Execution Office Failure to Value Seized Undivided Estate Share
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority reviewed an execution office's request to determine the method for realizing a debtor's rights within an undivided estate, following the seizure of those rights, which included a share in property, noting the execution office failed to assign an estimated value to the seized share during the seizure and subsequent conciliation attempts. The court rejected the request because the execution office improperly estimated the debtor's share at a nominal value without first establishing the debtor's precise share in the inheritance and the actual value of that share, as required by law for determining the realization method (auction or liquidation of the common assets), and thus remanded the case for the execution office to properly determine the debtor's share and its value before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Execution Office Failure to Value Seized Undivided Estate Share: The court rejected the request because the execution office improperly estimated the debtor's share at a nominal value without first establishing the debtor's precise share in the inheritance and the actual value of that share, as required by law for determining the realization method (auction or liquidation of the common assets), and thus remanded the case for the execution office to properly determine the debtor's share and its value before proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the supervisory authority's jurisdiction to determine the method of realization of the debtor's inherited rights.
Cited in the final orders because the execution office must reconvene the parties to a conciliation hearing based on this article.
Cited in the final orders as part of the procedure the execution office must follow regarding proposals for realization.
Cited in the preamble to the decision as part of the legal provisions governing the estimation of the seized asset's value, relevant to the procedure ordered.
Cited in the decision preamble regarding the non-imposition of court fees (justizitiaksen).
Cited in the decision preamble regarding the non-assignment of legal allowances (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2010.115 · Lugano 19 ottobre 2010 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 4 ottobre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
CO 1, __________ patr. __________. __________ __________, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di
1. CO 2 patrocinato dall’ PA 1 2. CO 3
nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro l’escussa da
1. PI 1 es. n. __________ 2. PI 2 es. n. __________, n. __________ 3. PI 3 es. n. __________ 4. __________, __________ rappr. dal PI 4 es. n. __________ 5. PI 5 es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nelle
procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione
composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore di stima all’interessenza pignorata.
B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori.
Il
6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO
1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio. Con scritto 13 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di allestire una perizia dello stabile affinché gli altri due comunisti possano “se del caso liquidare l’erede”.
C. Il
4 ottobre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore di stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto:
1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.
2.Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
3. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
4. Nel caso di specie in occasione del pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore alla quota dell’escussa. In occasione della presentazione dell’istanza del 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha attribuito una
stima di fr. 515'558.00 all’intera sostanza ereditaria e di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa. A prescindere dal fatto
che l’importo di fr. 515'558.-- corrisponde al valore di stima ufficiale dell’intera particella n. __________ di __________ e non della sola quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria e che tale valore di stima sembrerebbe essere stato attribuito senza considerare gli oneri ipocari gravanti il fondo, l’Ufficio ha simbolicamente assegnato una stima di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa, senza dapprima stabilire la quota parte di CO 1 nell’eredità indivisa e senza neppure averne stimato il valore, atteso che quantificarne in fr. 1.-- il valore a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 257'779.-- per la quota di un mezzo di comproprietà della particella n. __________ di __________ (comunque gravata da oneri ipotecari) equivale a non assegnare ai beni pignorati il valore di stima come specificatamente richiesto dall’art. 5 cpv. 3 RDC. A tal fine l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore della parte di fondo di proprietà della comunione ereditaria.
Per
questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché stabilisca la quota dell’escussa nella comunione indivisa ed il suo valore.
L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escussa nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.
5. L’istanza è pertanto respinta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 5 cpv. 3, 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. L’istanza è respinta.
2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.