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15.2009.94 • TRAC TI 15.2009.94 Generato dall'IA

Debtor v. Insurance Company: Validity of Enforcement Notices Without Proper Service of Opposition Rejection

Numero d'incarto 15.2009.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged enforcement notices issued in debt collection proceedings, claiming they never received the rejection decisions for their opposition, which was based on the assertion that their health insurance premiums were covered by supplementary benefits. The court reasoned that continuation of an execution where opposition has not been validly rejected or withdrawn is void, and since the insurance company's decisions rejecting the opposition were not properly served upon the debtor (as the registered mail notices were returned unclaimed), these decisions were not enforceable, leading to the partial acceptance of the appeal to annul the enforcement notices while leaving the underlying executive warrants intact, subject to proper notification of the rejection decisions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Nullità dell'avviso di pignoramento notificato sulla base di una sentenza con cui la cassa malati procedente ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso se quest'ultimo non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione in questione

Parole chiave

Generato dall'IA
validità dell'esecuzione continuazione dell'esecuzione notificazione della decisione compagnie di assicurazione opposizione registro delle esecuzioni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

Cited in the reasoning that the nullity of the attachment notices must be established ex officio and at any time, which justifies the decision to annul the notices.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning concerning the decision not to collect court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning concerning the decision not to assign compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.94 · Lugano 24 settembre 2009 CJ · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 maggio e il 3 agosto 2009 nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 1° settembre 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento, affermando di non aver mai ricevuto le decisioni di rigetto dell’opposizione prodotte dalla cassa malati procedente;

che a mente della ricorrente i premi della propria assicurazione malati risulterebbero pagati per mezzo delle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’inva­lidità;

che la procedente non ha presentato osservazioni al ricorso;

che nel caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002, inc. 15.2001.232/290; 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);

che la nullità va accertata d’ufficio e in ogni tempo (art. 22 LEF);

che dalla risposta 14 settembre 2009 di PI 1 alla domanda 2 settembre 2009 di questa Camera, si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 12 giugno 2009 con la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________ non è stato ritirato da quest’ultima;

che la procedente ha confermato telefonicamente che pure l’in­vio raccomandato relativo alla decisione di rigetto dell’opposizio­ne interposta all’altro precetto esecutivo (n. __________) non è stato ritirato;

che va pertanto ritenuto che tali decisioni non sono state validamente notificate all’escussa, sicché non le sono opponibili e non costituiscono valido titolo per la prosecuzione dell’esecuzione;

che infatti, qualora l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata (DTF 130 III

396 ss.; CEF 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);

che per il Tribunale federale il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva, sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;

che il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’annullamento degli avvisi di pignoramento;

che non vi sono invece motivi per annullare i precetti esecutivi, avendo tuttora la cassa procedente la facoltà di notificare regolarmente le sue decisioni di rigetto dell’opposizione o di riconsiderarle sulla base delle censure sollevate dall’assicurata in sede di ricorso;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che di conseguenza la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria risulta priva di oggetto, con il rilievo che la ricorrente non è comunque destinataria della decisione relativa al calcolo delle prestazioni complementari prodotta con il ricorso (quale assicurato viene infatti indicato tale __________);

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, sono annullati gli avvisi di pignoramento 13 maggio e 3 agosto 2009 emessi nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, così come eventuali successivi atti esecutivi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.