Appeal Regarding Enforcement Order and Res Judicata on Alimony Consideration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an enforcement order that followed a previous ruling which had already disallowed consideration of alimony payments to an adult daughter for determining the debtor's minimum living standard in an execution proceeding; the court summarily declared the current appeal inadmissible because the appellant was improperly attempting to re-litigate issues already settled by a prior decision that had become final due to the failure to appeal to the Federal Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF; Appeal Regarding Enforcement Order and Res Judicata on Alimony Consideration: che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the final orders section and likely relates to the substantive grounds for the decision (inadmissibility regarding execution matters).
This provision is cited in the final orders section and likely relates to the substantive grounds for the decision (inadmissibility regarding execution matters).
This provision governs the non-levying of costs, as explicitly ordered in point 2 of the dispositive.
This provision governs the non-allocation of indemnities, as explicitly ordered in point 2 of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 15.2008.74 · Lugano 3 dicembre 2008 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2008 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del pignoramento in data
25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 (patr. dall’__________ __________, __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 27 ottobre 2008 di non concessione dell’effetto sospensivo,
viste le osservazioni 24 ottobre e 21 novembre 2008 CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 21 febbraio 2008, l’__________ ha emesso a favore della creditrice un attestato di carenza di beni per fr. 73'330.80;
che il 27 febbraio 2008 RI 1 ha contestato l’emissione dell’attestato di carenza di beni;
che con sentenza 28 luglio 2008 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso rilevando che la figlia dell’escusso __________, che sta assolvendo una formazione di tipo universitario, è maggiorenne e che pertanto quanto versatole da PI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella determinazione del minimo vitale dell’escusso;
che con la sentenza l’incarto è stato rinviato all’organo di esecuzione per esperire ulteriori accertamenti in altro ambito;
che contro la sentenza 28 luglio 2008 RI 1 non ha interposto ricorso al Tribunale federale;
che pertanto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato;
che il 25 settembre 2008, dopo aver esperito gli accertamenti ordinatigli, l’Ufficio ha allestito un nuovo verbale di pignoramento contro RI 1, determinando il suo minimo vitale in fr. 2'575.-- mensili;
che con il ricorso in esame, RI 1 chiede che l’ufficio consideri nel suo minimo vitale l’importo di fr. 800.-- che egli versa alla figlia __________;
che ciò facendo il ricorrente tenta in modo inammissibile di rimettere in discussione una decisione definitivamente cresciuta in giudicato in assenza di impugnativa presso il Tribunale federale;
che il ricorso risulta pertanto inammissibile;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, ____________________;
- __________ RA 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.