Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2008.26 • TRAC TI 15.2008.26 Generato dall'IA

Supervisory Authority Request Regarding Realization of Debtor's Undivided Inheritance Share via Public Auction

Numero d'incarto 15.2008.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory authority addressed a request to determine the method for realizing an execution debtor's interests in two undivided inheritances, where the debtor's fractional share was valued at 55,000 currency units and this value was not formally contested by the co-heirs after an attempted conciliation hearing. The court reasoned that since the existence and extent of the inherited share were established and not contested, the procedure required by regulation must be followed, and given that the value was sufficiently determined, public auction was the appropriate method of realization as proposed, deeming the alternative of dissolving the entire inheritance and liquidating the common assets inadequate for realizing only the debtor's specific fractional interests.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Supervisory Authority Request Regarding Realization of Debtor's Undivided Inheritance Share via Public Auction: The court reasoned that since the existence and extent of the inherited share were established and not contested, the procedure required by regulation must be followed, and given that the value was sufficiently determined, public auction was the appropriate method of realization as proposed, deeming the alternative of dissolving the entire inheritance and liquidating the common assets inadequate for realizing only the debtor's specific fractional interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di realizzazione incanto erede diritti patrimoniali divisione ereditaria poteri pubblici Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 LEF
The court ordered the realization (sale by public auction) of the debtor's interest, which is the core subject governed by this article.
Art. 9 cpv. 1 RDC
Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre 2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio 2008.
Art. 10 cpv. 1 RDC
L’__________ febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/16 rispettivamente di 1/8 spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited as the basis for not imposing a judicial fee in the ruling section.
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited as the basis for not awarding indemnities in the ruling section.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 132 LEF

The court ordered the realization (sale by public auction) of the debtor's interest, which is the core subject governed by this article.

art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

Cited in the final orders' preamble as a basis for the decision, relating to the procedure used (conciliation hearing).

art. 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

Cited in the final orders' preamble as a basis for the decision, relating to proposing the method of realization.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not imposing a judicial fee in the ruling section.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities in the ruling section.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2008.26 · Lugano 7 aprile 2008 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

PI 2

nonché nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta

PI 3

composte di:

PI 1, __________ PI 6, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ questi due ultimi rappr da__________ __________, __________

nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escusso da

__________, __________ rappr. dalPI 10, __________ __________, __________ rappr. dal __________, __________, __________ PI 12, __________ rappr. dallaPI 12, __________ __________, __________ rappr. daPI 13, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________, n. __________

e n. __________, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________

e __________, composte di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.

B. Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre 2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio 2008. All’udienza, alla quale era assente un membro delle comunioni ereditarie e parte dei creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1 in complessivi Fr. 55’000.--.

L’__________ febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C.Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6

2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso è di 3/16 della comunione ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e che il valore delle quote parte dell’escusso nelle menzionate comunioni ereditarie assomma a fr. 55'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 55'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/16 rispettivamente di 1/8 spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.

5. L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.

1.1.Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.