to collection, such as deliberate harassment, pursuant to the principle against abuse of right. Given the creditor's extensive history of initiating numerous enforcement actions (all met with opposition and largely abandoned) coupled with a documented pattern of sending threatening and insulting communications to officials and bank employees involved in unrelated legal matters concerning the creditor, the court concluded the current execution was clearly intended as a punitive measure to damage the debtor's reputation rather than a genuine attempt to recover the claimed damages, thereby granting the appeal and annulling the enforcement order.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione credito in esecuzione ricorso per risarcimento danni opposizione ingiuria azione legale a scopo intimidatorio Esecuzione abusiva. Annullamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 2 CC

The decision to annul the enforcement proceedings is based on the principle that the enforcement was manifestly abusive, which corresponds to the abuse of right stated in this article.

art. 17 LEF

Cited among the provisions applied, which grants the authority jurisdiction to review the lawfulness of enforcement.

art. 20a LEF

Cited among the provisions applied, relevant to the review of the legality of enforcement procedures.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied because the court decided not to levy judicial costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied because the court decided not to grant indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.16 · Lugano 22 aprile 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 1 febbraio 2011 di

RI 1 c/o __________, contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 15 febbraio 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

25 gennaio 2011, l’CO 1, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi

al 5% dal 15 luglio 2003, con la causale “risarcimento danni valore

600'000.--”. L’escusso, al quale l’atto è stato notificato il 31 gennaio 2011, ha validamente interposto opposizione.

2. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2011, RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione n. __________, che ritiene abusiva, in quanto l’escutente farebbe uso dei precetti esecutivi a fine puramente denigratorio della reputazione personale e professionale del ricorrente. L’atto impugnato succede infatti ad un precedente precetto esecutivo (n. __________) emesso il 23 giugno 2010 per fr. 100'000.--. Il ricorrente precisa di essere da anni vittima di una campagna di insulti, minacce e denigrazioni a mezzo di innumerevoli fax ed email spediti da PI 1, il quale lo riterrebbe personalmente responsabile, nella sua qualità di funzionario della banca __________, dell’esecuzione – peraltro corretta – di provvedimenti cautelari ordinati, tra l’altro, dalla Pretura di __________ e dall’UEF di __________ su conti di PI 1.

3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149 cons. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del primo dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie.

4. Nel caso di specie, è dubbio che si possa ritenere abusivo un precetto esecutivo per il solo fatto che è stato preceduto sette mesi prima da un’altra esecuzione, che il procedente non ha fatto proseguire, specie quando i precetti esecutivi in questione, ancorché indichino la stessa causale (“risarcimento danni”), non vertono sullo stesso importo. Nel caso concreto, è tuttavia noto a questa Camera, e risulta anche dallo scritto 17 gennaio 2011 dell’avv. __________ (allegato al ricorso), che PI 1 è solito spedire messaggi email e fax ingiuriosi e intimidatori a funzionari statali e di banca, e più in generale a tutte le persone che per la loro funzione o professione sono coinvolte nelle numerose procedure esecutive avviate contro PI 1, minacciandole di escuterle in via esecutiva per i danni di cui egli si ritiene ingiustamente vittima. Al riguardo è esemplare proprio lo scritto annesso alla domanda di esecuzione all’origine del precetto esecutivo di cui il ricorrente chiede l’annullamento (cfr. incarto

dell’Uffi­cio). E in alcuni casi, PI 1 ha effettivamente messo le sue minacce in atto, ma con uno scopo evidentemente punitivo, ovvero senza reale

intenzione di procedere fino in fondo per l’incasso del preteso risarcimento. Si evince infatti da accertamenti effettuati dalla Camera presso tutti gli uffici di esecuzione e fallimenti e presso le competenti Preture del Cantone Ticino che delle 40 esecuzioni (9 nel Distretto di Lugano, 26 nel Distretto di

Bellinzona e 5 nel Distretto di Locarno) promosse da PI 1 dal 1991 a tutt’oggi, che tutte sono state colpite da opposizione, egli ne ha ritirato nove, e soltanto

per due di esse ha chiesto, perdipiù senza successo, il rigetto dell’opposi­zio­ne (cfr. sentenze 23 febbraio 1993 della Pre­tura di __________ relative alle esecuzioni n. __________ e __________ dell’UEF di __________). In queste condizioni, il

precetto esecutivo n. __________ appare manifestamente abusivo, siccome PI 1 in realtà cerca così di danneggiare la reputazione del ricorrente e non tanto di ottenere un

risarcimento. In effetti, se egli fosse stato seriamente intenzionato a farsi risarcire i pretesi danni, avrebbe proceduto, in via giudiziaria, già ben prima, visto che nello scritto allegato alla domanda d’esecuzione egli situa l’inizio degli as­seriti danni già nel 2003, o addirittura nel 2001.

5. Il ricorso va pertanto accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 20*a* LEF; 2 cpv 2 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza, l’esecuzione n. __________ è annullata.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – RI 1, c/o __________, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.