Appeal Premature Due to Unmet Prerequisite for Encumbrance Schedule
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the publishing of auction notices for several properties, arguing that the executive office failed to first communicate the required schedule of encumbrances. The court dismissed the appeal as premature because, according to the relevant enforcement law, the schedule of encumbrances cannot be established and communicated until after the deadline for mortgage creditors and interested parties to submit their claims, which had not yet passed when the appeal was filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 LPR, Art. 140 LEF, Art. 138 LEF, Art. 156 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Premature Due to Unmet Prerequisite for Encumbrance Schedule: The court dismissed the appeal as premature because, according to the relevant enforcement law, the schedule of encumbrances cannot be established and communicated until after the deadline for mortgage creditors and interested parties to submit their claims, which had not yet passed when the appeal was filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision in point 3 of the dispositive to state that the appeal and the judgment would not be served on the opposing parties.
The court applied this provision, mentioned in point 2 of the dispositive, regarding the non-collection of court fees.
The court applied this provision, mentioned in point 2 of the dispositive, regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2009.39 · Lugano 4 maggio 2009 CJ/fp/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 15 aprile 2009 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro gli avvisi d’incanto 27 marzo 2009 relativi ai fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________ (es. __________ e __________), n. __________ RFD di __________ (es. __________) e n. __________ RFD di __________ (es. __________), di proprietà della qui ricorrente ed escussa;
viste le osservazioni 23 aprile 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata
– di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti e non lo verrà nemmeno la sentenza.
2. La ricorrente lamenta il fatto che l’Ufficio abbia pubblicato gli avvisi d’incanto summenzionati senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF. L’Ufficio, da canto suo, rileva a ragione che giusta l’art.
138 LEF (a cui rinvia l’art. 156 LEF per quanto riguarda le esecuzioni in realizzazione di pegno), il bando d’incanto deve contenere l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati d’insinuare all’ufficio d’esecuzione le loro pretese sul fondo, sicché l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione. Nel caso concreto, tale termine, che scadeva il 20 aprile 2009, non era ancora trascorso al momento dell’inoltro del ricorso, che di conseguenza dev’essere considerato prematuro.
3. Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). In applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso e la sentenza non vengono notificati alle controparti.
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 138, 140 LEF; 9 LPR, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.