Enforcement Order Appeal Dismissed as Time-Barred Despite Guardianship Status
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged enforcement orders issued against them, asserting that the applications for execution filed by the creditor's representative were invalid because the curator of one creditor, who was under a mixed guardianship (representation and administration), and the supervisory authority had not validly approved the requests. The court dismissed the appeal primarily because it was manifestly time-barred, having been filed outside the ten-day deadline following the notification of the enforcement orders; furthermore, the court reasoned that the establishment of a guardianship, absent a specific limitation on civil rights, does not affect the capacity to initiate execution proceedings, and the specific power of attorney granted by the curator to the representative covered the execution matter, which is not an act requiring consent from the guardianship authority under the relevant civil code provision.
Regesto Legislator
UfficialeDomanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Consenso dell’autorità tutoria non richiesto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the decision not to collect court fees or award indemnities, which is confirmed in the final order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2010.99 · Lugano 10 settembre 2010 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di
1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi n. __________ e __________ notificati loro il 3 agosto 2010 a domanda di
1. PI 2 rappr. dalla sua curatrice PI 3 2. PI 1 entrambi patrocinati dall’ PA 1 viste le osservazioni 26 agosto 2010 di PI 2 e 31 agosto 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che i ricorrenti ritengono nulle, rispettivamente annullabili le domande di esecuzione presentate dall’avv. PA 1 a nome di PI 2, siccome né la curatrice di PI 2, a favore del quale è stata istituita una curatela mista (di rappresentanza ex art. 391 n. 1 CC e di gestione ex art. 393 n. 2 CC), né l’autorità tutoria avrebbero validamente approvato le domande in questione;
che il ricorso è manifestamente tardivo, dal momento che è stato inoltrato, in data 23 agosto 2010, ben oltre la scadenza del termine di dieci giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF, termine che nel caso concreto ha iniziato a decorrere al momento della notifica dei precetti esecutivi, ovvero il 3 agosto 2010;
che invero le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio la capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio dei diritti civili) mentre l’autorità di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad accertare d’ufficio la nullità degli emessi a richiesta di un escutente privo dell’esercizio dei diritti civili (cfr. Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 67 e, per analogia, n. 13 e 16 ad art. 68c);
che tuttavia l’istituzione di una curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate le disposizioni sull’inabilitazione di cui all’art. 395 CC (art. 417 cpv. 1 CC);
che nel caso concreto non risulta dalla decisione 25 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale 5 che l’esercizio dei diritti civili di PI 2 sia stato limitato, sicché i precetti esecutivi presentati (anche) a suo nome non possono essere in alcun caso ritenuti nulli;
che in ogni caso l’avv. PA
1, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti, ha agito a nome di PI 2 in base ad una procura rilasciata il 19 luglio 2010 dalla sua curatrice, procura che non può essere
considerata “del tutto generale”, giacché si riferisce esplicitamente alla “pratica civile ed esecutiva contro i signori RI 2 e RI 1”;
che l’art. 421 n. 8 CC, relativo agli atti per cui è necessario il consenso dell’autorità tutoria, non menziona la promozione di un’esecuzione, la quale non è assimilabile ad una “causa” giudiziaria;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 67 LEF; 391, 393, 417, 421 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. PA 2, __________;
– avv. PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.