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15.2010.104 • TRAC TI 15.2010.104 Generato dall'IA

Creditor's Request for Public Auction of Inherited Estate Share in Execution Proceeding

Numero d'incarto 15.2010.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor, in the context of an execution proceeding, sought to determine the method for realizing the debtor's inherited interest in an undivided estate, after the enforcement office had valued the seized share at CHF 4,765.75 and initially proposed a public auction. The supervisory authority granted the request, reasoning that since the existence of the estate and the debtor's share value were not formally contested by the co-heirs despite repeated reconciliation hearings, the criteria under the relevant regulation were met to order a public auction as the realization method, deeming the alternative of dissolving the co-ownership inadequate given the small asset value and lack of documented proof for a significantly larger cash availability in the estate.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Creditor's Request for Public Auction of Inherited Estate Share in Execution Proceeding: The supervisory authority granted the request, reasoning that since the existence of the estate and the debtor's share value were not formally contested by the co-heirs despite repeated reconciliation hearings, the criteria under the relevant regulation were met to order a public auction as the realization method, deeming the alternative of dissolving the co-ownership inadequate given the small asset value and lack of documented proof for a significantly larger cash availability in the estate.

Parole chiave

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incanto comproprietà domanda di realizzazione diritti degli eredi determinazione del valore litigioso beni sequestrati Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
This article governs the determination of the method of realization of rights in co-ownership, which the court ordered in order 1.1.
Art. 9 cpv. 1 RDC
17 dicembre 2009 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 3, PI 5 e PI 4 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC
Art. 10 cpv. 1 RDC
Il 1° febbraio 2010, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare e considerato che l’affermazione di PI 5, secondo cui nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Art. 9 RDC
This procedural rule concerning the conciliation hearing was part of the framework leading to the final order regarding the realization method.
Art. 10 RDC
This procedural rule concerning proposals for realization was part of the framework leading to the final order regarding the realization method.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 132 LEF

This article governs the determination of the method of realization of rights in co-ownership, which the court ordered in order 1.1.

Art. 9 RDC

This procedural rule concerning the conciliation hearing was part of the framework leading to the final order regarding the realization method.

Art. 10 RDC

This procedural rule concerning proposals for realization was part of the framework leading to the final order regarding the realization method.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision justifies the decision not to collect a judicial fee, as explicitly mentioned in the concluding rationale.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision justifies the decision not to award indemnities, as explicitly mentioned in the concluding rationale.

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Testo completo

Incarto n. 15.2010.104 · Lugano 24 settembre 2010 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 2 settembre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

1. PI 3 patrocinato da PA 1 2. PI 4 3. PI 5 patrocinata da PA 2

nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escusso da

PI 3, __________ patrocinato __________. PA 1, __________ ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 1 da PI 3 l’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha pignorato il 6 maggio 2009 l’interessenza spettante all’escusso nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 4, PI

3 e PI 5. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________in territorio del Comune di __________ e la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.

B. Il

30 settembre 2009 PI 3 ha presentato la domanda di vendita.

C. Il 1°ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione della domanda di realizzazione.

D. Il

17 dicembre 2009 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 3, PI 5 e PI 4 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC

per mercoledì 27 gennaio 2010 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di PI 1. Il 1° febbraio 2010, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito una sola proposta è pervenuta all’Ufficio.

E. Il

10 marzo 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore della quota pignorata in fr. 1.- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

F. Con sentenza 16 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.33) questa Camera ha retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché stabilisse di nuovo la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.

G. Il

14 aprile 2010 l’Ufficio, dandone comunicazione alle parti, ha determinato in fr. 4'765.75 il valore della partecipazione di di RI 1 nella comunione.

H. Il

6 maggio 2010 l’Ufficio ha nuovamente convocato gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 26 maggio 2010 alle ore 10.00. Anche a tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta: ciò a causa dell’assenza di PI 3.

I. Durante l’udienza il patrocinatore di PI 2 ha precisato che dopo la morte di __________ __________ dapprima esisteva una comunione ereditaria composta di __________ __________

e dai quattro figli RI 1, PI 1, PI 2 e PI 3. In tale comunione ereditaria a __________ __________ spettava una quota di un mezzo mentre ai quattro figli spettava

una quota di un ottavo ciascuno. Successivamente è deceduto pure __________ __________, che ha disposto mediante testamento che al figlio RI 1 spettasse unicamente la propria quota legittima. Tale testamento è stato contestato senza successo da RI

1 dinnanzi alla Pretura di __________. Per questo motivo la parte dell’escusso nella comunione ereditaria fu __________ __________ è leggermente inferiore a ¼.

L.Il 27 maggio 2010, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel

termine impartito, con scritto 9 giugno 2010, PI 1 ha chiesto di non vendere la quota pignorata ai pubblici incanti ma di ordinare lo scioglimento

della comunione perché nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--. Delle prese di posizione 1° giugno 2010 di PI

3 e 7 giugno 2010 di PI 3 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

M. Il

2 settembre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore della quota pignorata in fr. 4'765.75 e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti

Considerato

in

diritto:

1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5.

2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria assomma a 4'765.75 (cfr. considerando G). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalle particelle n. __________ e n. __________ di __________ e dalla quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ di __________ (cfr. verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha assegnato

alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 4'765.75. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali sono stati trasmessi il verbali di pignoramento e lo scritto 14 aprile 2010. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare e considerato che l’affermazione di PI 5, secondo cui nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--, non è stata in alcun modo documentata.

5. L’istanza è quindi accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di complessivi 7/32 spettante PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4 e PI 5.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria