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15.2010.102 • TRAC TI 15.2010.102 Generato dall'IA

Creditor Ranking Challenge Timeliness Appeal

Numero d'incarto 15.2010.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the special administrator's refusal to redeposit the creditor ranking, specifically concerning first-class creditors, based on a decision dated August 20, 2010, which rejected a request to modify the ranking amounts. The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge against the classification itself, which was initially made available in April 2008, was time-barred under the applicable law, as the special administrator's subsequent refusal to reconsider a final ruling does not constitute a new appealable decision, and no exceptional circumstances justifying modification of the finalized classification were present.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 219 cpv. 1 prima, Art. 52 LAVS, art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF, art. 247 LEF; Creditor Ranking Challenge Timeliness Appeal: The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge against the classification itself, which was initially made available in April 2008, was time-barred under the applicable law, as the special administrator's subsequent refusal to reconsider a final ruling does not constitute a new appealable decision, and no exceptional circumstances justifying modification of the finalized classification were present.

Parole chiave

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opposizione tardiva circostanze particolari legittimazione a ricorrere azione di contestazione della graduatoria privilegio nel fallimento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 121 III 35
Creditor's Appealability of Suspension of Claim Collocation in Bank Composition Proceedings
DTF 87 III 85
che invece le decisioni di collocazione che non sono state impugnate entro il termine di legge sono definitive e in linea di massima non possono più successivamente essere contestate, quand’anche fossero errate (DTF 87 III 85;
DTF 98 III 70
che la giurisprudenza ammette, in via eccezionale (DTF 98 III 70, cons.
DTF 96 III 78
DTF 102 III 159
DTF 102 III 159-160, cons.
DTF 111 II 84
che nella sentenza pubblicata in DTF 111 II 84 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

These articles were cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the decision not to levy court fees or award compensation.

art. 247 LEF

Cited in the general list of applicable articles, relevant to the immutability of classification decisions which the appeal sought to challenge.

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Testo completo

Incarto n. 15.2010.102 · Lugano 18 ottobre 2010 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 31 agosto 2010 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato di RA 1 , nella sua qualità di amministratore speciale di

CO 1 __________

e meglio contro la “decisione” 20 agosto 2010 con cui l’amministratore speciale ha rifiutato di ridepositare la graduatoria limitatamente ai creditori di prima classe, tra cui:

PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, __________

viste le osservazioni di questi tre creditori e quelle del 27 settembre 2010 dell’amministratore speciale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nella misura in cui il ricorrente contesta la graduatoria, e segnatamente l’importo dei crediti iscritti in prima classe, il ricorso è ampiamente tardivo, dal momento che la graduatoria è stata depositata già dal 30 aprile 2008 (deposito poi rinnovato il 1° settembre 2008);

che l’avv. RI 1 pretende invero di ricorrere contro la “decisione” 20 agosto 2010, con cui l’amministratore speciale ha respinto la richiesta 10 agosto 2010 del ricorrente tendente alla modifica della graduatoria (doc. D) e pertanto rifiutato di procedere ad un suo nuovo deposito (doc. A);

che tuttavia la conferma di un provvedimento o il rifiuto di riconsiderarlo non

costituiscono decisione impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF 121 III 35; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17);

che il ricorso in oggetto sarebbe quindi da considerare ricevibile solo qualora l’amministratore speciale fosse stato tenuto a modificare la graduatoria;

che invece le decisioni di collocazione che non sono state impugnate entro il termine di legge sono definitive e in linea di massima non possono più successivamente essere contestate, quand’anche fossero errate (DTF 87 III 85;

97 III 42; Hierhol­zer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Gi­nevra/Mo­naco 1998, n. 121 ad art. 247; Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 56 ad art. 247);

che la giurisprudenza ammette, in via eccezionale (DTF 98 III 70, cons. 3), eccezioni al principio dell’immutabilità delle decisioni di collocazione diventate definitive qualora siano fondate su atti dolosi, non siano chiare ed univoche o siano basate su rapporti giuridici che si sono modificati dopo che la decisione di collocazione è divenuta definitiva (estinzione o cessione del credito) (cfr. DTF 96 III 78-79, cons. 3; Hierholzer, op. cit., loc. cit.; Jaques, op. cit., n. 58 segg. ad art. 247, con rif.);

che tali eccezioni non entrano in considerazione nel caso di specie, siccome il ricorrente avrebbe già potuto (e dovuto) far valere le sue censure al momento del deposito della graduatoria: i fatti determinanti per la limitazione temporale del privilegio di prima classe dei lavoratori (art. 219 cpv. 1 prima classe lett. a e cpv. 5 n. 1 LEF) – in particolare la data della concessione della pregressa moratoria concordataria – erano infatti allora già noti (cfr. DTF 102 III 159-160, cons. 3);

che nella sentenza pubblicata in DTF 111 II 84 cons. 3/a, il Tribunale federale, in *obiter dictum*, ha sì esposto in modo del tutto generale che la graduatoria potrebbe essere modificata quando un credito vi è stato iscritto o non iscritto in modo manifestamente ingiusto, senza però citare precedenti né motivare un’afferma­zione che collide con la sua giurisprudenza precedente (ad es. DTF

22 I 298, 87 III 85, 97 III 42);

che per il suo carattere eccezionale (v. pure AB OW 2002/03, 117-118 citato in Basler Kommentar zum SchKG, Ergän­zungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 121 ad art. 247), siffatta giurisprudenza dovrebbe essere limitata ai casi di errate scritture e d’involontarie omissioni;

che in ogni caso è escluso in concreto considerare manifesto l’errore ammesso dall’amministratore speciale (osservazioni 27 settembre 2010, ad 2), siccome è sfuggito a tutti – e in primo luogo allo stesso ricorrente – per quasi due anni;

che come giustamente rilevato dall’amministratore speciale, lo scopo perseguito dal ricorrente – ovvero diminuire l’importo da versare alla prima classe onde permettere il pagamento dei crediti di seconda classe, e segnatamente quello della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, così da porre fine all’azio­ne di risarcimento promossa dalla Cassa contro il ricorrente in virtù dell’art. 52 LAVS – non potrebbe comunque essere raggiunto riducendo l’importo dei crediti di prima classe di fr. 133'757,60, giacché la differenza tra l’importo complessivo dei crediti riconosciuti in prima classe, di fr. 1'781'168,45 e la liquidità disponibile a favore di questa classe, pari a fr. 637'314,55, supera nettamente la somma che l’amministratore speciale ritiene di essere stata erroneamente iscritta in prima classe;

che il ricorrente non è legittimato ad invocare l’eventuale interesse di altri creditori (ad. es. Cometta, op. cit., n. 38 ad art. 17);

che nella misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 247 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– PI 1, __________;

– PI 2, Osogna;

– PI 3, __________.

Comunicazione all’amministratore speciale RA 1, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.