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15.2010.69 • TRAC TI 15.2010.69 Generato dall'IA

Property Auction Refusal Upheld Despite Minor Encumbrance Dispute

Numero d'incarto 15.2010.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to defer a property auction due to a dispute over a claim listed in the encumbrance schedule, arguing that the pending litigation should postpone the sale under statutory provisions; however, the court rejected the appeal because the disputed amount constituted a negligible fraction (0.29%) of the property's appraised value, demonstrating no significant impact on the auction price, and furthermore, the appeal regarding the deadline for challenging the encumbrance list was deemed time-barred. The decision was also confirmed on the merits because the claim in question was incorporated into mortgage notes recorded in the land register, thereby justifying the refusal to suspend the confirmed sale which ultimately realized a price substantially exceeding the minimum bid.

Regesto Legislator

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Art. 141 LEF, Art. 126 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Property Auction Refusal Upheld Despite Minor Encumbrance Dispute: The decision was also confirmed on the merits because the claim in question was incorporated into mortgage notes recorded in the land register, thereby justifying the refusal to suspend the confirmed sale which ultimately realized a price substantially exceeding the minimum bid.

Parole chiave

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valore litigioso registro fondiario aggiudicazione all'incanto valore delle vendite principio della limitazione dell'onere termine legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 107 III 127
126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF

Used to confirm the merits of the Office's decision regarding the claim being recorded in the land register.

Art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to support the conclusion that the appeal regarding the deadline for judicial contestation was late.

Art. 141 LEF

Cited as a general legal provision regarding the deferral of auction when a right is contested, supporting the overall context of the decision.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-levying of court fees.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2010.69 · Lugano 30 luglio 2010 CJ/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 18 maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell’incanto dei fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne anche:

1. PI 1 rappr. da RA 1 2. PI 2

viste le osservazioni 16 giugno 2010 dell’CO 1;

richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che giusta l’art. 141 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;

che l’asta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’inci­dere sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);

che nel caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell’importo di fr. 35'931,15 iscritto nell’elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part. 488), sicché l’influsso della controversia sul prezzo d’aggiudica­zione (0,29%) è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75);

che, come già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un prezzo molto superiore al piede d’asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr. 800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell’asta non era giustificata;

che la censura relativa all’assegnazione del termine per contestare giudizialmente l’elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell’Ufficio, del 10 maggio 2010, è stata notificata all’e­scus­so l’11 maggio (cfr. avviso di ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita all’art. 17 cpv. 2 LEF;

che in ogni caso la decisione dell’Ufficio va confermata anche nel merito, siccome la pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv.

1 n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi;

che il ricorso va pertanto integralmente respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 2, __________;

– RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.