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15.2008.25 • TRAC TI 15.2008.25 Generato dall'IA

Execution Sale of Debtor's Undivided Inherited Estate Share

Numero d'incarto 15.2008.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In execution proceedings concerning claims against a debtor, interests in undivided inherited estates were attached, and after a conciliation hearing where the debtor's share was valued at 45,000 and no proposals for realization were submitted, a creditor requested that the method of realization be determined. The court determined that since the existence of the estate and the debtor's share were not formally contested by the co-heirs, and the approximate value of the seized share was established, the statutory procedure allowed for ordering a public auction, as this was deemed a more adequate realization method than dissolving the entire inheritance and liquidating the communal assets for the purpose of extracting only the debtor's fractional interest.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Execution Sale of Debtor's Undivided Inherited Estate Share: The court determined that since the existence of the estate and the debtor's share were not formally contested by the co-heirs, and the approximate value of the seized share was established, the statutory procedure allowed for ordering a public auction, as this was deemed a more adequate realization method than dissolving the entire inheritance and liquidating the communal assets for the purpose of extracting only the debtor's fractional interest.

Parole chiave

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successione indivisa udienza di conciliazione erede legittimo pubblico incanto realizzazione dei beni valore delle vendite Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
This article is cited as the legal basis for the supervisory authority to determine the manner of realizing the debtor's share in the inheritance.
Art. 9 cpv. 1 RDC
Cited in the reasoning as the basis for convening interested parties to a conciliation hearing, which is implicitly confirmed by the ruling allowing the appeal.
Art. 10 cpv. 1 RDC
Cited in the reasoning as the basis for giving interested parties the opportunity to propose the realization method, which is relevant to the final order.
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited in the dispositive section regarding the non-imposition of costs.
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited in the dispositive section regarding the non-award of indemnities.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 132 LEF

This article is cited as the legal basis for the supervisory authority to determine the manner of realizing the debtor's share in the inheritance.

art. 9 cpv. 1 RDC

Cited in the reasoning as the basis for convening interested parties to a conciliation hearing, which is implicitly confirmed by the ruling allowing the appeal.

art. 10 cpv. 1 RDC

Cited in the reasoning as the basis for giving interested parties the opportunity to propose the realization method, which is relevant to the final order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for not imposing court fees (tassa di giustizia).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning for not awarding indemnities (indennità).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the non-imposition of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.25 · Lugano 7 aprile 2008 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

PI 1

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

PI 2

nonché nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta

PI 3

composte di:

PI 1, __________ PI 6, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ questi due ultimi rappr da: __________ __________, __________

nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escussa da

__________, __________ __________, __________ entrambe rappr. dal PI 7, __________ PI 8__________________ rappr. daPI 8, __________ PI 9, __________ rappr. dalla __________, __________ PI 10, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ , l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nelle eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________ e __________, composte di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.

B. Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre 2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio 2008. All’udienza, alla quale era assente l’escussa e parte dei creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1 in complessivi Fr. 45’000.--

L’__________ febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C.Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6

2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 3/32 della comunione ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e che il valore delle quote parte dell’escussa nelle menzionate comunioni ereditarie assomma a fr. 45'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.--

(cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di

pertinenza dell’escussa il valore di fr. 45'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,

visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/32 rispettivamente di 1/8 spettante all’escussa nella

vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.

5. L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.

1.1.Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.