Creditor Extension Dispute Over Estate Claims
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor, who had been authorized to pursue several large claims on behalf of an estate, appealed a supervisory authority's refusal to grant a further extension to pursue those claims after a previous extension expired, citing difficulties coordinating with a co-assignee and alleging inconsistent leniency by the estate administrator toward other claims. The appellate court found that the administrator had broad discretion regarding extensions but acknowledged the appellant's objective difficulties arising from the co-assignee's inaction, leading the court to overrule the refusal, grant the appellant a final six-month extension to initiate legal action against the debtors, and annul the prior decision denying the extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 260 LEF, Art. 80 cpv. 1 RUF, Art. 33 cpv. 2 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, art. 17 LEF, art. 80 RUF; Creditor Extension Dispute Over Estate Claims: The appellate court found that the administrator had broad discretion regarding extensions but acknowledged the appellant's objective difficulties arising from the co-assignee's inaction, leading the court to overrule the refusal, grant the appellant a final six-month extension to initiate legal action against the debtors, and annul the prior decision denying the extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the summary of applicable law, pertaining to the supervisory authority's power to examine the merits of the official's decisions, which underpins the decision to allow the appeal.
Cited in the summary of applicable law, regarding the initial cession of claims, which is the subject matter of the dispute resolved in the order.
Cited in the summary of applicable law, concerning the deadline for initiating proceedings after the cession, which was extended in order no. 3.
Cited in the reasoning for the costs decision, corresponding to order no. 4 which orders no costs to be levied.
Cited in the reasoning for the costs decision, corresponding to order no. 4 which orders no compensation to be awarded.
Cited in the reasoning for the costs decision, corresponding to order no. 4 which orders no compensation to be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2010.106 · Lugano 10 dicembre 2010 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di
RI 1 ora __________, __________ rappr. dall’ RA 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 11 agosto 2010 con cui ha rifiutato di prorogare il termine per far valere alcuni crediti della massa di
PI 1
procedura che concerneva anche l’altra cessionaria
PI 2, __________ rappr. dall’avv. RA 2, __________
viste le osservazioni 14 settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
preso atto delle risultanze dell’udienza 17 novembre 2010;
ritenuto
in fatto:
A. Il 5 novembre 2009 l’CO 1, in virtù dell’art. 260 LEF, ha autorizzato cinque
creditori, ovvero la ricorrente RI 1 (in seguito: “RI 1”) nonché le società RI 2, PI 2, G__________, T__________, a far valere per proprio conto e a loro
rischio e pericolo, ma in nome della massa, le seguenti pretese:
– fr. 200'000.-- vantato dalla fallita contro __________
– fr. 5'977'509.68 vantato dalla fallita contro __________
– fr. 30'806'735.07 vantato dalla fallita contro __________
– fr. 3'905'935.36 vantato dalla fallita contro __________
impartendo loro un termine scadente il 5 marzo 2010 per esercitarle in via giudiziaria (doc. D allegato al ricorso di RI 1).
B. Con provvedimento 5 marzo 2010, l’Ufficio ha revocato le cessioni, *“visto il mancato invio da parte dei creditori cessionari della documentazione comprovante l’inoltro degli atti di causa necessari entro il termine di scadenza”* e ne ha indetto la vendita a pubblico incanto per il
23 marzo 2010.
C. Accogliendo i ricorsi di RI 1 e di PI 2, che avevano tempestivamente richiesto la proroga del termine, questa Camera, con sentenza 19 aprile 2010 (inc. 15.10.34), ha annullato la revoca delle cessioni limitatamente alle due ricorrenti e prorogato il termine per far valere i crediti ceduti fino al 5 settembre 2010.
D. Con scritto 6 agosto 2010, ______ ha chiesto all’CO 1 un’ulteriore proroga del termine, motivando la richiesta essenzialmente col fatto di non essere nel frattempo riuscita ad accordarsi con l’altra cessionaria PI 2 sul modo di far valere le pretese cedute.
E. Con provvedimento dell’11 agosto 2010, l’CO 1 ha respinto la richiesta di proroga, preannunciando la vendita dei crediti a pubblico incanto in
data ancora da definire.
F. RI
1 si aggrava contro siffatto provvedimento, che ritiene inadeguato, nella misura in cui contrasterebbe con la facilità con la quale l’Ufficio ha concesso proroghe ad altri creditori che hanno ottenuto la cessione delle pretese di responsabilità contro gli ex-organi della fallita, quand’anche la cessione in esame verta su pretese ben più problematiche e complicate, in quanto dirette contro società offshore, di dubbia solvibilità. Inoltre, lamenta la scarsa reattività della co-cessionaria PI 2. Infine, la ricorrente rileva come la massa non abbia un interesse preponderante alla revoca della cessione, dal momento che vi sarebbe il concreto rischio che siano i terzi debitori stessi ad aggiudicarsi i crediti per pochi soldi.
G. All’udienza del 17 novembre 2010, la ricorrente ha evidenziato come PI 2, entro la scadenza del termine prorogato (5 settembre 2010), non avesse presentato alcuna richiesta di ulteriore proroga. Dopo aver ricordato i passi intrapresi in vista di far valere le pretese cedute, la ricorrente, nella sua qualità di unica cessionaria, ha confermato la sua ferma intenzione di procedere nei confronti dei debitori della fallita, segnatamente contro __________, la quale risulta aver parzialmente riconosciuto il debito.
Considerato
in diritto:
1. A tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base all’art. 260 LEF” (doc. C, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale n. 7F), *“l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare
la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo 2010”*. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il termine può essere prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive dell’art. 33 cpv. 2 LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio potere di apprezzamento per determinarsi sulla durata iniziale del termine nonché sul principio e sulla durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità delle sue decisioni può essere liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15 febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 17).
2.1. Nel caso concreto, l’CO 1 ha respinto la domanda di proroga senza particolare motivazione. Dalla documentazione prodotta e dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente risulta che la stessa, durante il termine prorogato, ha esercitato una certa attività, seppur minima, in vista di far valere le pretese cedute. A sua difesa, va però ammesso che, come si evince meglio da una parallela procedura di ricorso relativa alla cessione di altre pretese della fallita (inc. 15.10.85), la ricorrente ha incontrato oggettive difficoltà nel definire una strategia comune con le altre cessionarie, e nel caso specifico con PI 2. Con riferimento alla decadenza della cessione concessa a quest’ultima, ci si può ora attendere che la ricorrente, liberata da vincoli particolari con altri creditori, proceda d’ora in poi in modo spedito.
2.2. Alla luce di questi (in parte nuovi) elementi, appare opportunoannullare la decisione impugnata e riformarla nel senso di concedere alla ricorrente un ulteriore – e di principio ultimo – termine di 6 mesi per promuovere azione o esecuzione contro i debitori ceduti.
3. ll ricorso va pertanto accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. Di conseguenza, il provvedimento 11 agosto 2010 dell’CO 1 è annullato.
3. Il termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 30 giugno 2011 a favore della ricorrente.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. RA 2, Lugano.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.