Debt Enforcement Attachment Validity Due to Evasive Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged a notice of attachment issued in debt enforcement proceedings initiated for an outstanding invoice, claiming they had opposed the enforcement and had not received the payment order. The court rejected the appeal, reasoning that the payment orders were validly served via public notice (edictal notification) because the debtors had evaded personal delivery attempts, including those coordinated with the local authority and subsequent failure to collect the notices from the post office, thereby justifying the procedure under the relevant enforcement law, which meant the attachment notice was procedurally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 4 LEF, Art. 64 cpv. 2 LEF, Art. 74 LEF, Art. 90 LEF, Art. 66 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debt Enforcement Attachment Validity Due to Evasive Service: The court rejected the appeal, reasoning that the payment orders were validly served via public notice (edictal notification) because the debtors had evaded personal delivery attempts, including those coordinated with the local authority and subsequent failure to collect the notices from the post office, thereby justifying the procedure under the relevant enforcement law, which meant the attachment notice was procedurally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the preambular section of the decision, indicating the procedural basis for upholding the enforcement officer's actions (issuing the notice of attachment).
This article was cited in the preambular section of the decision, relating to the justification for the substituted notification (publication) of the payment order.
This provision relates to the waiving of court costs, as mentioned in the reasoning preceding the final orders.
This provision relates to the decision not to award indemnities, as mentioned in the reasoning preceding the final orders.
Testo completo
Incarto n. 15.2008.71 · Lugano 5 dicembre 2008 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2008 di
1. RI 1 2. RI 2 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________-01/02 promossa contro i ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 30 ottobre 2008 del procedente e 24 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1, con domanda d’esecuzione dell’11 aprile 2008, ha chiesto il pagamento di fr. 224.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “fattura riparazione rubinetteria cucina + spese diffida”;
che l’Ufficio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ i precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02 diretti contro RI 1, rispettivamente, in via solidale, contro RI 2;
che il 25 settembre 2008, l’Ufficio ha notificato ai ricorrenti l’avviso di pignoramento per il 5 novembre 2008;
che essi si oppongono al pignoramento, allegando di aver notificato all’escutente la loro opposizione e di non aver ricevuto risposta e neanche un precetto esecutivo;
che, come visto, i precetti esecutivi sono in realtà stati notificati loro in via edittale il 15 luglio 2008;
che l’Ufficio giustifica la pubblicazione di questi atti con riferimento all’art.
66 cpv. 4 LEF, che prescrive la via edittale nei casi in cui il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
che nel caso concreto, i ricorrenti non si sono fatti trovare né dalla posta né dall’incaricato del Comune di Lugano (il cui intervento era stato richiesto in virtù dell’art.
64 cpv. 2 LEF) e non hanno nemmeno dato seguito all’invito della posta e dell’Ufficio a ritirare i precetti in questione (cfr. timbro “non ritirato” sui precetti esecutivi, dichiarazione dell’11 giugno 2008 dell’incaricato del Comune di Lugano e diffida 19 giugno 2008 dell’CO 1, con la comminatoria della pubblicazione in caso d’inosservanza);
che pertanto ben si giustificava la pubblicazione dei precetti esecutivi in virtù dell’art.
66 cpv. 4 n. 2 LEF, i quali sono da ritenere validamente notificati il 15 luglio 2008;
che lo scritto 10 marzo 2008 prodotto con il ricorso non è indirizzato all’Ufficio e comunque non può essere considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF, giacché è anteriore all’emissione dei precetti esecutivi;
che l’Ufficio era pertanto tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento delle esecuzioni con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90 LEF);
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 66, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RI 2, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.