Creditors v. Special Administrator Regarding Claim Assignments Revocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IACreditors who had claims against three bankrupt entities assigned to them by the special administrator were subject to an annulment of those assignments by the administrator on July 9, 2009, due to the perceived failure to timely initiate necessary legal procedures to realize the claims by the initial deadline of May 30, 2009. The appellate court partially upheld the creditors' appeal, reasoning that the administrator's subsequent decision on August 13, 2009, served as an admission regarding the timeliness of actions for certain specified claims, thus nullifying the general annulment for those; for the remaining disputed assignments, the court found the administrator failed to provide the assignees an opportunity to prove they had pursued the claims before the formal revocation, requiring the case to be sent back for the administrator to grant a deadline for such proof before re-adjudicating the revocations.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento. Cessione di pretese della massa. Revoca della cessione. Riconsiderazione del provvedimento dopo l'invio delle osservazioni al ricorso. Prova dell'esercizio tempestivo delle pretese cedute
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning (Considerando 1) for considering the administrative decision modifying the annulment, which led to the partial acceptance of the appeal.
Cited in the final orders' reference section, concerning the reconsideration power of the office/authority, which was central to the ruling.
Cited in the final orders' reference section, applying the general rules (like Art. 17 LEF) to the special administrator's decisions.
Cited in the final orders' reference section, governing the assignment of claims which is the subject matter of the dispute.
Cited in the final orders' reference section regarding the waiving of court fees (taxa di giustizia).
Cited in the final orders' reference section regarding the waiver of awarding legal indemnities (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2009.80 · Lugano 26 agosto 2009 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 20 luglio 2009 di
1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 7. RI 7 8. RI 8 9. RI 9 10. RI 10 11. RI 11 tutti rappr. da RA 1 a sua volta patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’amministratore speciale
CO 1
nelle procedure di fallimento aperte nei confronti di
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
e meglio contro le decisioni 9 luglio 2009 di annullamento parziale delle cessioni delle pretese delle masse fallimentari concesse ai creditori ricorrenti;
viste le osservazioni 31 luglio 2009 dell’amministratore speciale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
30 marzo 2007, IS 1 è stato nominato amministratore speciale dei (singoli) fallimenti delle società PI 1, PI 2 e PI 3 (gruppo __________).
B. Il 15 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF) ad alcuni creditori di PI 3, ovvero ai qui ricorrenti RI 1, RI 2, RI 4 e __________, tutta una serie di pretese e beni della fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, debitori scoperti, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.
C. Lo stesso 15 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 2, tra cui i qui ricorrenti RI 1 e __________, tutta una serie di pretese e beni della fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, pretese in consorzi, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha pure impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.
D. Il 16 dicembre 2008, l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 1, ovvero agli undici ricorrenti, tutta una serie di pretese della fallita oggetto di contestazioni (pretese in un consorzio, anticipi residui depositati presso il commissario, debitori scoperti, cauzioni e garanzie, azioni, ecc.). Ha impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.
E. In tutte e tre le procedure, l’amministratore speciale ha apparentemente prorogato il termine impartito ai cessionari fino al 30 giugno 2009 (cfr. scritto 27 maggio 2009).
F. Il 16 giugno 2009, l’amministratore speciale ha respinto l’istanza inoltrata in tutte e tre le procedure fallimentari dai summenzionati cessionari tendente ad un’ulteriore proroga del termine fino al 30 settembre 2009. I tre ricorsi promossi dai cessionari il 24 giugno 2009 sono tuttora pendenti dinanzi a questa Camera (inc. 15.09.72-74). Non è stato chiesto l’effetto sospensivo.
G. Il 9 luglio 2009, l’amministratore speciale ha annullato tutte le cessioni, essendo *“venute a mancare – a mia conoscenza – gli atti giudiziari minimi richiesti per il mantenimento dei diritti da voi acquisiti”*,ad eccezione di quelle riferite al
diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita e alla pretesa oggetto della causa penale pendente presso il Ministero pubblico inc. no. 2006.__________.
H. Con il ricorso in esame, i cessionari chiedono l’annullamento delle decisioni 9 luglio 2009, in quanto le cause relative alle pretese cedute sarebbero state tempestivamente inoltrate, ancorché i ricorrenti ammettano il carattere incompleto dell’elenco delle cause da loro promosse prodotto con il ricorso.
I. Nelle proprie osservazioni, l’amministratore speciale conclude per l’accoglimento del ricorso limitatamente alle cessioni di quelle posizioni per le quali i creditori cessionari hanno promosso azione entro il 9 luglio 2009 (che sono poi quelle per cui l’amministratore speciale ha poi revocato l’annullamento, come si vedrà nel successivo considerando).
L. Il 13 agosto 2009, l’amministratore speciale ha parzialmente modificato la sua decisione d’annullamento del 9 luglio 2009, stabilendo che, nel fallimento di PI 3, rimanevano in vigore le cessioni delle posizioni “lavori da fatturare per la pallinatrice” e “lista dei debitori scoperti”, nel fallimento PI 2 quelle delle posizioni “consorzio lotto 616”, “consorzio lotto 404” e “lista dei debitori scoperti”, e nel fallimento PI 1 le cessioni delle posizioni “conto Banca Stato per il consorzio __________”, “anticipo residuo presso avv. __________”, “consorzio terrapieno __________”, “lista dei debitori scoperti” e “azioni S__________ SA”.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. A contrario, tale facoltà non gli è quindi più riconosciuta dopo l’invio delle proprie osservazioni. Tale regolamentazione si applica anche ai ricorsi contro i provvedimenti dell’amministrazione fallimentare speciale (art. 241 LEF). Pertanto, la decisione 13 agosto 2009 di CO 1 è da ritenere non avvenuta. Tuttavia, essa va comunque presa in considerazione, unitamente alle osservazioni al ricorso, quale ammissione della tempestività delle azioni promosse dai cessionari in relazione alle pretese cedute che l’amministratore speciale ha esplicitamente elencato nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009 (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a LPR), sicché il ricorso va accolto limitatamente a quelle cessioni. A scanso di equivoci, occorre infatti ricordare che la cessione di pretese fatte valere dopo la scadenza del termine impartito al cessionario ma prima della revoca formale della cessione rimane valida (DTF 65 III 1 segg.).
2. Per quanto riguarda le altre cessioni oggetto della decisione di annullamento impugnata, occorre rilevare come il punto 6 delle cessioni 15/16 dicembre 2008 riservi all’amministrazione del fallimento il diritto di annullare le cessioni nel caso in cui le pretese cedute non sarebbero state fatte valere nel termine impartito ma non obblighi i cessionari a portare la prova dell’adempimento di tale condizione entro lo stesso termine. L’amministratore speciale avrebbe quindi dovuto dare ai cessionari l’occasione di produrre siffatta prova prima di revocare le cessioni. Dagli atti trasmessi alla Camera non risulta che sia stato il caso. L’incarto va di conseguenza retrocesso a CO 1, affinché impartisca ai creditori un termine per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle sue osservazioni al ricorso (cessioni ritenute annullate) e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sul loro mantenimento.
3. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 241, 260 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, i provvedimenti 9 luglio 2009 di CO 1 nei fallimenti PI 1, PI
2 e PI 3 sono annullati.
1.2. L’incarto è retrocesso a CO 1, affinché impartisca ai ricorrenti un termine di 10 giorni per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI 1, PI 2 e PI 3
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.