Creditor Realization of Undivided Inheritance Interest: Dissolution of Joint Ownership Upheld Over Public Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought a determination on the method of realizing the debtor's interest in an undivided inheritance, following the seizure of that interest and unsuccessful conciliation attempts where the value of the seized share was estimated to be substantial (over one million). The court reasoned that although the sufficiently determined value of the seized share might permit a public auction under standard procedure, the higher value relative to the claims, coupled with the interest of the debtor in avoiding a fire sale, favored ordering the dissolution of the joint ownership (scioglimento della comunione) and liquidation of the common assets to ensure any surplus is returned to the debtor after creditors are satisfied, as this method best balances the interests involved.
Regesto Legislator
UfficialeProcedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Ipotesi in cui l'Ufficio deve chiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited as a basis for the decision to grant the request and order the dissolution of the joint estate.
This article (referenced in the preamble) concerns the conciliation hearing, whose procedure was followed by the lower authority.
This article is cited as a basis for the decision regarding the manner of realization, specifically ordering the dissolution of the joint estate (art. 10 cpv. 2 RDC).
This article is cited as a basis for the decision concerning the realization procedure, particularly regarding the costs of division.
This article is cited as the basis for not levying court fees.
This article is cited as the basis for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2008.80 · Lugano 20 gennaio 2009 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 28 ottobre 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta
__________
composta di
PI 1 (patr. dall’ RA 2) PI 2 (patr. dall’ RA 1)
nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da
PI 4, __________ es. n. __________, PI 2, __________ (patr. dall’__________ RA 1, __________) es. __________ __________, __________ (rappr. dal PI 5, __________) es. n. __________ PI 6, __________ es. __________, n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nelle procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta __________ composta, oltre che dall’escusso, di PI 2.
B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, l’11 aprile 2008 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 30 aprile 2008. All’udienza, alla quale era presente solo il rappresentante di PI 2, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In quanto così richiesto dal debitore, l’Ufficio ha convocato le parti ad una seconda udienza per il
14 maggio 2008. Anche a questa seconda udienza, alla quale erano presenti i due componenti della comunione indivisa, nessuna conciliazione è stata raggiunta.
Il
19 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata a PI 1 in oltre Fr. 1'000’000.--. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
28 ottobre 2008 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
in
diritto: 1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta dall’escusso e da PI 2.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte spettante all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ assomma a oltre fr. 1’000'000.-- (cfr. scritto
19 giugno 2008 trasmesso a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate.
Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta da diversi beni immobili di un valore complessivo di fr. 1'709'631.--. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 1’280'000.--, in considerazione della quota ereditaria di ¾ spettante all’escusso. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate e quindi si può ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio.
Sennonché l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv.
3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando, come nel caso concreto, il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore dell’interessenza (oltre un milione di franchi), non è sproporzionato per i creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultimo supera infine quello dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 RDC).
5. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF
11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti in esecuzione.
6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF, 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione relitta da __________ composta di PI 1, __________, e di PI 2, __________, e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.
__________2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.