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15.2010.105 • TRAC TI 15.2010.105 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Art Object Auction Dismissed

Numero d'incarto 15.2010.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the decision to hold an auction of seized art objects related to four separate enforcement proceedings initiated against them. The court rejected the appeal, reasoning that there is no legal requirement for enforcement offices to include information on legal remedies in auction notices, especially when the standardized federal form is used, and the debtor was otherwise aware of appeal rights, as evidenced by prior appeals. Furthermore, the court found that the applications for realization were timely filed within the statutory one-year period following the seizures, that subsequent certificates of no assets did not cause the executions to lapse, and that the auction of art objects with estimated values exceeding potential realization costs did not violate the debtor's economic freedom guaranteed by the constitution, as the enforcement procedure is a formalistic necessity for debt satisfaction.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comunicazione della domanda di realizzazione. Indicazione dei rimedi giuridici non prescritta. Enumerazione dei beni da realizzare. Potere d'apprezzamento dell'ufficio d'esecuzione. Libertà economica

Parole chiave

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esecuzione per debiti libertà dell'arte beni sequestrati aggiudicazione all'incanto procedure connesse revoca della curatela

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 II 238
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR

Applied to dismiss the appeal without further investigative acts or notification to the creditors.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in relation to the non-imposition of court fees (spese).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in relation to the non-assignment of indemnities (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2010.105 · Lugano 13 settembre 2010 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 3 settembre 2010 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi d’incanto emessi il 25 agosto 2010 nelle esecuzioni dei gruppi n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della la ricorrente da

1. PI 3 (es. n. 1147717-01) patrocinato dall’ PA 1 2. PI 2, Bellinzona (es. 1156385) 3. PI 1 (es. n. 1196617-01, 1197775-02 1227097-01, 1227102-02, 1227112-02, 1227117-01, 1242952-02, 1263515-02, 1263529-02, 1263744-02) rappr. da RA 1

viste le osservazioni preliminari 7 settembre 2010, con cui l’CO 1 si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la ricorrente si oppone all’asta di oggetti d’arte pignorati a favore di quattro gruppi di esecuzioni in data 10 ottobre 2006 (gr. __________), rispettivamente

13 giugno 2007 (gr. __________) 5 ottobre 2007 (gr. __________) e 26 febbraio 2008 (gr. __________);

che contrariamente a quanto essa afferma senza dimostrazione, nessuna norma impone l’indicazione dei rimedi giuridici nelle decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti (DTF 123 II 238; 98 Ib 338), a fortiori nel caso di specie, in cui l’avviso d’incanto è stato allestito secondo il modello stabilito dal Tribunale federale (mod. 30), il quale non menziona i rimedi giuridici;

che la possibilità d’impugnare ogni provvedimento degli uffici d’esecuzione con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF è del resto ben nota alla ricorrente, come dimostra il presente ricorso e un’altro interposto nel 2009;

che non risulta dagli atti – né lo pretende la ricorrente – che le domande di realizzazione che hanno portato alla fissazione dell’asta oggetto dell’impugnativa siano state presentate più di un anno dopo l’esecuzione dei rispettivi pignoramenti, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 LEF;

che al contrario gli atti con cui le domande di realizzazione sono a suo tempo debitamente state comunicate all’escussa indicano chiaramente che le domande di realizzazione relative alle esecuzioni del gruppo n. __________ sono state presentate il 23 aprile 2007 (es. __________), rispettivamente il 14 maggio 2007 (es. __________), ovvero meno di un anno dopo l’esecuzione del pignoramento, avvenuta il 10 ottobre 2006, le domande del gruppo n. __________ il 12 luglio 2007 (pignoramento eseguito il 13 giugno 2007), quelle del gruppo n. __________ il 15 novembre 2007 (pignoramento del 5 ottobre 2007) e quelle del gruppo n. __________ il 2 aprile 2008 (pignoramento del 26 febbraio 2008);

