Appeal of Bankruptcy Warning Regarding Enforcement Order Dismissed Due to Lack of Inquiry and Limited Scope of Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a bankruptcy warning issued after their opposition to the underlying enforcement order was rejected, asserting lack of notification of the rejection decision and raising substantive defenses against the debt. The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that appeals against such warnings are limited to formal defects, and that substantive disputes regarding the underlying debt must be raised in civil proceedings. Furthermore, the court found that the appellant, upon receiving subsequent enforcement notices without awareness of the rejection, had a duty of good faith to inquire with the enforcement office about the decision, which they failed to do, thereby rendering the rejection decision validly executable and the appeal inadmissible on formal and substantive grounds.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della decisione e non l'abbia impugnata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning justifying the decision not to levy court fees.
Cited in the reasoning justifying the decision not to award compensation.
Cited in the reasoning justifying the decision not to award compensation.
Cited in the general list of articles governing the decision, though not directly in the operative part for the verdict itself, they pertain to the subject matter and procedure.
Cited in the general list of articles governing the decision, related to costs and compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2011.106 · Lugano 31 gennaio 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 patr. dallo PA 1
viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad es.: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega di aver interposto opposizione al precetto esecutivo e sembra lasciar intendere di non aver saputo che l’opposizione è stata rigettata (a quanto pare in via definitiva) con decisione
7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (ZH), siccome afferma di aver solo ricevuto due lettere in lingua tedesco da un ufficio legale di Zurigo;
che, in caso di ricezione di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento malgrado la pretesa mancata notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, il principio della buona fede impone all'escusso d’informarsi presso l'ufficio di esecuzione, così da ottenere una copia di tale decisione e di eventualmente inoltrare un ricorso contro la stessa (STF del 17 giugno 2011, inc. 5A_570/2010, cons. 3.3.3),
che nella fattispecie, la ricorrente non risulta aver proceduto in tal senso;
che la
sentenza del 7 novembre 2011 deve quindi essere considerata validamente esecutiva, come si evince del resto dall’attestazione di crescita in giudicato apposta sulla – seppur cattiva fotocopia – della decisione in questione allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione;
che le altre censure della ricorrente, in quanto riguardano il contratto sul quale l’escutente fonda l’esecuzione credito posto in esecuzione, esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza e sono quindi irricevibili: avrebbero infatti dovute essere fatte valere davanti al giudice civile, ovvero in questo caso il Bezirksgericht Meilen;
che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;
che il ricorso va pertanto respinto;
che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.