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15.2009.6 • TRAC TI 15.2009.6 Generato dall'IA

Estate Seizure Valuation Dispute

Numero d'incarto 15.2009.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority dismissed a request for the determination of the realization method for a debtor's seized rights in an undivided estate because the enforcement office had arbitrarily assigned a nominal value of one franc to the debtor's share without first establishing the debtor's exact fractional share in the estate or properly valuing the estate's assets, including real property, and associated encumbrances. The court remanded the case to the enforcement office to correct the seizure records, properly ascertain the debtor's inherited share and its value, reconvene the parties for conciliation, and only then, if conciliation fails, propose a realization method, preferably public auction only if the share's value can be approximated.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Estate Seizure Valuation Dispute: The court remanded the case to the enforcement office to correct the seizure records, properly ascertain the debtor's inherited share and its value, reconvene the parties for conciliation, and only then, if conciliation fails, propose a realization method, preferably public auction only if the share's value can be approximated.

Parole chiave

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successione indivisa richiesta di pignoramento determinazione del valore litigioso diritto di proprietà realizzazione dei beni beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
This article governs the determination of the mode of realization of the debtor's rights in an indivisible estate, which is the central issue of the supervisory authority's decision.
Art. 9 cpv. 1 RDC
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 1° ottobre 2008.
Art. 10 cpv. 1 RDC
Il 1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
Il 1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
art. 9 RDC
Cited as the procedural rule the lower authority must follow when reconvening interested parties for conciliation after the case is sent back.
art. 10 RDC
Cited as the procedural rule concerning proposals for the realization mode that interested parties must be given the opportunity to submit if conciliation fails.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 LEF

This article governs the determination of the mode of realization of the debtor's rights in an indivisible estate, which is the central issue of the supervisory authority's decision.

art. 9 RDC

Cited as the procedural rule the lower authority must follow when reconvening interested parties for conciliation after the case is sent back.

art. 10 RDC

Cited as the procedural rule concerning proposals for the realization mode that interested parties must be given the opportunity to submit if conciliation fails.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final grounds for ruling on judicial costs, specifically regarding the non-levying of the judicial fee.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final grounds for ruling on indemnities, specifically regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.6 · Lugano 5 febbraio 2009 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 19 gennaio 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

ES 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta di

ES 1, __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, __________ PI 4, __________

nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da

PI 5 es. n. __________ PI 6 patrocinata da: PA 1 es. n. __________ PI 7 rappr. da: RA 1 es. n. __________ PI 8 rappr. da: RA 2 es. n. __________ PI 8, __________ rappr da: PI 9 es. n. __________ PI 8, __________ rappr. da: __________ es. n. __________ PI 10 es. n. __________ PI 8, __________ rappr. da: PI 11 es. n. __________ PI 12 a rappr. da: PI 11, __________ es. n. __________ PI 13 rappr. da: RA 3 es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ es. n. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nelle varie procedure esecutive promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha tra l’altro pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ RFD di __________.

B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 25 agosto 2008 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione

ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 1° ottobre 2008. All’udienza, alla quale nessuno era presente, nessuna conciliazione è stata

raggiunta.

Il 1° ottobre 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).

C. Il

19 gennaio 2009 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, indicando il valore della quota pignorata in

fr. 1.-- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.

2.Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

3. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

4.Nel caso di specie l’Ufficio, unicamente in occasione della presentazione dell’istanza del 19 gennaio 2009, ha attribuito un valore di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escusso. L’ufficio ha fatto questo senza aver dapprima stabilito la quota parte di ES 1 nell’eredità indivisa e senza neppure averne stimato il valore. A tal fine l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore dei due fondi di proprietà della comunione ereditaria e l’ammontare degli oneri ipotecari effettivi gravanti la particella n. __________ RFD di __________, atteso che l’indicazione di “fr. 1558500.00” contenuta nei verbali di pignoramento risulta manifestamente errata in considerazione della circostanza che tale fondo è gravato da sole tre cartelle ipotecarie di un valore nominale di complessivi fr. 60'000.--.

Per

questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda a correggere di conseguenza i verbali di pignoramento, cerchi di stabilire

la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.

L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escusso nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.

5. L’istanza è pertanto respinta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.