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15.2009.142 • TRAC TI 15.2009.142 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Dismissed for Lack of Formal Grounds

Numero d'incarto 15.2009.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the issuance of a bankruptcy warning related to an enforcement procedure, following a judgment that upheld the creditor's claim after the debtor's opposition was definitively rejected. The court dismissed the appeal as inadmissible because, when appealing a bankruptcy warning to the supervisory authority, the appeal is restricted to formal grounds—such as issues of execution scope or enforceability of the underlying decision—and the appellant failed to state any such formal grounds, instead signaling an intent to contest the matter on its merits, which is procedurally precluded in this specific appeal route.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Rinuncia a fissare un termine supplementare al ricorrente, che sembra voler addurre censure di merito

Parole chiave

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credito nel fallimento questioni processuali decisione d'esecuzione opposizione tardiva interpretazione della sentenza procedure di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 II 6
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 II 6, 96 III 33 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible without further investigative acts.

art. 7 cpv. 3 LPR

Cited as a relevant provision regarding the requirements for the statement of appeal (motivation), which was lacking.

art. 61 OTLEF

Cited in relation to the decision not to collect court fees.

art. 62 OTLEF

Cited in relation to the decision not to award legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.142 · Lugano 18 dicembre 2009 FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso

11 dicembre 2009 di

RI 1, __________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, segnatamente contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________)

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

A. Con sentenza del 2 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di

Balerna, in accoglimento dell’istanza 7 luglio 2009 di PI 1, ha condannato la RI 1 al pagamento di fr. 1'568.80 più interessi e spese e ha di conseguenza

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ limitatamente a tale importo in capitale oltre interessi al 5% da 24 novembre 2008 e fr. 70.- di spese esecutive. Egli ha altresì condannato la stessa convenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 235.- e delle spese postali in fr. 40.- e a rifondere alla parte istante fr. 100.- per ripetibili.

B. Il 30 novembre 2009 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando – oltre il precetto esecutivo – la sentenza 2 novembre 2009 del Giudice di pace del circolo di Balerna e la dichiarazione 25 novembre 2009 dello stesso giudice di pace attestante il passaggio in giudicato della stessa sentenza. Il 2 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha quindi emanato la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla debitrice in data 11 dicembre 2009.

C. Con scritto dell’11 dicembre 2009 RI 1. ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di opporsi alla

comminatoria di fallimento relativa all’esecuzione n. __________ promossa da PI 1, per fr. 1'568.-, dichiarando di rimanere a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Considerando

in diritto:

1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/kull/kottmann, Bundesgsetz betreffend Schuldbetreibung un Konkurs, vol II, Zurigo 1997/99, n.

3. ad art. 160; ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2002, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 II 6, 96 III 33 consid. 2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3. Nel caso concreto la ricorrente non solo non allega nessuno dei citati motivi, ma nemmeno ne invoca altri. Si limita ad asserire di rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione. In questo modo essa contravviene però al precetto, secondo cui l’atto di ricorso deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria, a sostegno dell’impugnativa (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR). Carente di qualsiasi motivazione, il gravame sfugge perciò a un esame di merito, e vada perciò dichiarato irricevibile. Certo, ci si potrebbe chiedere se alla ricorrente andava impartito un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5 LPR con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); il quesito va risolto negativamente, poiché v’e da presumere che anche in caso di presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa non apporterà elementi che consentono di invalidare la comminatoria di fallimento, dovendosi porre in preventivo che essa persisterà nell’opporsi alla procedura esecutiva per questione di merito, ossia eccependo di non avere commissionato alcun lavoro allo studio di architettura PI 1 (v. scritto 23 giugno 2009 all’Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e la sentenza del giudice di pace). Orbene, già si è visto che per questioni di merito la via del ricorso all’autorità di vigilanza è esclusa.

4. Ne discende che il ricorso va dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso alla procedente per la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, alla quale non è nemmeno necessario intimare la presente sentenza (CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98). Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a __________.

Comunicazione all’ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.