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15.2010.31 • TRAC TI 15.2010.31 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Expert Appointment in Real Estate Enforcement Dismissed

Numero d'incarto 15.2010.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a supervisory authority's decision to assign an architect to update existing and prepare new appraisals for several of the debtor's real estate parcels, which were subject to various enforcement actions following creditor requests for realization. The court dismissed the appeal regarding the expert appointment, reasoning that the selection of the appraiser falls within the executive authority's discretionary power, and the debtor is not entitled to choose from multiple experts; however, the court deemed inadmissible the debtor's request for detailed procedural information regarding each execution, as such a request does not stem from a specific decision reviewable under the relevant enforcement law appeal provision, though it noted the debtor could request a new appraisal from the supervisory authority if dissatisfied with the valuation, provided they prepay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 140 LEF, Art. 17 LEF, Art. 5 LEF, Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Expert Appointment in Real Estate Enforcement Dismissed: The court dismissed the appeal regarding the expert appointment, reasoning that the selection of the appraiser falls within the executive authority's discretionary power, and the debtor is not entitled to choose from multiple experts; however, the court deemed inadmissible the debtor's request for detailed procedural information regarding each execution, as such a request does not stem from a specific decision reviewable under the relevant enforcement law appeal provision, though it noted the debtor could request a new appraisal from the supervisory authority if dissatisfied with the valuation, provided they prepay the costs.

Parole chiave

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beni immobili nomina del perito decisione d'esecuzione decisioni incidentali domanda di designazione contratto di perizia Provvedimento impugnabile. Stima peritale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 109 III 100
14s; DTF 109 III 100 cons.
DTF 116 III 93
che secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the preamble to the final orders, this provision pertains to the legal basis for the appeal being decided upon.

art. 97 cpv. 1 LEF

Cited in the preamble, this provision relates to the valuation of seized assets by the executive authority, forming part of the challenged decision's context.

art. 155 cpv. LEF

Cited in the preamble, this provision concerns expert opinions in execution proceedings, relevant to the challenged decision.

art. 9 cpv. 2 RRF

Cited in the preamble, this provision governs the right to request a new valuation from the supervisory authority, which is referenced in the court's reasoning before the final orders.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the preamble, this provision dictates that no fees are levied, which is confirmed in order no. 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the preamble, this provision states that no compensation is awarded, which is confirmed in order no. 2.

art. 5 LEF

Cited in the preamble, this provision concerns the liability of the official, which is background context but not the direct basis for the final rejection of the appeal (Order 1).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision governs the non-levying of costs, explicitly applied in order no. 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision governs the non-assignment of compensation, explicitly applied in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2010.31 · Lugano 16 marzo 2010 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2010 di

RI 1 contro

l’operato dell’PI 1 e meglio contro la decisione nelle varie esecuzioni promosse contro la ricorrente di assegnare all’arch. __________ __________, __________, il mandato di procedere all’aggiornamento delle esistenti perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle particelle n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, particelle tutte di proprietà di RI 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 27 marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta di parte dei fondi citati in ingresso;

che il 15 aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;

che questa Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso, ritenendolo prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;

che il 25 maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il valore di stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006 invece di ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;

che nel frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio ufficiale cantonale n. __________);

che, preso atto dei contenuti del ricorso al Tribunale federale, con sentenza 18 giugno 2009 (inc. 15.09.61) questa Camera ha ordinato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo trascorso dalle ultime perizie;

che con decisione 22 giugno 2009 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito di quanto pronunciato da questa Camera il 18 giugno 2009;

che il 2 febbraio 2010 l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ __________, dandone comunicazione anche all’escussa, di procedere all’aggiornamento delle esistenti perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle particelle n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________;

che con scritto 10 febbraio 2010 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di essere a conoscenza solo delle richieste di realizzazione presentate da __________, garantita dai soli mappali n. __________ di __________ e n. __________ di __________, da creditori patrocinati __________. __________ __________ per un credito di circa fr. 85'000.-- e da altri creditori con un credito minore;

che per questo motivo RI 1 ha chiesto di peritare solo i fondi la cui vendita è necessaria per coprire questi crediti;

che l’escussa ha rilevato di non condividere l’assegnazione del mandato peritale all’arch. __________ e di avere il diritto di poter scegliere al minimo tra tre periti;

che il 17 febbraio 2010 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che per tutte le particelle in rassegna sono state regolarmente presentate le domande di realizzazione sia da parte dei creditori pignoratizi che da parte di diversi creditori pignoranti;

che l’Ufficio ha inoltre confermato il mandato conferito all’arch. __________, ricordando alla debitrice che prima dell’asta essa potrà chiedere una nuova perizia, anticipando i relativi costi;

che con ricorso 1° marzo 2010 RI 1 ribadisce la richiesta, già formulata all’Ufficio, di poter scegliere tra tre periti propostigli dall’organo esecutivo;

che l’escussa chiede inoltre che gli venga comunicato per ogni esecuzione per la quale è stata presentata la domanda di realizzazione la data di emissione del precetto, l’importo del credito e la sua composizione, la data del pignoramento, la data di presentazione della domanda di realizzazione, la somma anticipata per procedere alla realizzazione;

che con

osservazioni 9 marzo 2010 l’PI 1 postula la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

che in assenza di un qualsiasi atto esecutivo al riguardo, irricevibile è la richiesta contenuta nel ricorso di comunicare all’escussa, per ogni esecuzione per la quale è stata presentata la domanda di realizzazione, la data di emissione del precetto, l’importo del credito e la sua composizione, la data del pignoramento, la data di presentazione della domanda di realizzazione, la somma anticipata per procedere alla realizzazione;

che il ricorso previsto dall'art. 17 LEF è infatti un rimedio giuridico rivolto all'autorità di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva, ovvero una decisione;

che il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.);

che secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17);

che a questo riguardo è di tutta evidenza che, in assenza di pregresso provvedimento dell’organo d’esecuzione, la richiesta formulata con il ricorso di fornire alla ricorrente determinate informazioni non può essere proposta all’Autorità di vigilanza con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF;

che

a titolo abbondanziale si ricorda all’escussa che, come correttamente rilevato dall’Ufficio con le proprie osservazioni, nell’ambito delle varie

esecuzione le sono già stati notificati sia i precetti esecutivi, che i verbali di pignoramento e le richieste di realizzazione, motivo per il quale le sue richieste appaiono prima facie in gran parte ingiustificate;

che l’Ufficio stima gli oggetti pignorati rispettivamente oggetto di diritto di pegno facendosi assistere, ove occorra, da periti (art.

97 cpv. 1 e 155 cpv. LEF);

che la nomina del perito rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo, ritenuto che errori di scelta potrebbero comportare ex art. 5 LEF la responsabilità indiretta del funzionario che ha operato secondo criteri discutibili;

che l’Ufficio non è pertanto tenuto a richiedere il consenso dell’escusso in merito alla designazione del perito;

che se RI 1 dissentirà dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2 RFF essa potrà chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di altro perito, previo deposito delle spese occorrenti;

che l'ordine di nuova stima costituisce infatti un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo

l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach

schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50);

che da quanto precede, il ricorso deve essere respinto;

che visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare il ricorso alle parti interessate per le osservazioni;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 17, art. 97 cpv. 1 e 155 cpv. LEF; 9 cpv. 2 RRF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.