Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Lack of Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed a written appeal against a bankruptcy order issued by the execution office concerning an execution proceeding initiated by another party. The court, acting as the supervisory authority, found the appeal inadmissible because the filing merely contained the word "opposizione" (opposition) and failed to include the required grounds or claims, despite the execution office subsequently granting a ten-day deadline for the appellant to provide motivation, which was ignored. Consequently, the court dismissed the appeal as procedurally non-compliant with the statutory requirements for content and motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 1 LPR, art. 7 cpv. 3 LPR, art. 17 LEF, art. 20a LEF; Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Lack of Grounds: The court, acting as the supervisory authority, found the appeal inadmissible because the filing merely contained the word "opposizione" (opposition) and failed to include the required grounds or claims, despite the execution office subsequently granting a ten-day deadline for the appellant to provide motivation, which was ignored. Consequently, the court dismissed the appeal as procedurally non-compliant with the statutory requirements for content and motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision specifies the formal requirements for the appeal, which the court found were not met, leading to the declaration of inadmissibility in order 1.
This article concerning execution law was cited among those considered before rendering the decision, implicitly underpinning the context for the appeal procedure.
This article concerning execution law was cited among those considered before rendering the decision, implicitly underpinning the context for the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 15.2008.19 · Lugano 28 febbraio 2008 CJ/sc/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 gennaio 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza);
che l'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso;
che nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a scrivere la parola “opposizione” in calce alla comminatoria di fallimento;
che egli non ha d’altronde dato seguito allo scritto 30 gennaio 2008 dell’Ufficio, con cui gli era stato impartito un termine di 10 giorni per motivare il ricorso;
che il ricorso, nella misura in cui debba essere considerato tale, risulta pertanto irricevibile;
Richiamati gli art. 17 e 20*a* LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
28 gennaio 2008 di RI 1, __________, nell’esecuzione n. __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.