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15.2009.98 • TRAC TI 15.2009.98 Generato dall'IA

Supervisory Authority Dismisses Appeal Against Attachment for Lack of Substantiation

Numero d'incarto 15.2009.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority reviewed an appeal filed against an execution office's attachment of CHF 507,358 from a forced realization surplus, which the appellant contested by generally claiming the underlying acts were false and misleading and relying on previously clarified reasons, including arguments about property ownership and alleged damages. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any specific, substantiated motivation as required by law, determining that granting time to remedy this deficiency would be futile given the appellant's pattern of unsubstantiated objections to the execution procedure.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 7 cpv. 1 LPR, Art. 7 cpv. 5 con, Art. 7 cpv. 3 lett. b LPR, Art. 928 CC, Art. 9 cpv. 3 LPR; Supervisory Authority Dismisses Appeal Against Attachment for Lack of Substantiation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any specific, substantiated motivation as required by law, determining that granting time to remedy this deficiency would be futile given the appellant's pattern of unsubstantiated objections to the execution procedure.

Parole chiave

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esecuzione del sequestro allegazione motivata ricorso all'autorità di vigilanza impugnabilità della decisione di rinvio esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 7 cpv. 3 LPR

Cited as part of the legal basis for the decision regarding the requirements for the appeal, which led to the finding of inadmissibility.

art. 17 e 20a LEF

Cited in the legal basis for the final orders, though the core decision relies on LPR provisions.

art. 61 e 62 OTLEF

Applied in the dispositive orders regarding the assessment of costs and indemnities (no costs levied).

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.98 · Lugano 15 settembre 2009 FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria: · Locatelli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 agosto 2009 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio, e meglio contro il verbale di pignoramento del 1° luglio/12 agosto 2009 nell’ambito delle esecuzioni promosse da

1. PI 1, __________

(rappresentato RA 1)

esecuzioni n. __________ e __________

2. PI 1, __________.

(rappresentata __________)

esecuzioni n. __________ e __________

esaminati atti e documenti,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di varie esecuzioni promosse dallo PI 1 nei confronti di RI 1, l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio ha proceduto in data 1° luglio 2009 al pignoramento dell’importo di fr. 507'358.-, come “provento eccedente da realizzazione forzata della particella __________ RFD __________ e depositato presso lo scrivente Ufficio”, con la menzione che il pignoramento avviene limitatamente a quanto in esecuzione;

che il relativo verbale di pignoramento è stato intimato all’escussa il 12 agosto 2009;

che con scritto datato 31 agosto 2009, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio di opporsi al citato verbale di pignoramento e degli altri che “proditoriamente mi saranno inviati, perché falsi e tendenziosi e per tutte le ragioni già ampiamente chiarite”;

che, a mente dell’escussa, “i ricorsi assumono carattere sospensivo”;

che il 3 settembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio, richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso a questa Camera lo scritto in rassegna con i relativi allegati prodotti dalla ricorrente, per la decisione sull’effetto sospensivo, sottolineando nondimeno che il gravame sarebbe carente di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione del verbale di pignoramento, ciò che dovrebbe spingere l’autorità ricorsuale a valutare l’opportunità di dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR;

che in ogni modo lo stesso Ufficio ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto sospensivo al ricorso;

che per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza);

che l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che il gravame dev’essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso, che è di 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie (art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 e 2 LPR);

che ci si può chiedere anzitutto se il ricorso inoltrato il 1°. settembre 2009 sia tempestivo, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato intimato all’interessata il 12 agosto 2009, la quale, verosimilmente, ne ha preso conoscenza nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende il contrario, ossia che il verbale le è stato consegnato ben più avanti;

che la questione può essere lasciata indecisa, il gravame dovendo essere dichiarato d’acchito irricevibile in quanto carente di qualsiasi motivazione, la ricorrente essendosi in buona sostanza limitata ad opporsi al verbale di pignoramento come pure agli atti che seguiranno, perché falsi e tendenziosi e per le ragioni che essa avrebbe già ampiamente chiarite, senza però sostanziare né tanto meno dimostrare la sua asserzione;

che ci si potrebbe nondimeno chiedere se alla ricorrente andrebbe impartito un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una motivazione conforme alle esigenza prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5 con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

che il quesito va risolto negativamente, poiché vi è da presumere che anche in caso di presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa persisterà nell’opporsi alla procedura esecutiva in modo simile, ovvero senza costrutto, riproducendo per finire gli stessi scritti annessi al ricorso del 31 agosto/1°. settembre 2009, con i quali essa ha in buona sostanza preteso di essere ancora proprietaria dell’immobile oggetto di realizzazione forzata (il cui provento è stato pignorato il 1° luglio 2009) - di cui avrebbe chiesto la restituzione con istanza 18 maggio 2009 al Tribunale federale, quale autorità di vigilanza, per poi proporre il 7 luglio successivo allo stesso Tribunale federale, sempre quale autorità di vigilanza, azione di manutenzione (art. 928 CC), rispettivamente di reintegra - come pure di essere creditrice nei confronti dello PI 1 per pretesi danni patiti;

che con ogni evidenza iniziative del genere, specie in assenza di una decisione giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni, sono del tutto inadatte a invalidare l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come tale rimasto peraltro incontestato;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è nemmeno necessario intimare la presente sentenza (cfr. CEF, sentenza del 23 giugno 2009, inc, n. 15.2009.66, pag. 3);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.