che il fatto, peraltro non sostanziato, secondo cui contro la ricorrente siano stati nel frattempo emessi attestati di carenza di beni non costituisce secondo la legge un motivo di perenzione delle esecuzioni a favore delle quali è stata indetta l’asta, siccome nei quattro gruppi in questione non è stato emesso alcun atto di carenza di beni;

che del resto, si evince da un controllo effettuato d’ufficio dalla Camera che i cinque attestati di beni rilasciati nei confronti della ricorrente lo sono stati in base a pignoramenti eseguiti nel 2009, ovvero successivamente all’esecuzione dei pignoramenti che hanno portato alla contestata fissazione dell’asta, in quanto l’Ufficio ha rinunciato a pignorare nuovamente gli stessi beni giusta l’art. 110 cpv. 3 LEF, ritenendo che dopo il pagamento dei crediti dei quattro gruppi, compresi interessi e spese, non vi sarà verosimilmente alcun’eccedenza da potersi versare a creditori di gruppi successivi, decisione che è rimasta incontestata;

che la legge non prevede che unitamente all’avviso d’incanto (il cui contenuto è, si ricorda, imposto dal Tribunale federale) sia da comunicare anche un elenco dei beni da realizzare, giacché tale elenco figura nel verbale di pignoramento, di cui una copia è stata notificata all’escussa;

che la perenzione dell’esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF presuppone che la domanda di continuazione dell’esecuzione sia stata presentata più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo all’escusso – senza tenere conto della durata della procedura di rigetto dell’opposizione –, ciò che in concreto la ricorrente non afferma essere stato il caso e che comunque è contraddetto dagli atti dell’Ufficio;

che il

diritto esecutivo è per sua natura formalista, nel senso che impone all’ufficio d’esecuzione e alle parti il rispetto di norme procedurali rigide, atte a garantire uno svolgimento ordinato, continuato e per quanto possibile celere dell’esecuzione;

che in particolare gli uffici d’esecuzione non godono quasi di alcun potere d’apprez­zamento per quanto attiene alla decisione di dare seguito a domande di realizzazione valide dal punto di vista formale (se non per quanto concerne le modalità dell’asta, che nel caso concreto non sono però contestate), sicché lo spazio per rimproveri di eccessivo formalismo nel decidere la realizzazione dei beni pignorati è estremamente limitato;

che nel caso concreto le stime degli oggetti pignorati (fr. 15'000.- per il quadro di __________, fr. 7'000.-- per il quadro con cornice dell’antica scuola toscana, fr. 8'000.-- per le litografie, fr. 1'500.-- per il bracciale da donna in oro-giallo e fr. 1'500.-- per l’acquaforte di __________), tutt’altro che di “mero valore affettivo”, coprono ampiamente le spese di realizzazione ipotizzabili, sicché non sono date le condizioni per una eventuale rinuncia d’ufficio alla realizzazione in applicazione analogica degli art. 92 cpv. 2 e 127 LEF (cfr. Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 127);

che il principio dell’offerta sufficiente stabilito all’art. 126 LEF trova ad applicarsi, in conformità con il suo testo, solo ai beni gravati da pegno;

che non si vede come l’asta di oggetti d’arte possa limitare la libertà economica della ricorrente, attiva nel campo della consulenza legale;

che l’art. 27 Cost. garantisce infatti la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica e il suo libero esercizio, ma non il

diritto di esercitarla senza pagare le imposte e altri debiti;

che quand’anche la pubblicazione dell’asta dovesse comportare conseguenze indirette e fattuali negative sull’attività economica della ricorrente, ciò non costituisce ancora una violazione della sua libertà economica e comunque tale pregiudizio troverebbe la sua giustificazione in una legge formale – la LEF –, che permette appunto l’espropriazione dei beni del debitore a favore dei propri creditori (ad eccezione degli strumenti di lavoro indispensabili al’esercizio di un’attività lucrativa redditizia ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto, e ciò, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, senza ulteriori atti istruttori né notifica ai creditori (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che di conseguenza diventa priva di oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 88, 116, 125, 126 LEF; 27 Cost., 9 LPR, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.