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15.2009.113 • TRAC TI 15.2009.113 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Nullified Seizure and Premature Assignment Challenge Inadmissible

Numero d'incarto 15.2009.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed a supervisory authority's decision regarding an enforcement office's handling of a previously declared fruitless seizure of a debtor's right to a benefit from an insurer, where the office initially canceled the fruitless seizure record upon the creditor's appeal and announced a reconsideration which included the subsequent assignment of the seized claim under specific legal provisions. The court held the appeal inadmissible because the enforcement office's reconsideration, by annulling the fruitless record as requested, constituted an integral acceptance of the appellant's primary demand, rendering the subsequent appeal concerning that annulment moot, and because the appeal regarding the prospective assignment of the disputed claim was premature as the office had not yet formally issued a decision on the assignment itself.

Regesto Legislator

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Art. 131 LEF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 100 LEF, Art. 125 LEF, Art. 130 LEF; Creditor Appeal Regarding Nullified Seizure and Premature Assignment Challenge Inadmissible: The court held the appeal inadmissible because the enforcement office's reconsideration, by annulling the fruitless record as requested, constituted an integral acceptance of the appellant's primary demand, rendering the subsequent appeal concerning that annulment moot, and because the appeal regarding the prospective assignment of the disputed claim was premature as the office had not yet formally issued a decision on the assignment itself.

Parole chiave

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cessione del credito pignoramento complementare riesame da parte dell'assicuratore decisione d'esecuzione credito contestato opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 126 III 86
DTF 113 III 29
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the non-enforcement of court fees because the appeal was declared inadmissible.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the non-allocation of legal costs because the appeal was declared inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 15.2009.113 · Lugano 20 novembre 2009 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento

29 settembre 2009 con cui l’Ufficio ha riconsiderato il verbale di pignoramento infruttuoso allestito il 15 settembre nell’esecuzione n. 1'132'791 promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 d’ignota dimora

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 17 marzo 2006, nell’esecuzione n. __________ promossa a convalida del sequestro n. __________, l’CO 1 ha pignorato la prestazione di libero passaggio dell’escusso presso la società PI 2. Dopo diversi tentativi d’incassare tale prestazione, ai quali l’assicurazione si è opposta, facendo valere che la stessa non sarebbe esigibile, l’Ufficio ha finalmente dichiarato il pignoramento infruttuoso con decisione del 15 settembre 2009.

B. Preso atto del ricorso interposto il 25 settembre dalla procedente, l’Ufficio, in riconsiderazione del proprio provvedimento, ha annullato il verbale di pignoramento il 29 settembre e preannunciato che ne avrebbe allestito uno nuovo, con contestuale assegnazione alla creditrice, giusta l’art. 131 LEF, del credito vantato dall’escusso contro PI 2.

C. Con il (nuovo) ricorso in esame, la procedente impugna la decisione di riconsiderazione, chiedendo che l’Ufficio proceda all’incasso della prestazione, che ritiene esigibile, in quanto l’escusso avrebbe definitivamente lasciato la Svizzera.

D. L’Ufficio si è da canto suo rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:

1. Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senza indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.

1.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione, anche se il ricorrente non ha contestato la nuova decisione (DTF 126 III 86 cons. 3).

1.2. Nel caso in esame, l’Ufficio, con la sua decisione di riconsiderazione del 29 settembre, ha annullato il verbale di pignoramento infruttuoso come richiedeva l’escutente. Non ha però dato seguito alla richiesta tendente a obbligare l’assicurazione, con le consuete comminatorie, a liberare l’importo pignorato. Sennonché l’Ufficio aveva già in precedenza proceduto – invano – nel senso indicato dalla procedente (vedi l’ingiunzione 19 agosto 2009 dell’Ufficio ad PI 2). La richiesta di RI 1 non poteva quindi essere considerata né come un ricorso né come un’istanza di denegata giustizia. La riconsiderazione è quindi da ritenere integrale.

2. In queste condizioni, il nuovo ricorso, del 5 ottobre 2009, risulta privo di oggetto per quanto concerne la decisione di riconsiderazione. È in ogni caso sarebbe da considerare prematuro in merito alla prospettata assegnazione del credito pignorato, siccome l’Ufficio non ha ancora formalmente preso tale decisione. Semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti dell’Ufficio non sono infatti impugnabili ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF

113 III 29; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17).

3. A titolo abbondanziale, va del resto osservato come il modo di realizzazione ipotizzato dall’Ufficio sia condivisibile, ancorché non sia l’unico possibile: i crediti pignorati devono infatti essere incassati dall’Ufficio solo qualora

siano esigibili e non contestati (cfr. art. 100 LEF; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II1, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 8 ad art. 10). L’Ufficio non è obbligato a promuovere esecuzioni o azioni contro il terzo debitore, tranne quando si tratta d’interrompere la prescrizione (cfr. de Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 6-7 ad art. 100, con rif.). Se il credito è contestato, dev’essere realizzato mediante assegnazione ai creditori in virtù dell’art. 131 LEF, aggiudicazione all’incanto (art. 125 LEF) o a trattative private (art. 130 LEF).

4. Il ricorso è pertanto irricevibile.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 100 LEF; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione all’avv. PA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.