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15.2011.15 • TRAC TI 15.2011.15 Generato dall'IA

Realization of Debtor's Interest in Undivided Inheritance by Public Auction

Numero d'incarto 15.2011.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority was asked to determine the method for realizing a debtor's unencumbered interest in an undivided inheritance, which had been seized in multiple enforcement proceedings valued at CHF 878.25, after a conciliation hearing failed and no concrete proposals for realization were submitted by the interested parties. The court reasoned that since the existence of the estate and the debtor's share therein were not formally contested by the co-heirs, and given the small value of the seized share, a public auction was the appropriate realization method under the relevant regulations, preferring it over the alternative of dissolving the entire inheritance due to its practical inadequacy for a minimal asset.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Realization of Debtor's Interest in Undivided Inheritance by Public Auction: The court reasoned that since the existence of the estate and the debtor's share therein were not formally contested by the co-heirs, and given the small value of the seized share, a public auction was the appropriate realization method under the relevant regulations, preferring it over the alternative of dissolving the entire inheritance due to its practical inadequacy for a minimal asset.

Parole chiave

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successione indivisa incanto parte comune realizzazione dei beni poteri pubblici beni sequestrati Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
This article governs the supervision authority's role in determining the method of realizing rights in common property, which is the core subject of order 1.
Art. 9 cpv. 1 RDC
Avendo i creditori presentato domanda di vendita, il 22 novembre 2010 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 1, PI 2, PI 3 ed i creditori a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 19 gennaio 2011 alle ore 10.00.
Art. 10 cpv. 1 RDC
Il 19 gennaio 2011, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Art. 9 RDC
Cited as the procedural basis concerning the conciliation hearing required before determining the realization method.
Art. 10 RDC
Cited as the procedural basis concerning proposals for the realization method, relevant to the outcome ordered in point 1.1.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 132 LEF

This article governs the supervision authority's role in determining the method of realizing rights in common property, which is the core subject of order 1.

Art. 9 RDC

Cited as the procedural basis concerning the conciliation hearing required before determining the realization method.

Art. 10 RDC

Cited as the procedural basis concerning proposals for the realization method, relevant to the outcome ordered in point 1.1.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees (costs).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2011.15 · Lugano 15 febbraio 2011 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 7 febbraio 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

ES 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro l’escusso da

1.PI 6, __________ es. n. __________ 2. PI 4, __________ es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ 3. PI 5, __________ es. n. __________, n. __________ (2 e 3 rappr. dall’RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse nei confronti di ES 1 da PI 6, PI 4 e PI 5 l’IS 1 del Distretto di __________ ha pignorato il 5 agosto 2010 l’interessenza spettante all’escusso nella divisione della comunione ereditaria fu __________ __________ composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in territorio del Comune di __________ e la quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________ sempre a __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in complessivi fr. 878.25 il valore di stima dell’interessenza pignorata.

B. Avendo i creditori presentato domanda di vendita, il 22 novembre 2010 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 1, PI 2, PI 3 ed i creditori a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 19 gennaio 2011 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte degli interessati. Il 19 gennaio 2011, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

7 febbraio 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

considerato

in

diritto:

1. Dal verbale di pignoramento 5 agosto 2010 e dallo scritto 19 gennaio 2011 si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.

2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria assomma a 878.25 (cfr. il verbale di pignoramento e gli atti successivi). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalle particelle n. __________ in territorio del Comune di __________ e dalla quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________ sempre a __________ (cfr. verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha

assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 878.25. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali sono stati trasmessi il verbale di pignoramento e lo scritto 19 gennaio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.

5. L’istanza è quindi accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a ES 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione IS 1IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.