Mortgage Enforcement Sale Conditions Appeal Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning the conditions of a real estate mortgage enforcement sale, the appellants challenged the terms because they failed to specify whether the properties, which had been subdivided, would be sold as a whole, individually, or in groups, arguing this lacked compliance with the requirement to sell only what is necessary to satisfy the creditor. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants had previously challenged only the double-round bidding procedure in prior proceedings, allowing the remaining unchallenged conditions from the initial deposit in the previous year to become final and binding, rendering the current appeal concerning those unchanged aspects untimely under the ten-day deadline for supervisory appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 RFF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Mortgage Enforcement Sale Conditions Appeal Timeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants had previously challenged only the double-round bidding procedure in prior proceedings, allowing the remaining unchallenged conditions from the initial deposit in the previous year to become final and binding, rendering the current appeal concerning those unchanged aspects untimely under the ten-day deadline for supervisory appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being time-barred.
Cited as the basis for not collecting judicial costs.
Cited as the basis for not awarding legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2010.73 · Lugano 5 luglio 2010 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 giugno 2010 di
RI 1 2. RI 2 tutti patrocinati da: PA 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro le condizioni d’asta depositate a decorrere dal __________ maggio 2010 nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti del ricorrente RI 1 da
PI 2 rappr. da: __________. __________, __________
viste le osservazioni:
- 21 giugno 2010 di PI 2;
- 24 giugno 2010 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 24 settembre 2003 RA 1 procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro RI 1 per l’incasso del proprio credito;
che oggetto del pegno è la part. n. __________ RFD di __________;
che il 3 giugno 2008 RA 1 ha chiesto la realizzazione del fondo oggetto del diritto di pegno, nel frattempo frazionato, con estensione ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________;
che con avviso d‘incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________ febbraio 2009, l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ marzo 2009, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dal __________ __________ 2009 e la vendita per il __________ __________ 2009;
che a seguito della richiesta formulata in tal senso dalla procedente, il __________ aprile 2009 l’Ufficio ha depositato le condizioni d’asta prevedendo la messa all’incanto degli immobili con il doppio turno d’asta;
che con ricorso 7 maggio 2009 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro le condizioni d’asta, postulando la messa all’incanto senza doppio turno d’asta;
che il ricorso è stato accolto da questa Camera con pronunciato di data 23 giugno 2009 (inc. n. 15.2009.51);
che essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, con provvedimento pubblicato sul FUCT n. __________/2009 del __________ 2009 l’Ufficio aveva annullato l’incanto;
che con avviso d’incanto pubblicato sul FUCT del __________ 2010, l’Ufficio ha fissato la nuova data dell’incanto al __________ 2010 e il deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri al __________ 2010;
che con ricorso 7 giugno 2010 RI 1 e RI 2 si aggravano contro le condizioni d’asta postulando la declaratoria di nullità delle stesse e la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché stabilisca se i fondi verranno venduti in blocco, in gruppi o singolarmente;
che i ricorrenti rilevano che le condizioni d’asta non indicano se i fondi saranno messi all’asta in blocco, singolarmente o in gruppi ed eventualmente in quale ordine;
che a mente dei ricorrenti sarebbe determinante poter conoscere le modalità di messa all’incanto dei fondi;
che secondo i ricorrenti, conformemente all’art. 107 RFF, occorrerà fare in modo che venga realizzato soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante;
che nelle condizioni d’asta occorrerà indicare che la vendita dei fondi avverrà dapprima separatamente e, in seguito, in blocco, e l’aggiudicazione potrà avvenire solo al prezzo maggiore ottenuto;
che con osservazioni 21 giugno 2010 PI 2 si oppone al gravame rilevando che già il __________ __________ 2009 l’Ufficio aveva depositato le condizioni d’asta contro le quali venne interposto ricorso limitatamente alla modalità di aggiudicazione secondo il principio del doppio turno d’asta e che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stato ricorso;
che pertanto i rimanenti contenuti delle condizioni d’asta sarebbero da tempo cresciuti in giudicato e il ricorso di conseguenza tardivo;
che nel merito la creditrice solleva dei dubbi sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 107 RFF, atteso che in concreto la particella n. __________ RFD di __________ è stata frazionata solo dopo l’avvio della procedura esecutiva;
che delle osservazioni 24 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nel caso di specie le condizioni d’incanto delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ sono state depositate una prima volta a decorrere dal __________ 2009;
che contro le stesse, il 7 maggio 2009 è stato presentato ricorso limitatamente alla decisione di messa all’incanto con il doppio turno d’asta;
che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stata contestazione;
che le condizioni d’asta in riferimento agli stessi sono pertanto passate in giudicato, per mancanza d’impugnativa;
che con pronunciato di data 23 giugno 2009 questa Camera ha accolto il ricorso 7 maggio 2009, ordinando all’Ufficio di stralciare delle condizioni di asta depositate il __________ __________ 2009 la formulazione con la quale era prevista la vendita con il doppio turno d’asta;
che il __________ 2010 l’Ufficio ha ridepositato le condizioni d’asta, modificate conformemente a quanto ordinatogli da questa Camera e in merito al piede d’asta, ridotto da fr. 7'906.15 a fr. 6'216.30;
che i rimanenti contenuti delle stesse sono rimasti immutati;
che il ricorso presentato solo il 7 giugno 2010 risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________. PA 1, __________;
- __________. __________, __________.
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria