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15.2008.20 • TRAC TI 15.2008.20 Generato dall'IA

Seizure Validation Through Foreign Merits Action Following Suspension

Numero d'incarto 15.2008.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the decision refusing to declare a seizure invalid, arguing that the creditor's subsequent lawsuit filed abroad to confirm the debt did not constitute a timely validation as required by law, as it occurred after the initial execution procedure was suspended. The court reasoned that initiating the merits action directly, even before the outcome of the opposition proceedings, serves the legislative purpose of ensuring diligent pursuit of the claim and must therefore be considered a timely validation of the seizure under the relevant provision, particularly since the foreign action commenced via notification within the stipulated timeframe.

Regesto Legislator

Ufficiale

Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione del pignoramento diritto estero procedure connesse notificazione della decisione sentenze sulla validità di un atto sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo

The court confirmed that the initiation of the merits action before the decision on the rejection application constitutes timely validation of the seizure under this provision.

art. 279 cpv. 1 LEF

The court implicitly confirmed that the seizure was validly followed up by the institution of execution (though this was not the main point of dispute, it relates to the validation requirements).

art. 279 LEF

This article governs the obligation to validate a seizure by initiating execution or an action, which is the core subject of the dispute.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the section preceding the dispositive regarding the non-levy of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the section preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.20 · Lugano 17 marzo 2008 CJ/sc/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento

29 gennaio 2008 con il quale ha respinto la richiesta della ricorrente di constatare la caducità del sequestro n. 1'251'061 decretato l’11 settembre 2007 a favore di

PI 1 rappr. dall’ RA 2

viste le osservazioni 25 febbraio 2008 di PI 1 e 28 febbraio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il

12 settembre 2007, a richiesta di PI 1, il Pretore __________ ha decretato nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 26'268,75, il sequestro di un suo aeromobile di marca Beechcraft stazionato all’aeroporto di Lugano-Agno. Il sequestro è stato eseguito lo stesso giorno. Successivamente, e più precisamente il 16 gennaio 2008, l’Ufficio ha ammesso in sostituzione dell’aereo sequestrato una garanzia bancaria per l’importo di fr. 45'000.--.

2. PI

1 ha tempestivamente convalidato il sequestro promuovendo l’esecuzione n. __________ per l’incasso di fr. 26'268,75, oltre interessi dal 1° novembre 2005. Sempre tempestivamente, la procedente, con istanza 20 novembre 2007, ha poi chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa;

3. Il

16 gennaio 2008, all’escussa è stato notificato l’atto di citazione formulato dall’escutente presso il Tribunale di Milano, con cui ha chiesto la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 26'268,75, oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo.

4. Il

23 gennaio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato la causa di rigetto a domanda della parte istante.

5. Il

29 gennaio 2008, l’Ufficio ha respinto la domanda della ricorrente tendente alla constatazione della caducità del sequestro, ritenendo che con l’azione promossa in Italia la procedente l’avesse validamente convalidato.

6. Con il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio. A suo parere, la promozione dell’azione in Italia non avrebbe tempestivamente convalidato il sequestro, siccome lo è stata più di 10 giorni dopo la notifica del verbale di sequestro.

6.1. Giusta l’art. 279 cpv. 1 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nel caso concreto, non è contestato – e comunque risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente convalidato il sequestro con l’esecuzione n. __________.

6.2. Non è poi nemmeno contestato – e anche in questo caso risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente chiesto il rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF, primo periodo.

6.3. Le parti dissentono invece sulla portata del ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione. In virtù dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo, se la domanda di rigetto non è ammessa, il procedente deve promuovere l'azione di accertamento del credito che egli vanta entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. Ebbene, non vi è dubbio che il procedente che, come nel caso concreto, promuove azione di accertamento del suo credito senza attendere l’esito della procedura di rigetto, per poi ritirare l’azione di rigetto facendo esplicito riferimento all’azione di merito, all’atto pratico accorcia il termine prescritto all’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. Dal punto di vista teleologico, ricordato che la normativa dell’art. 279 LEF tende ad obbligare il creditore ad agire con diligenza per evitare che il sequestro rimanga in vigore più a lungo del necessario (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 279), non si può considerare che il ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione faccia decadere il sequestro, ma si deve piuttosto ritenere che l’avvio della procedura di merito ancora prima della pronunzia della decisione sull’istanza di rigetto, deve valere come convalida tempestiva del sequestro ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. A scanso di equivoci, va precisato che la litispendenza – che corrisponde alla nozione federale di apertura dell’azione giusta l’art. 279 LEF – è determinata in diritto italiano dalla notificazione della citazione (art. 39 cpv. 3 CPCit.), avvenuta nel caso di specie il 16 gennaio 2008 (doc. 3 allegato alle osservazioni di PI 1). L’identità della causale e dell’importo del credito nella procedura di sequestro e nella procedura di merito avviata in Italia risulta dagli atti (doc. 3 e 5 allegati alle osservazioni della resistente).

7. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 279, 280 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.