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15.2009.64 • TRAC TI 15.2009.64 Generato dall'IA

Creditor's Request to Realize Debtor's Inherited Interest Rejected Due to Co-Heir's Death

Numero d'incarto 15.2009.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed a request to determine the method of realizing the debtor's interest in an undivided inheritance, which had been seized along with the co-heir (the debtor's mother). The court noted that documentation confirmed the co-heir's death shortly before the seizure, meaning the debtor's inherited share could potentially merge with his existing share, making him the sole owner and thus voiding the seizure of his "interest in the community." Consequently, the court rejected the request for determining the realization method and remanded the case to the enforcement office to ascertain the deceased co-heir's heirs, as this determination was critical to the validity of the existing seizure.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, art. 9 RDC, art. 10 RDC, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor's Request to Realize Debtor's Inherited Interest Rejected Due to Co-Heir's Death: The court noted that documentation confirmed the co-heir's death shortly before the seizure, meaning the debtor's inherited share could potentially merge with his existing share, making him the sole owner and thus voiding the seizure of his "interest in the community." Consequently, the court rejected the request for determining the realization method and remanded the case to the enforcement office to ascertain the deceased co-heir's heirs, as this determination was critical to the validity of the existing seizure.

Parole chiave

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successione del defunto erede decisione d'esecuzione domanda di realizzazione petizione d'eredità rinuncia all'eredità Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
The decision addresses the request for determining the mode of realization concerning the seized share in the estate, which is the primary subject matter.
Art. 9 cpv. 1 RDC
Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009.
Art. 10 cpv. 1 RDC
7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
art. 9 RDC
Cited in the preamble, although the substance of the decision relates to the subsequent stage after conciliation failed.
art. 10 RDC
Cited in the preamble, related to the procedure following conciliation.
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited in the preamble and applied in order 3 regarding the non-levying of the judicial fee (tassa di giustizia).
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited in the preamble and applied in order 3 regarding the non-assignment of indemnities (costs).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 LEF

The decision addresses the request for determining the mode of realization concerning the seized share in the estate, which is the primary subject matter.

art. 9 RDC

Cited in the preamble, although the substance of the decision relates to the subsequent stage after conciliation failed.

art. 10 RDC

Cited in the preamble, related to the procedure following conciliation.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the preamble and applied in order 3 regarding the non-levying of the judicial fee (tassa di giustizia).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the preamble and applied in order 3 regarding the non-assignment of indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.64 · Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 18 giugno 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

PI 2, __________

nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da

PI 3

(rappresentata dalla PI 3, __________, __________) es. n. __________, __________, __________ PI 4 es. n. __________, __________ PI 5

(rappr. dalRA 1, __________) es.n. __________, __________, __________ PI 6

(rappr. dal RA 1 ) es. n. __________, __________ PI 7

(patrocinato dall’ PA 1 ) es. n. __________ PI 8 es. n. __________ PI 9

(rappresentata da __________ __________, __________) es. n. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della madre PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio del Comune di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________ è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.

B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009. All’udienza, alla quale era presente solo un creditore, nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la comunista PI 2 sarebbe deceduta.

C. Il

7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

D. Il

18 giugno 2009, l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

in

diritto

1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI 2.

2. Dall’atto di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________ gennaio 2009.

In considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione ereditaria.

3. L’istanza è pertanto respinta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.