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15.2009.65 • TRAC TI 15.2009.65 Generato dall'IA

Execution Opposition Deadline Challenge

Numero d'incarto 15.2009.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed the rejection of their opposition to an execution proceeding initiated by a creditor for an alleged salary difference, arguing that their opposition, filed on June 8th after receiving the enforcement order on May 25th, should be considered timely because they believed the ten-day statutory deadline excluded weekends, or because the debt was already settled. The court dismissed the appeal, reasoning that the ten-day opposition period under enforcement law commences the day after notification and runs consecutively, thus the deadline expired on June 4th, rendering the June 8th opposition manifestly late, and clarifying that the law only suspends deadlines for official holidays or execution recesses, not routine weekends, while also noting that any substantive defense regarding settlement is beyond the scope of a review solely concerning the timeliness of the objection.

Regesto Legislator

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Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 74 cvp, Art. 63 LEF, Art. 56 LEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Opposition Deadline Challenge: The court dismissed the appeal, reasoning that the ten-day opposition period under enforcement law commences the day after notification and runs consecutively, thus the deadline expired on June 4th, rendering the June 8th opposition manifestly late, and clarifying that the law only suspends deadlines for official holidays or execution recesses, not routine weekends, while also noting that any substantive defense regarding settlement is beyond the scope of a review solely concerning the timeliness of the objection.

Parole chiave

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opposizione tardiva termine legale atto tardivo termine di controllo opposizione autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 cpv. 1 LEF

This provision defines the requirement and deadline for filing an objection to an enforcement order, which was the subject of the appeal regarding its tardiness.

art. 31 cpv. 1 LEF

Cited to determine when the deadline for filing the objection began to run (the day after notification).

art. 31 cpv. 3 LEF

Cited in relation to the calculation of deadlines when they fall on a Saturday, Sunday, or official holiday.

art. 63 LEF

Cited in relation to the extension of deadlines when they coincide with enforcement holidays.

art. 56 LEF

Cited to distinguish the case from the situation concerning enforcement holidays.

art. 61 cpv. 2 lett. OTLEF

Applied in the dispositive to decide that no court fees would be levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive to decide that no indemnities would be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.65 · Lugano 8 luglio 2009 FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 giugno 2009 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappresentato da: __________, Via __________, __________

viste le osservazioni 6 luglio 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 22 maggio 2009 dell’CO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per la somma di fr. 900.- oltre interessi e spese esecutive indicando come titolo di credito: “Differenza salariale ottobre 2008”;

che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 25 maggio 2009;

che con scritto dell’8 giugno 2009 RI 1 ha inoltrato all’CO 1 opposizione al summenzionato precetto esecutivo, asserendo di avere tacitato l’ex dipendente PI 1 di ogni sua spettanza mediante versamento bancario dello scorso ottobre 2008;

che il 9 giugno 2009 l’Ufficio ha comunicato a PI 1 di ritenere l’opposizione tardiva, il precetto esecutivo essendole stato notificato il 25 maggio 2009, per cui il termine utile per interporre opposizione scadeva il 4 giugno 2009;

che con ricorso 18 giugno 2009 RI 1 assevera di avere per errore ritirato in data

25 maggio 2009 all’ufficio postale di __________ il precetto esecutivo in rassegna e di avere fatto opposizione al medesimo per lettera raccomandata dell’8 giugno successivo indirizzata all’CO 1, che il giorno dopo ha però comunicato di ritenere l’opposizione tardiva in quanto sollevata senza rispettare il termine di legge di dieci giorni;

che secondo la ricorrente, non gli risulta però che i 10 giorni non siano da considerarsi 10 giorni lavorativi;

che in ogni modo, sostiene dipoi la ricorrente, a suo tempo al creditore era stata versata tutta la liquidazione di fine servizio concordata con un dipendente dell’__________, che lo potrà confermare, per cui essa non è più debitrice di alcuna somma;

che con osservazioni del 6 luglio 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la tardività dell’opposizione inoltrata dall’escussa;

che secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF, se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione;

che nella fattispecie risulta che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa - e, per essa, a __________, ossia alla persona indicata come organo delle debitrice nel precetto esecutivo stesso e che del resto ha sottoscritto anche il presente ricorso - il 25 maggio 2009;

che il termine per sollevare opposizione ex art. 74 cpv. 1 LEF ha così iniziato a decorre il giorno successivo (art. 31 cpv. 1 LEF), per venire a scadere il 4 giugno 2009, giorno feriale (sul computo dei termini nel caso in cui il relativo termine viene a scadere di sabato, di domenica o di un giorno riconosciuto ufficialmente come festivo, cfr. art., 31 cpv. 3 LEF);

che inoltrata soltanto l’8 giugno 2009 l’opposizione si rivela dunque manifestamente tardiva, non potendo essere condivisa l’opinione del ricorrente, secondo cui ai fini del computo del termine previsto dall’art. 74 cvp. 1 LEF entrano in considerazione soltanto i giorni lavorativi;

che i giorni di sabato, rispettivamente le domeniche, rispettivamente i giorni riconosciuti come ufficialmente festivi a cui allude il ricorrente non si computano nel calcolo dei termini previsti dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) soltanto nel caso in cui gli stessi vengono a scadere durante le ferie previste dalla LEF dopo avere iniziato a decorrere prima delle medesime, segnatamente nella fattispecie regolata dall’art. 63 LEF, secondo cui in un caso del genere i relativi termini, di per sé non sospesi dalle ferie, vengo prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ritenuto che deve trattarsi di 3 giorni cosiddetti lavorativi (esclusi quindi il sabato e le festività);

che nel caso concreto il termine per fare opposizione non è venuto a scadere nelle ferie esecutive, ossia in uno dei casi previsti dall’art. 56 LEF;

che, infine, il richiamo alla pretesa avvenuta tacitazione del creditore sulla base di accordi presi con un rappresentante sindacale dell’escutente (circostanza peraltro non documentata) riguarda in ogni modo questioni di merito, che sfuggono alla cognizione di questa Camera, chiamata a statuire sulla tempestività dell’opposizione inoltrata dall’escussa al precetto esecutivo;

che il ricorso deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente infondato;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: - RI 1, __________

- __________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.