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15.2008.12 • TRAC TI 15.2008.12 Generato dall'IA

Creditor v. Enforcement Office: Determination of Debtor's Domicile for Execution

Numero d'incarto 15.2008.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the refusal by an enforcement office to issue a warrant of execution, arguing the debtor's actual domicile was in the canton where the appeal was filed, not where the enforcement office was located. The court reasoned that the debtor's domicile for enforcement purposes is determined by objective, recognizable circumstances indicating the center of personal and social relations, which the evidence (including family court decisions regarding child custody and residency) showed was the location asserted by the creditor, despite conflicting official registration; therefore, the court overruled the enforcement office's decision and ordered it to proceed with the execution request at the debtor's actual domicile.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 23 cpv. 1 CC, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor v. Enforcement Office: Determination of Debtor's Domicile for Execution: The court reasoned that the debtor's domicile for enforcement purposes is determined by objective, recognizable circumstances indicating the center of personal and social relations, which the evidence (including family court decisions regarding child custody and residency) showed was the location asserted by the creditor, despite conflicting official registration; therefore, the court overruled the enforcement office's decision and ordered it to proceed with the execution request at the debtor's actual domicile.

Parole chiave

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domicilio decisione d'esecuzione foro d'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione circostanze personali sfratto Determinazione del domicilio e quindi del foro ordinario d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 46 cpv. 1 LEF

This article establishes that the debtor must be executed at their domicile, which is the main ground for overturning the previous decision and ordering the execution to proceed.

Art. 23 cpv. 1 CC

Cited in the procedural reasoning of the decision to define the competent forum for execution based on the debtor's domicile.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive for the decision not to levy judicial costs.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive for the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.12 · Lugano 14 maggio 2008 EC/sc/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 gennaio 2008 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1e meglio contro il rifiuto di dar seguito alla domanda di esecuzione n. __________ dell’8 gennaio 2008 presentata dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

viste le osservazioni 5 febbraio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con domanda d’esecuzione n. __________ dell’8 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede all’CO 1 l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'941.75 oltre accessori. La procedente indica quale domicilio dell’escussa __________, __________.

B. Il

10 gennaio 2008 l’Ufficio ha comunicato all’__________ RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione in quanto la debitrice è domiciliata a __________.

C. Con ricorso 21 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il provvedimento

10 gennaio 2008 dell’CO 1 e di ordinare a quest’ultimo di procedere alla notifica del precetto esecutivo a PI 1.

La ricorrente evidenzia che il 27 settembre 2007 ha richiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 (doc. G), perché il 17 settembre 2007 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ le aveva comunicato che l’escussa non era qui domiciliata (doc. F). L’Ufficio di esecuzione di__________ si è però rifiutato di dar seguito alla domanda di esecuzione poiché, secondo informazioni di polizia, la debitrice risiederebbe a __________, __________ (doc. H). Il 4 ottobre 2007 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, così richiesto dalla stessa ricorrente, le ha però comunicato che PI 1 è domiciliata a __________, come del resto confermato dallo stesso Ufficio controllo abitanti di quel Cantone (cfr. anche doc. O), e che vi sarebbe un legame con __________ unicamente perché un figlio vi soggiorna e la madre verrebbe a trovarlo di tanto in tanto (doc. I e L). A seguito di questi nuovi elementi, la procedente ha presentato una seconda e ancora una terza domanda di esecuzione all’Ufficio di __________ (doc. M, Q), che nuovamente si è rifiutato di emettere il precetto, ritenendo avere l’escussa il proprio domicilio effettivo a __________ (doc. N, R).

La ricorrente argomenta che la debitrice risiede stabilmente e in modo effettivo a __________ in __________, con il figlio minorenne che qui frequenta una scuola privata. A __________ la debitrice avrebbe ora il proprio centro di interessi e avrebbe l’intenzione di rimanere stabilmente, come anche accertato dal Tribunale di __________ nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale (cfr. doc. U). Avendo dunque l’escussa il proprio domicilio effettivo a __________, l’Ufficio esecuzione di questa città è compente per l’emissione del precetto.

D. Delle osservazioni 5 febbraio 2008 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.

2. Per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 33 ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46). Secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 35 ad art. 46). Dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 35 ad art. 46). Per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 33, 35 e 36 ad art. 46).

3. La ricorrente allega che l’escussa non è domiciliata a __________ ma nel Canton Ticino e più precisamente in __________ a __________, dove un figlio minorenne soggiorna per frequentare una scuola privata.

Dagli atti risulta che PI 1 è formalmente domiciliata in ____________________ (doc. P). La stessa escussa negli scritti del luglio 2007 e del 7 novembre 2007 sostiene di abitare da 18 anni a __________, città in cui, unitamente al marito, gestisce uno studio medico.

Tuttavia dalle decisioni di rigetto della domanda di esecuzione dell’Ufficio di __________ del 1° ottobre 2007 (doc. H), del 15 ottobre 2007 (doc. N) e del 29 ottobre 2007 (doc. R) emerge che sulla base di accertamenti di polizia e di accertamenti effettuati dai funzionari di esecuzione presso il marito dell’escussa, PI 1 avrebbe il proprio domicilio a __________ e più precisamente in __________. Dalla decisione del 5 gennaio 2007 (doc. C) del Tribunale civile di __________, Tribunale unico in questioni famigliari, emerge poi che il figlio dell’escussa __________, provvisoriamente affidato al padre, ha il

diritto ogni 14 giorni di far visita alla madre a __________ dove il marito, nel limite del possibile, deve portarlo e poi venire a riprenderlo trascorso il fine settimana. Nella successiva decisione del 15 febbraio 2007 (doc. U) lo stesso Tribunale ha argomentato che PI 1 già nell’estate del 2006 si era trasferita a __________ e che da allora ha sempre confermato di volervi rimanere.

Siccome l’escussa risiede durante la settimana a __________ dove vive con il figlio a lei affidato e neppure durante il fine settimana in cui esercita il diritto di visita sul figlio affidato al marito si reca a __________, essendo il marito che glielo porta a __________ e viene in seguito a riprenderlo, può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante l’attestazione di domicilio del 18 ottobre 2007 dell’Ufficio controllo abitanti di __________, è il luogo dove PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta ora il centro dei suoi interessi. Questa circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________ sia effettivamente il domicilio di PI 1. Ne consegue che, essendo dato il foro esecutivo a __________, l’Ufficio di questa Città deve dar seguito alla domanda di esecuzione dell’8 gennaio 2008. Il provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 va quindi annullato e allo stesso va ordinato di proseguire la procedura esecutiva n. __________ notificando il precetto esecutivo a PI 1 presso il suo domicilio a __________ in __________.

Sebbene questo accertamento non tragga seco il rischio che PI 1 venga escussa in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________ considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino, a scanso di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’Ufficio.

4. Il ricorso 21 gennaio 2008 dell’__________ RI 1 è accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1 LEF; 23 cpv. 1 CC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

1. Il ricorso 21 gennaio 2008 dell’avv. RI 1, __________, è accolto.

1.1. Il provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 è annullato.

1.2. All'CO 1 è ordinato di proseguire l'esecuzione n. __________ promossa dall’__________ RI 1 contro PI 1, notificando a quest’ultima il precetto esecutivo presso il suo domicilio di __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________ RI 1, __________;

- PI 1, __________;

- Betreibungsamt des Kantons __________, __________

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.