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15.2008.64 • TRAC TI 15.2008.64 Generato dall'IA

Asset Seizure Appeal Concerning Pension and Social Security Funds

Numero d'incarto 15.2008.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual petitioned to revoke or partially lift the seizure of their bank account assets, which included a residue of a professional pension fund payout and social security income, arguing the funds were necessary for subsistence based on a self-assessed minimum existence of CHF 3,000 monthly. The appellate court reasoned that while social security is absolutely unattachable but must be considered for calculating the disposable income, the professional pension capital, once liquidated as a lump sum, is subject to attachment under the same rules as annuities, meaning only the portion that, if used to purchase an immediate life annuity, would exceed the minimum existence, is subject to a one-year attachment limit, thus partially granting the appeal by remanding the matter for recalculation of the minimum existence and the appropriate attachment limit, while immediately authorizing a temporary withdrawal of CHF 1,500.

Regesto Legislator

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Art. 275 LEF, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 2 LEF, Art. 21 cpv. 4 LPR, art. 92 LEF; Asset Seizure Appeal Concerning Pension and Social Security Funds: The appellate court reasoned that while social security is absolutely unattachable but must be considered for calculating the disposable income, the professional pension capital, once liquidated as a lump sum, is subject to attachment under the same rules as annuities, meaning only the portion that, if used to purchase an immediate life annuity, would exceed the minimum existence, is subject to a one-year attachment limit, thus partially granting the appeal by remanding the matter for recalculation of the minimum existence and the appropriate attachment limit, while immediately authorizing a temporary withdrawal of CHF 1,500.

Parole chiave

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averi di previdenza pignoramento di crediti cassa di compensazione rendita temporanea blocco del conto bancario annualità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 III 207
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 115 III 48
Inoltre, redditi impignorabili che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons.
DTF 121 III 290
10 LEF a contrario; DTF 121 III 290, cons.
DTF 113 III 15
(DTF 113 III 15-16, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 cpv. 2 LEF

This provision establishing a one-year limit on the seizure of pension capital determines the main ground for partially granting the appeal and limiting the seizure.

art. 21 cpv. 4 LPR

Cited in the dispositive for ordering the case file to be returned to the Enforcement Office (CO 1) for a new decision based on the established criteria.

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the pronouncement, relating to the procedure for contesting the seizure.

art. 92 LEF

Cited in the preamble to the pronouncement, relating to the rules on unseizable assets, relevant to the overall context of the partial acceptance.

art. 275 LEF

Cited in the preamble to the pronouncement, establishing the application by analogy of garnishment rules to seizures.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not levying a judicial fee because the appeal was partially accepted.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding compensation because the appeal was partially accepted.

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.64 · Lugano 29 agosto 2008 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 8 agosto 2008 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione dei decreti di sequestro n. __________ e __________ emessi nei confronti del ricorrente ad istanza di

1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappresentati dall’PA 2 viste le osservazioni 12 agosto 2008 dell’PA 2 e 14 agosto 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

28 luglio 2008, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi presso la banca __________, a concorrenza dell’importo dei crediti del sequestrante, PI 1, pari complessivamente a fr. 51'870,20. Lo stesso giorno, il Pretore ha ordinato il sequestro dei medesimi beni a favore PI 2 per crediti di un importo totale di fr. 233'165,85.

2. Sempre il 28 luglio 2008, l’CO 1 ha proceduto all’esecuzione di entrambi i sequestri presso la banca.

3. Il

31 luglio 2008, il debitore, nell’informare l’Ufficio che sul conto sequestrato erano depositati proventi pagati dalla LPP e veniva versata la sua rendita AVS, ha chiesto la liberazione di almeno fr. 7'000.-- necessari al suo sostentamento.

4. Il

6 agosto 2008, l’Ufficio ha confermato alla banca che il sequestro era limitato al saldo del conto corrente del debitore alla data del decreto di sequestro.

5. Con ricorso 8 agosto 2008, RI 1 ha chiesto, in via principale, la revoca dei sequestri e in via subordinata la loro parziale revoca limitatamente a un importo mensile di fr. 3'000.--. Egli espone che gli introiti sul conto sequestrato gli sono necessari per vivere senza far capo alla pubblica assistenza. Valutando il proprio minimo di esistenza in fr. 3'000.-- (con riserva di completamento), sostiene di dover consumare il capitale della LPP per coprire la parte non coperta dalla rendita AVS (ovvero fr. 1'135.--), così che lo stesso sarebbe impignorabile.

6. Nell’eseguire un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF. Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).

7. Le rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a determinare la misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38). Inoltre, redditi impignorabili che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93). Nel caso concreto, risulta dall’estratto del conto n. __________ che, nel mese di luglio 2008, l’escusso ha prelevato prima del sequestro in tutto fr. 2'300.--, ovvero più dell’importo della rendita AVS bonificatagli il 3 luglio (fr. 1'865.--). Sotto riserva di quanto verrà precisato nel seguente considerando, il saldo del conto alla data del sequestro (fr. 72'662,49) poteva pertanto essere interamente sequestrato. A scanso di equivoci, va precisato che le rendite AVS che sono state o che verranno versate dopo il 28 luglio 2008 non sono oggetto del sequestro e possono quindi essere prelevate dall’escusso (CEF 25 luglio 1999 [15.98.88], cons. 1c).

8. Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi dell’evento assicurato), sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF 121 III 290, cons. 3, 120 III 73, cons. 2c). Il Tribunale federale ha parificato, su questo punto, i versamenti in capitale alle rendite – sebbene il testo dell’art. 93 LEF si riferisca solo a queste ultime – in modo da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, cons. 1b; 113 III 10 segg.). Siccome l’escusso non può essere costretto a comprare una rendita con quanto ricevuto come capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, tenuto conto della sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita a mezzo del capitale di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento, per un anno (art. 93 cpv.

2 LEF), alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza

(DTF 113 III 15-16, cons. 5; Ochsner, op. cit., n. 64 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 81 ad art. 93; Vonder Mühll, Basler Kommen­tar zum SchKG, vol. I Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 13 ad art. 93; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 36 ad art. 93).

9. Nel caso in esame, non è contestato che l’importo sequestrato sia il residuo del capitale di previdenza professionale (di fr. 144'717.--) versato nel 2004, ciò che del resto pare verosimile sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Il sequestro andava pertanto eseguito in applicazione del principio giurisprudenziale ricordato nel considerando precedente. In virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPR, l’incarto va di conseguenza retrocesso all’Ufficio affinché stabilisca il minimo di esistenza dell’escusso. L’Ufficio chiederà inoltre alle parti e/o a un assicuratore sulla vita di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia immediata mensile che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del sequestro, avrebbe potuto comprare con un capitale di fr. 72'662,49. Se la somma della rendita vitalizia così determinata e della rendita AVS non supera il minimo di esistenza dell’escusso, il sequestro andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso contrario, il sequestro andrà limitato a dodici volte la parte della somma delle due rendite che eccede il minimo di esistenza.

10. Tenuto conto che il sequestro non potrà in nessun caso essere mantenuto interamente a causa della limitazione a un anno stabilita all’art. 93 cpv. 2 LEF, si giustifica di ordinare sin d’ora la liberazione di fr. 1’500.--, che prima facie sono necessari, oltre alla rendita AVS, al mantenimento dell’escusso fino alla nuova decisione dell’Ufficio.

11. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 92, 93, 275 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso del considerando 9.

1.2. RI 1 è autorizzato a prelevare fr. 1'500.-- sul conto sequestrato.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.