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15.2008.23 • TRAC TI 15.2008.23 Generato dall'IA

Property Owner Appeal Against Debt Seizure Dismissed Due to Prior Final Judgment

Numero d'incarto 15.2008.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A property owner filed an appeal against a seizure executed by a collection office to recover a debt, arguing the debt amount was incorrect, but the court dismissed the appeal because the underlying claim amount had already been definitively settled by a prior judicial decision, which neither the collection office nor the supervisory authority could re-examine, and the other criticisms of the collection office's actions were too general and thus inadmissible under the relevant procedural law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate

Parole chiave

Generato dall'IA
incasso rivendicazione della proprietà sfratto del conduttore beni scoperti successivamente diritto processuale legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 7 cpv. 3 lett. b LPR

Cited as the procedural basis for declaring the grounds of appeal inadmissible.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to impose costs.

art. 62 OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.23 · Lugano 14 aprile 2008 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. dal padre RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente dal

PI 1

viste le osservazioni 11 marzo del PI 1 e 26 marzo 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il PI

1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 925.-- oltre interessi e spese;

che il 25 febbraio 2008, l’CO 1 ha pignorato il fondo mapp. n. __________ RFD di __________, di cui la ricorrente è proprietaria (e sul quale grava a favore dei suoi genitori un diritto di abitazione vita natural durante);

che il 28 febbraio 2008, il padre della ricorrente (minorenne), quale suo rappresentante legale, ha contestato il verbale di pignoramento, affermando che l’ammontare del debito non sarebbe conforme alla realtà;

che le censure della ricorrente relative all’importo della pretesa posta in esecuzione sono già state respinte dal Giudice di pace del circolo di __________ con

sentenza del 27 novembre 2006, confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 13 marzo 2007, con cui ha rigettato in modo definitivo l’opposizione interposta da RI 1;

che né l’CO

1 né la Camera di esecuzione e fallimenti sono competenti per riesaminare detta sentenza;

che per il resto la critica generica rivolta al comportamento dell’CO 1 non è né specificata né motivata, nemmeno sommariamente, ed è pertanto irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti [LPR, RL 3.5.1.2]);

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 112 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – RA 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.